Proposta di legge al Parlamento: 'Norme per favorire la staffetta generazionale nella professione infermieristica ' .
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di sostenere l'occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafica superiore a 55 anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri junior) non occupati.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, sono definiti "infermieri senior" gli infermieri che abbiano superato i 55 anni di età.
2.
Ai fini della presente legge, sono definiti "infermieri junior" gli infermieri di età inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati.
Art. 3
(Incentivi)
1.
Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a)
l'"infermiere senior", cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate;
b)
fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato un "infermiere junior" per un numero di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall'"infermiere senior"; tale condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici dell'"infermiere senior";
c)
l'"infermiere senior" svolga una funzione di mentore a favore dell' "infermiere junior";
d)
sia previsto, da parte dell'azienda, un percorso di inserimento a favore dell' "infermiere junior".
2.
Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un "patto intergenerazionale" controfirmato da "infermiere senior", "infermiere junior", azienda e rappresentanze sindacali, previa attestazione dell'INPS circa la sussistenza, per l'"infermiere senior", dei requisiti di cui al comma 1 lettera a).
3.
Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all'"infermiere senior" è riconosciuta l'integrazione contributiva sino all'importo corrispondente all'orario di lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.
Art. 4
(Promozione della staffetta generazionale)
1.
Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in collaborazione con l'INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell'opportunità offerta dalla presente legge.