Disegno di legge regionale n. 344 presentato il 27 giugno 2013
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 1 
1. 
I commi 2, 3 e 4 dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), sono sostituiti dai seguenti:
"
2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale della mobilità e dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
3. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi, che concerne le scelte strategiche di settore e che, in conformità con il Piano Territoriale regionale e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale:
a) definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce, in armonia con i suoi obiettivi, il contributo all'elaborazione del Piano generale nazionale e delle sue articolazioni settoriali;
b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali;
c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali.
4. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina nei seguenti Piani di settore:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale;
c) il Piano regionale della logistica;
d) il Piano regionale dell'infomobilità;
e) il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto.
"
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, sono inseriti i seguenti:
"
4 bis. I piani di cui al comma 4 delineano il quadro sistemico delle azioni di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano regionale della mobilità e dei trasporti vigente.
4 ter. I Piani regionali di settore sono implementati dai seguenti:
a) Programma di attuazione pluriennale, che definisce i fabbisogni di spesa e può essere lo strumento di indirizzo per la programmazione pluriennale del bilancio;
b) Programma di attuazione annuale, che definisce operativamente, sulla base delle disponibilità di bilancio, le azioni da finanziare e da attuare.
4 quater. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ed è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.
4 quinquies. I Piani di settore ed i relativi Programmi di attuazione, pluriennali e annuali, sono approvati dalla Giunta regionale, in conformità al Piano regionale della mobilità e dei trasporti vigente.
"
3. 
L'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
" 5. Nell'ambito delle risorse previste dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituito dall' articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sostituito dal comma 301 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, acquisito il parere della Conferenza permanente Regioni-Autonome locali."
.
Art. 2 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 1/2000 ed abrogazione di norme)
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000, sono inseriti i seguenti:
"
5 bis. Al fine di garantire la tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine e delle forze armate possono circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale a condizione che indossino l'uniforme.
5 ter. La Giunta regionale avvia un processo per riconoscere a decorrere dall'anno 2014 la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra, agli invalidi per servizio ed ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità pari o superiore al 71 per cento, purché in possesso dell'esenzione ticket sanitario per limitazione di reddito.
"
2. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b) 
Art. 3 
1. 
I commi 2 e 2 bis dell' articolo 101 della legge 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni di attuazione del d. lgs 112/1998), sono sostituiti dai seguenti:
"
2. La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato;
b) programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.
2 bis. La Giunta regionale, in attuazione al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto e sentite le province, approva il Programma triennale di investimenti e di interventi, definito in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili e ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.
"
Art. 4 
(Modifiche alla l.r. 8/2008)
1. 
La rubrica dell' articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale), è sostituita dalla seguente: "(Principi generali)".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008, è sostituito dal seguente:
"
1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione in materia di pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica opera secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovraregionale;
b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;
c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;
d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;
e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;
f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;
g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.
"
3. 
L' articolo 3 della l.r. 8/2008, è sostituto dal seguente:
"
Art. 3. (Strumenti di programmazione)
1. La Giunta regionale, in conformità al Piano regionale della mobilità e dei trasporti, approva il Piano regionale della logistica che definisce i tempi, i criteri e le modalità per:
a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
c) l'acquisizione, la titolarità e la cessione dei beni e delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
e) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
f) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la commisurazione degli aiuti, la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;
g) gli interventi sulle tecnologie;
h) per l'espressione di pareri o il rilascio di autorizzazioni in materia di infrastrutture logistiche.
2. Il Piano regionale della logistica si attua attraverso i programmi di attuazione pluriennale e annuale, approvati dalla Giunta regionale.
"
4. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2008, le parole: "nel documento degli interventi e delle priorità", sono sostituite dalle seguenti: "nei documenti di programmazione".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2008, le parole: "al documento degli interventi e delle priorità", sono sostituite dalle seguenti:"ai documenti di programmazione di cui all'articolo 3".
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA
Art. 5 
(Modifiche al Titolo II della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' articolo 4 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:
" c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa,"
.
2. 
Al comma 7 dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 5 della l.r. 3/2013, le parole: "gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.", sono sostituite dalle seguenti: "gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni".
3. 
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 9 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:
" f) la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale e le relative schede descrittive,"
.
4. 
Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 10 della l.r. 3/2013, le parole: "tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attività culturali", sono sostituite dalle seguenti: "recepisce gli accordi di pianificazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali".
5. 
