Disegno di legge regionale n. 341 presentato il 10 giugno 2013
Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani).

Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 17/2011)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), รจ sostituito dal seguente:
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Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui all'articolo 17, primo e secondo comma della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche ed integrazioni, ed all' articolo 34, primo comma della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.
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