Proposta di legge regionale n. 343 presentata il 25 giugno 2013
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

Art. 1 
1. 
Il numero 1) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente:
" 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;"
.
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 39/1995)
1. 
Dopo l' articolo 13 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente:
"
Art. 13 bis.
1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.
"