Al comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 11 della l.r. 3/2013, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
7. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 16 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:
" 4 bis. Contestualmente alla pubblicazione il PTO viene trasmesso dall'ente che lo ha formato al Ministero per i beni e le attività culturali che esprime il parere di competenza entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali l'ente competente all'approvazione procede comunque."
.
8. 
Al comma 5 dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 16 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "entro trenta giorni dalla richiesta", sono inserite le seguenti: "nonché recepito il parere del Ministero di cui al comma 4 bis".
9. 
Al comma 7 dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 16 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", che avviene previo recepimento del parere del Ministero di cui al comma 4 bis".
10. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 18 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:
" 4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela ambientale e naturale perdono efficacia se entro trentasei mesi dalla loro adozione non interviene l'introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali o nel PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene."
.
11. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 18 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:
" 4 bis. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela paesaggistica o riguardanti beni culturali o immobili di interesse paesaggistico sono disciplinati in attuazione dell' articolo 150 del d.lgs. 42/2004."
.
12. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 21 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In tali casi il concorso e le consultazioni di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 2 e di cui all'articolo 9 ter, sono riferiti agli enti interessati dalla variante".
13. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 21 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d)", sono inserite le seguenti: "e concordati con il Ministero per i beni e le attività culturali in tale sede".
Art. 6 
(Modifiche al Titolo III della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)
1. 
Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 25 della l.r. 3/2013, prima delle parole: "valuta le esigenze di sviluppo", sono inserite le seguenti: "definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e".
2. 
Alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 27 della l.r. 3/2013, le parole: ", di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili;", sono soppresse.
3. 
Dopo la lettera c bis) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 28 della l.r. 3/2013, è aggiunta la seguente:
" c ter) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;"
.
4. 
Alla lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 28 della l.r. 3/2013, dopo la parola: "lettere", è inserita la seguente "0a),".
5. 
Al comma 11 dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 30 della l.r. 3/2013, le parole: "nei successivi centoventi giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni dalla prima seduta".
6. 
Al comma 2 dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 31 della l.r. 3/2013, le parole: "per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero competente, con diritto di voto limitatamente agli aspetti riguardanti tali beni secondo quanto previsto dal PPR.", sono sostituite dalle seguenti: "per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero per i beni e le attività culturali, con diritto di voto".
7. 
Al comma 4 dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 31 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La mancata espressione di uno dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva si considera espressione di assenso".
8. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 31 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:
" 5 bis. Il parere del Ministero di cui al secondo periodo del comma 2, espresso in conferenza o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai fini dell'applicazione dell' articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004. La mancata espressione o l'espressione negativa non determina la natura obbligatoria non vincolante del parere del soprintendente ai sensi dell' articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004."
.
9. 
Al comma 4 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 33 della l.r. 3/2013, la parola: "deliberazione", è sostituita dalle seguenti: "prima seduta della conferenza".
10. 
Al comma 5 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 33 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione".
11. 
Il comma 6 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 33 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:
" 6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA."
.
12. 
Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 33 della l.r. 3/2013, è soppresso.
13. 
Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 34 della l.r. 3/2013, le parole "; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto", sono sostituite dalle seguenti: "Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all' articolo 134, del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr. Le pronunce di cui sopra si intendono positive se esse non intervengono entro i termini predetti".
14. 
Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 34 della l.r. 3/2013, dopo le parole "essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana" sono inserite le seguenti: "; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il Ppr, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero".
15. 
All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 34 della l.r. 3/2013, le parole "e alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: ", alla Regione e al Ministero".
16. 
Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 34 della l.r. 3/2013, è soppresso.
17. 
Al comma 1 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni".
18. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, dopo le parole "ai sensi" sono inserite le seguenti "degli articoli da 14 a 14 quinquies".
19. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:
" c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;"
.
20. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:
" b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;"
.
21. 
Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, la parola: "medesima", è soppressa.
22. 
Al comma 8 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, le parole: "ai commi 11 e 12", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 11".
23. 
Il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall' articolo 35 della l.r. 3/2013, è soppresso.
Art. 7 
(Modifiche al Titolo IV, V e VI della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)
1. 
Al comma 12 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 44 della l.r. 3/2013, le parole: "rurali ad uso residenziale", sono soppresse.
2. 
Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 45 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "le utilizzazioni di cui al", sono inserite le seguenti: "primo periodo del".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. n. 56/1977, come sostituito dall' articolo 46 della l.r. 3/2013, le parole: "può essere disposto", sono sostituite dalle seguenti: "è disposto".
4. 
