Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani).
Art. 1
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 17/2011)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), รจ sostituito dal seguente:
"
"
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui all'articolo 17, primo e secondo comma
della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche ed integrazioni, ed all'
articolo 34, primo comma della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.