Proposta di legge regionale n. 348 presentata il 11 luglio 2013
Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995 n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Art. 1 
(Modifica all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere)).
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è aggiunta la seguente:
" e bis) ''albergo diffuso '': albergo che offre ricettività, in strutture separate ma distanti non oltre 500 metri, calcolati secondo il più breve percorso a piedi, dall'edificio unico nel quale sono ubicati i servizi principali, tra cui le sale di uso comune, sala ricevimento, bar e punto ristoro."
.
Art. 2 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/1995 sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. La classificazione degli alberghi diffusi è limitata alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
1 ter. Gli alberghi diffusi sono ubicati nei centri storici o di particolare pregio artistico e ambientale di cui alle zone territoriali omogenee previste dall'articolo 2, lettera A, del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), o nelle frazioni o borgate minori dei comuni montani o collinari.
"
Art. 3 
1. 
Dopo l' articolo 6 della l.r. 14/1995 sono inseriti i seguenti:
"
Art. 6 bis. (Istituzione dell'albergo diffuso)
1. La Regione, nell'ambito della valorizzazione del turismo sostenibile, disciplina l'esercizio dell'albergo diffuso allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e incentivarne l'economia;
b) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;
c) favorire il ripopolamento dei piccoli comuni e offrire nuove opportunità occupazionali;
d) promuovere la diffusione della cultura locale;
e) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, recuperare le antiche maestranze e diffondere il commercio di prodotti tipici locali.
Art. 6 ter. (Requisiti dell'albergo diffuso)
1. L'albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abbandonati o disabitati.
2. L'albergo diffuso prevede un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali; in alternativa, è possibile stipulare una convenzione con uno o più esercizi commerciali di vicinato, piccolo artigianato o produttori agricoli, dando priorità a prodotti a basso impatto come materiali naturali, cibi biologici e con riduzione degli imballaggi primari e secondari.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento che definisce i requisiti e le caratteristiche per il riconoscimento delle strutture ricettive come alberghi diffusi con particolare riguardo:
a) alle modalità di gestione della struttura, nonché alle caratteristiche delle unità abitative e dei servizi comuni;
b) alla capacità ricettiva, alle peculiarità dei servizi, dotazioni, impianti e attrezzature;
c) agli elementi di riconoscibilità delle strutture ricettive quali arredi, insegne e altri segni distintivi;
d) agli elementi di eleggibilità per la localizzazione con particolare riguardo alle caratteristiche dei centri storici;
e) alla destinazione d'uso dei locali, alle norme igienico-sanitarie e alle eventuali deroghe ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia.
"
Art. 4 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.