L' articolo 31 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 48 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:
"
Art. 31. (Opere pubbliche o di interesse pubblico in aree soggette a pericolosità geomorfologica)
1. Nelle aree inedificate e inedificabili soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate nei PRG vigenti adeguati al PAI o alla normativa regionale in materia o, per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'articolo 29, sono realizzabili o modificabili, previo parere vincolante della Regione in merito alla compatibilità con le condizioni di pericolosità dell'area, le opere pubbliche o di interesse pubblico, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, non previste dai PRG vigenti e attinenti a:
a) derivazioni d'acqua;
b) impianti di depurazione;
c) impianti di distribuzione a rete;
d) infrastrutture viarie e ferroviarie;
e) erogazione di altri pubblici servizi.
2. Nelle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate dal PAI vigente, così come aggiornato attraverso l'adeguamento dei PRG, trovano applicazione le procedure previste dalle norme di attuazione del PAI stesso.
3. Le modalità per l'espressione del parere di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
"
5. 
Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. n. 56/1977, come modificato dall' articolo 56 della l.r. 3/2013, le parole: "del deposito", sono sostituite dalle seguenti: "della pubblicazione".
6. 
Al comma 4 dell'articolo 44 della l.r. n. 56/1977, come modificato dall' articolo 57 della l.r. 3/2013, le parole: "del deposito", sono sostituite dalle seguenti: "della pubblicazione".
7. 
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 61 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente: "Sono eseguiti senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001".
8. 
Al comma 2 dell'articolo 51 della l.r. n. 56/1977, come sostituito dall'articolo 64, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.".
9. 
Al comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 68 della l.r. 3/2013 dopo le parole: "all'articolo 9", sono inserite le seguenti: ", comma 4 bis".
10. 
Al comma 7 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 68 della l.r. 3/2013 dopo le parole: "agli articoli", sono inserite le seguenti: "9, comma 4,".
Art. 8 
(Modifiche al Titolo IX e X della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)
1. 
La rubrica dell' articolo 91 bis, della l.r 56/1977, come sostituito dall' articolo 78 della l.r. 3/2013 è sostituita dalla seguente: "(Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico, paesaggistico o documentario)".
2. 
Negli articoli 7, 7 bis, 8 quinquies, 40, 77 bis e 91 bis della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013, tutte le volte in cui ricorre la locuzione: "Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici", si intende sostituita dalla seguente: "Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico, paesaggistico o documentario".
Art. 9 
(Modifiche alle ll. rr. 19/1999 e 20/2009)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), è abrogato.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), come modificato dall' articolo 86 della l.r. 3/2013, le parole: "o i prospetti", sono soppresse.
Art. 10 
(Modifiche alla l.r. 3/2013)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), le parole: "come sostituito dall'articolo 8", sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito dall'articolo 10".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:
" 3 bis. I programmi integrati in variante agli strumenti urbanistici comunali approvati o in salvaguardia, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 18/1996, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 10 e seguenti della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge."
.
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTRUZIONE
Art. 11 
(Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere)
1. 
Nel rispetto delle singole normative di settore, le attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, che comprendano tra l'altro saune e servizi similari, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata, se non estese ad attività mediche e di estetista, possono essere direttamente gestite con impiego di personale interno all'azienda opportunamente istruito. Tali attività non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista).
Art. 12 
(Modifiche alla l.r. 75/1996)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte ), è aggiunto, infine, il seguente:
" 3 bis. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a 250 per i consorzi turistici che sorgono nei comuni montani."
.
Art. 13 
(Modifiche alla l.r. 4/2000)
1. 
Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici) è aggiunta, infine, la seguente:
" f bis) messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili destinate all'organizzazione di manifestazioni con finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui si svolgono."
.
Art. 14 
(Modifiche alla l.r. 28/2007)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), le parole: "alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni," sono sostituite dalle seguenti: "agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente,".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007, è sostituito dal seguente:
"
4. La Giunta regionale, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:
a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
c) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti.
"
Art. 15 
(Modifiche alla l.r. 2/2009)
1. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), le parole: "da 40,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 400,00 euro".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO E VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 16 
(Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006)
1. 
Una percentuale pari al 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati sul capitolo 30555 a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale è destinata al finanziamento di studi, progettazione, vigilanza nonchè al pagamento di eventuali oneri di espropriazione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006, eseguiti dalla Regione o dall'Agenzia Interregionale per il Po.
2. 
Per l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione a partire dall'anno finanziario 2013, è istituito nell'ambito UPB DB14221 un apposito capitolo denominato "Fondo per studi, progettazione, vigilanza e oneri espropriativi per attuazione programmi gestione sedimenti".
3. 
Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti. L'onere per la compensazione comprende anche le spese generali e l'IVA, che deve comunque essere corrisposta.
Art. 17 
(Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico)
1. 
I canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato nei provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del Demanio su base provinciale per l'anno 2001.
Art. 18 
(Modifiche alla l.r. 45/1989)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), le parole: "lire 2 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000,00" e le parole: "lire 1 milione", sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000,00".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989, le parole: "da lire 48.000 a lire 400.000 per decara di terreno o frazione, con minimo di lire 160.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 75,00 a euro 620.00 per decara di terreno o frazione, con minimo di euro 250,00".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989, le parole: "lire 320.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 500.00".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989, le parole: "da lire 100.000 a lire 400.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150,00 a euro 620,00".
Art. 19 
(Modifiche alla l.r. 38/2001)
1. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato A alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38. (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunta, infine, la seguente:
" f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti."
.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 20 
(Modifiche alle ll.rr. 12/2004 e 5/2012)
1. 
Al comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alle legge finanziaria per il 2004), come inserito dall' articolo 23 della legge regionale 4 maggio 2012 n. 5, dopo le parole: "zone montane", sono inserite le seguenti: "per finalità agro-silvo-pastorali".
2. 
Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A della l.r. 12/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
alla lettera h) al termine della frase: "Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E", sono aggiunte le seguenti parole: "qualora si tratti di concessioni rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2012 per finalità diverse dall'uso commerciale o industriale";
b) 
al punto 6) della voce "Esenzioni e riduzioni del canone", al termine della frase sono aggiunte le seguenti parole: "per finalità agro-silvo-pastorali".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 5/2012, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "avviati a partire dalla medesima data".
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 21 
(Abrogazione dell' art. 16 della l.r. 8/2013)
1. 
L' articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 (Legge finanziaria 2013 ) è abrogato.
Art. 22 
(Modifiche all' art. 17 della l.r. 8/2013)
1. 
Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. n. 8/2013 dopo le parole "¿ a quanto previsto al comma 4". sono aggiunte le seguenti " Si applica la riduzione del trattamento accessorio stanziato per i dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi del presente articolo secondo le prescrizioni dell'art .9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) in misura corrispondente alla riduzione del personale in servizio".
2. 
I commi 7 e 8 dell' articolo 17 della l.r. n. 8/2013 sono abrogati.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E MONTAGNA
Art. 23 
(Potenziamento del settore fitosanitario regionale al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante)
1. 
Al fine di rispettare obblighi comunitari, per la cui inadempienza sono in corso procedure di infrazione da parte della Commissione europea, limitatamente alle competenze fitosanitarie, la Regione, al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante, potenzia il settore fitosanitario regionale, avvalendosi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionalità specialistiche ad elevata qualificazione.
2. 
Agli oneri di cui al presente articolo, nell'ambito dell'UPB 11191 (Fitosanitario Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 24 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), le parole: "una sola volta", sono soppresse.
Art. 25 
(Modifiche agli articoli 10 e 11 della l.r. 17/2008)
1. 
La rubrica dell' articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme nel comparto agricolo), è sostituita dalla seguente: "(Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000 e 2006 del Piemonte e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte)".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/2008, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 17/2008, è aggiunto, infine, il seguente:
" 4 bis. Analoghi programmi di aiuti possono essere definiti, con le modalità di cui al comma 4, anche per altre misure del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) ovvero del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli."
.
Art. 26 
(Modifiche alla l.r. 4/2009)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è inserito il seguente:
"
3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:
a) i nuclei edificati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
c) i terrazzamenti;
d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
"
2. 
Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 4/2009, la parola: "istituzionali", è soppressa.
4. 
Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2009, è sostituito dal seguente:
"
1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001 sono vietati:
a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;
b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
"
5. 
Al comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009, le parole: "lettere a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere b)".
Art. 27 
(Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 47 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), è inserito il seguente:
"
Art. 47 bis. (Servizio scolastico)
1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.
2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può prevedere il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.
"
Art. 28 
(Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani)
1. 
Al fine di garantire recuperare le borgate montane, la Regione Piemonte disciplina l'esercizio degli alberghi diffusi.
2. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserita la seguente:
" d bis) ''albergo diffuso '': esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti;"
.
3. 
Possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture, localizzate nelle borgate montane, caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati dello stesso comune ovvero in più comuni, purché distanti non oltre 2000 metri dall'edificio nel quale sono siti i servizi principali.
4. 
L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, il servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.
5. 
