Modifiche alla
legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifiche al Titolo
della l.r. 28/09)
1.
Il Titolo
della legge 2 dicembre 2009, n. 28 è così sostituito: "Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.".
Art. 2
(Modifiche all'
art. 1 della l.r. 28/09)
1.
La rubrica dell'art. 1 è sostituita dalla seguente: "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.".
2.
Al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole "della libertà personale" sono aggiunte le seguenti: "e del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria".
3.
Al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole "misure alternative" sono aggiunte le seguenti: "e gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria che operano nelle stesse strutture. ".
4.
Al comma 3 dell'art. 1, dopo le parole "espulsione per stranieri" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli agenti di Polizia Penitenziaria che lavorano nelle medesime strutture.".
Art. 3
(Modifiche all'
art. 2 della l.r. 28/09)
1.
Il comma 5 dell'art. 2 è abrogato.
2.
Al comma 6 dell'art. 2 le parole "di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 4".
Art. 4
(Modifiche all'
art. 3 della l.r. 28/09)
1.
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 3. (Rimborso spese)
1. Al Garante spetta un rimborso mensile delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1 devo essere documentate.
Art. 5
(Modifiche all'
art. 4 della l.r. 28/09)
1.
La lett. c), comma 3, art. 4 è sostituita dalla seguente: "del contributo di centri di studi e ricerca, di associazioni, di osservatori che si occupano di diritti umani, di condizioni di detenzione, di sovraffollamento e del rapporto tra il numero dei detenuti ed Agenti di Polizia Penitenziaria nei singoli Istituti penitenziari, nonché di sindacati della Polizia Penitenziaria.".
Art. 6
(Modifiche all'
art. 5 della l.r. 28/09)
1.
Alla lettera f), comma 1, art. 5, dopo le parole "della libertà personale" sono aggiunte le seguenti: "e degli agenti di Polizia Penitenziaria;".
2.
Dopo la lettera g), comma 1, art. 5, è inserita la seguente: "g bis) monitora il sovraffollamento degli Istituti penitenziari presenti nel territorio piemontese ed il rapporto tra il numero dei detenuti ed il numero degli agenti di Polizia Penitenziaria negli stessi Istituti e fornisce semestralmente al Consiglio regionale i dati relativi a tali attività.".
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri finalizzati al rimborso delle spese di cui all'art. 4 sostenute dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, stimati per l'esercizio finanziario 2013 in 10.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed iscritti nell'ambito dell'UPB DB09001 (Risorse finanziarie Segreteria Direzione DB09 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità.
2.
Per il biennio 2014-2015, agli oneri quantificati per ciascun anno in 30.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.