Proposta di legge regionale n. 346 presentata il 09 luglio 2013
Prevenzione incidenti stradali per eccesso di bevande alcoliche.
Primo firmatario

DELL'UTRI MICHELE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, con la presente legge, intende promuovere iniziative utili a ridurre gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza, in quanto l'alcool compromette inevitabilmente la capacità di giudizio, riducendo così i livelli di sicurezza sia per il conducente che si trova in una determinata condizione di particolare vulnerabilità sia per gli altri utenti della strada.
2. 
La Regione intende creare l'abitudine agli automobilisti ad avere in auto l'etilometro (già obbligatorio in altri paesi europei come ad esempio la Francia) ed utilizzarlo ogni qual volta si salga sul veicolo, avendo precedentemente assunto sostanze alcoliche. La decisione di mettersi o meno alla guida deve essere assolutamente consapevole, per evitare il rischio che l'auto si trasformi in un pericoloso strumento di morte per sé e per gli altri.
3. 
L'obbiettivo della sperimentazione è quello di controllare il tasso alcolemico dei conducenti al fine di avere informazioni utili per calibrare azioni di prevenzione, in quanto al momento non si possiedono dei dati precisi. I controlli sull'alcolemia, svolti fino ad ora, sono condotti dalle forze dell'ordine lungo le strade ma non riescono a fotografare, in modo oggettivo, la percentuale di conducenti che superano i limiti di legge dal momento che i controlli sono sporadici e concentrati nelle situazione più a rischio.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
Destinatari della sperimentazione sono prioritariamente:
a) 
i giovani tra i 18 e i 25 anni;
b) 
gli autisti professionali.
Art. 3 
(Campagne di informazione)
1. 
La Regione, prima di avviare la sperimentazione annuale, attuerà una campagna di informazione usando tutte le forme di comunicazione utili al fine di reclutare un adeguato numero di soggetti interessati a partecipare.
2. 
Le modalità organizzative e di comunicazione della sperimentazione verranno definite con delibera della giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Salute ed ai Trasporti.
Art. 4 
(Sperimentazione)
1. 
La Regione Piemonte avvierà una sperimentazione annuale, individuando una serie di soggetti che, in modo facoltativo, si impegnino ad utilizzare l'etilometro.
2. 
Le persone coinvolte nella sperimentazione si impegnano a:
a) 
utilizzare regolarmente l'etilometro;
b) 
registrare i valori riscontrati;
c) 
comunicare mensilmente i dati raccolti all'ufficio regionale preposto.
3. 
Alla fine della sperimentazione i dati raccolti verranno integrati con alcune informazioni utili per lo studio (ad es: sesso, età del conducente, tipo del veicolo, etc.), consentendo di raccogliere, alla fine della sperimentazione, un elevato numero di campioni e di conoscere in forma completa la distribuzione alcolemia dei conducenti. I risultati ottenuti saranno pubblicati sul sito della Regione Piemonte.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
L' impegno economico per questa sperimentazione annuale verrà definito dall'Assessorato ai Trasporti, potendosi prevedere un contributo sul costo dell'etilometro, comunque non superiore al 50 per cento per gli autisti professionali di età superiore a 25 anni, mentre per i giovani al di sotto dei 25 anni l'etilometro sarà distribuito gratuitamente con costi a carico della Regione.
2. 
Ipotizzando un numero massimo di 1000 persone coinvolte nella sperimentazione, la spesa complessiva si può ipotizzare in euro 15.000 più l'importo della campagna informativa della sperimentazione pari a circa 15.000 Euro. Spesa per articoli : n. 3 - euro 15.000 ; n. 4 - euro 15.000. Anni di imputazione spese : 2013 euro 15.000 per campagna informativa, 2014 euro 15.000 per acquisto etilometri.