Gli elementi caratterizzanti l'albergo diffuso sono:
a) 
la fornitura di servizi di ricevimento è localizzata in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, ovvero in borghi, o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei comuni montani che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno;
b) 
le unità abitative sono poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti, e sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con bagno privato, dotati di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. È consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura nel limite del trenta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.
6. 
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa.
7. 
Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione d'uso residenziale.
8. 
La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di trenta posti letto complessivi.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 29 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) è aggiunto, infine, il seguente:
" 1 bis. La quota parte del contributo regionale per le attività di formazione e orientamento professionale, erogata a norma dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e destinata alla copertura degli oneri per il personale dipendente e assimilato delle Agenzie formative di cui all'articolo 11, è esclusa dalla base imponibile dell' imposta regionale per le attività produttive in quanto si riferisce ad un componente negativo non ammesso in deduzione ai sensi dell' articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività."
.
Art. 30 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 53/1996)
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale), è sostituito dal seguente:
"
Art. 2. (Destinazione)
1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è devoluto alla erogazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti).
"
Art. 31 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), è sostituito dal seguente:
" 1. Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha durata coerente con quella degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale."
.
Art. 32 
(Modifiche all' articolo 35 della l.r. 1/2004 ed abrogazione di norme)
1. 
Il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), è sostituito dal seguente:
" 5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, è finalizzato ad assicurare prioritariamente le prestazioni e i servizi essenziali previsti all'articolo 18, comma 2 ed a sostenere lo sviluppo e il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunità locali."
.
Art. 33 
1. 
La rubrica dell' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte), come sostituito dall' articolo 26 della l.r. 8/2013, è sostituita dalla seguente: "(Comitato di consultazione)".
Art. 34 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), le parole: "alle province o ai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni che le devono obbligatoriamente esercitare in forma associata attraverso le unioni montane di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 3".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/2012, le parole: "l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "gli ambiti territoriali di gestione delle funzioni conferite".
Art. 35 
(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 5/2012)
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è sostituito dal seguente:
"
Art. 8. (Finanziamento del Programma FSC 2007-2013)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un Fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.
2. Il piano finanziario del fondo statale per lo sviluppo e la coesione (FSC) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e s.m.i, come da tabella riportata nel presente articolo.
3. Il cofinanziamento regionale, di cui al suddetto Fondo, è definito in 80.000.000,00 euro come indicato nella tabella riportata nel presente articolo.
4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai Fondi di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013.
5. Èautorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli dei bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.
6. La tabella di cui all'allegato B della l.r. 5/2012, è sostituita dalla seguente: Tabella delle risorse finanziarie dei fondi per l'attuazione del Programma Fondo Sviluppo e coesione (Art 8):
- Risorse statali Risorse regionali
2012 84.886.151 7.440.141
2013 175.679.256 8.960.489
2014 167.682.503 21.321.574
2015 93.106.520 21.525.534
2016 39.681.982 19.612.120
2017 591.430
2018 548.712
561.036.412 80.000.000.
"
Art. 36 
(Programma di valorizzazione del Piemonte in occasione di expo 2015)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con quanto previsto dal protocollo stipulato tra il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, le Regioni Piemonte e Lombardia, promuove le eccellenze del sistema piemontese e definisce attività condivise a supporto ed in occasione dell'Expo Milano 2015.
2. 
Il complesso degli interventi regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è coordinato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
3. 
Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, oltre alle risorse finanziarie per interventi di promozione già previste nell'ambito delle UPB di competenza di altre Direzioni regionali, è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) con lo stanziamento di euro 500.000,00 per l'anno 2013.
4. 
Alla copertura finanziaria di quanto previsto al comma 3 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'UPB DB09011 (Bilancio).
5. 
Per i successivi anni 2014 e 2015 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 37 
(Digitalizzazione)
1. 
Al fine di promuovere il contenimento della spesa, la Regione Piemonte entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito della vigente normativa nazionale promuove la completa digitalizzazione degli atti utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni per consentirne l'adeguata conoscenza.
2. 
Nello specifico la Regione promuove:
a) 
l'estensione dell'utilizzo della firma elettronica digitale da parte dei responsabili di procedimento e dei funzionari responsabili di atti a rilevanza esterna;
b) 
il passaggio dalla modalità cartacea di presentazione di istanze e dichiarazioni alla modalità in formato digitale trasmissione per via telematica;
c) 
la modalità di effettuare pagamenti di tasse o imposte regionali attraverso strumenti digitali senza oneri aggiuntivi;
d) 
la possibilità di presentare attraverso strumenti digitali la documentazione propedeutica al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi ed altri atti rilasciati dall'amministrazione regionale.