Interventi finanziari e organizzativi per assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico da parte di persone con disabilità motoria e sensoriale e l'organizzazione dei trasporti specifici.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.
2.
La Regione, per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 concede contributi finanziari:
a)
per l'acquisto di minibus e taxi appositamente attrezzati per il trasporto domiciliare di persone con grave disabilità motoria, sensoriale oppure motorio-sensoriale;
b)
per l'adeguamento alle norme vigenti in tema di accessibilità e fruibilità dei veicoli, su gomma e rotaia, impiegati nei servizi pubblici di linea regionali, sia locali che intercomunali;
c)
per contribuire alle spese di gestione dei sistemi di trasporto specificamente dedicati a persone con grave disabilità motoria, sensoriale oppure motorio-sensoriale;
d)
per organizzare e sostenere attività promozionali e di ricerca nel campo dello sviluppo dei servizi per la mobilità delle persone con disabilità.
Art. 2
(Interventi)
1.
La Regione, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1, a decorrere dall'esercizio in corso, alla data di entrata in vigore della legge, mediante:
a)
la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di minibus dotati di attrezzature atte a garantire l'utilizzo del veicolo da parte dei cittadini affetti da grave disabilità motoria, anche incapaci di deambulare, ed ai loro accompagnatori;
b)
la concessione di contributi a fondo perduto per l'applicazione, sugli autobus in servizio di linea suburbana ed extraurbana, delle attrezzature atte a garantire l'utilizzo del veicolo da parte dei cittadini affetti da grave disabilità motoria, anche incapaci di deambulare nonché dei dispositivi necessari a consentire l'utilizzo del mezzo in sicurezza anche da parte di persone con disabilità sensoriale;
c)
il concorso alle spese di adeguamento delle autovetture adibite a taxi, con attrezzature atte a consentire il trasporto anche di persone con disabilità motoria incapaci di deambulare, attraverso la stipula di convenzioni con i Comuni, singoli od associati, le Province e le Comunità Montane per il trasporto integrativo di persone con disabilità;
d)
la concessione di contributi per la gestione, dei sistemi di trasporto integrativo per persone con disabilità motoria o sensoriale nei limiti indicati nell'articolo 6;
e)
la concessione di contributi per organizzare e sostenere attività promozionali e di ricerca nel campo dello sviluppo dei servizi per la mobilità delle persone con disabilità.
Art. 3
(Destinatari dei contributi)
1.
La Regione concede i contributi di cui all'articolo 2 ai seguenti soggetti:
a)
Comuni singoli o associati, Comunità Montane e Province, Aziende pubbliche e private convenzionate con enti pubblici, che gestiscono i servizi di trasporto integrativo delle persone con grave disabilità motoria, sensoriale oppure motorio-sensoriale;
b)
Organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e del Privato Sociale che gestiscono i servizi di trasporto integrativo delle persone con grave disabilità motoria, sensoriale oppure motorio-sensoriale in convenzione con l'Ente Pubblico;
c)
Aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi di trasporto di linea urbani, suburbani ed extraurbani, nel territorio della Regione Piemonte;
d)
Aziende private, titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;
e)
titolari di licenza di taxi, limitatamente al perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.
Art. 4
(Progetto regionale e sua articolazione)
1.
La Giunta Regionale, sentite le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia, redige entro novanta giorni dall'approvazione della legge, il piano regionale pluriennale, ad articolazione annuale, contenente le misure atte a favorire la mobilità delle persone con disabilità.
2.
Nell'ambito del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale, stabilisce:
a)
le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
b)
i criteri di ammissibilità delle spese per le quali si richiede il contributo;
3.
La Giunta Regionale, esaminate le domande presentate dai soggetti individuati dall'articolo 3, assegna i contribuiti e i veicoli, di cui all'articolo 2.
4.
Il piano di cui al comma 1 decorre dall'esercizio in corso e ha durata quinquennale.
Art. 5
(Ammontare dei contributi per acquisti in conto capitale)
1.
I contributi regionali di cui all'articolo 2, sono fissati:
a)
nella misura massima dell'85 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria, sensoriale oppure motorio-sensoriale;
b)
nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta per quanto attiene all'applicazione, sugli autobus utilizzati per il servizio di linea, di appositi dispositivi atti a consentire l'accesso, la sosta per il trasporto in comune di persone con disabilità motoria, anche incapaci di deambulare, ed il trasporto in sicurezza di persone con disabilità sensoriale;
c)
nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta per l'applicazione su autovetture adibite a taxi delle attrezzature necessarie per consentire il trasporto anche delle persone con disabilità motoria non trasferibili autonomamente dalla carrozzina.
2.
La Regione, nel caso di acquisto di un'autovettura nuova, concorre limitatamente alla maggiore spesa sostenuta dall'acquirente al fine di dotare l'autovettura delle attrezzature atte a garantire l'utilizzo del veicolo da parte dei soggetti affetti da grave disabilità motoria, anche incapaci di deambulare.
Art. 6
(Contributi alle spese di gestione)
1.
La Regione riconosce un contributo per le spese di gestione dei trasporti integrativi di persone con disabilità motoria o sensoriale ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2.
Il contributo è corrisposto nella misura massima del 35 per cento dei costi annui complessivi sostenuti per la gestione delle attività di trasporto integrativo.
Art. 7
(Copertura finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010, uno stanziamento di 14.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia. Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio-assistenziale Tit. I spese correnti) e uno stanziamento di 1.000.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 19012 (Politiche sociali e politiche per la famiglia. Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio-assistenziale Tit. II spese in conto capitale) con le risorse finanziarie rispettive dell'UPB DB 09011 e DB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
2.
Per gli anni 2011 e 2012, agli oneri pari a 14.000.000,00 di euro nell'UPB DB 19011 e pari a 1.000.000,00 di euro nell'UPB DB 19012 si provvede secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge Finanziaria per l'anno 2003).