Proposta di legge regionale n. 34 presentata il 22 giugno 2010
17 febbraio - Istituzione Giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Oggetto e Finalità)
1. 
Il Consiglio Regionale del Piemonte istituisce nel giorno 17 del mese di Febbraio di ogni anno, la "Giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero".
2. 
La Giunta Regionale approva annualmente il programma di attività della ricorrenza, di cui al comma 1, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 2 
(Norma Finanziaria)
1. 
Agli oneri relativi alla "Giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero" stimati per l'esercizio finanziario 2008 in 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) DA09101 (Bilancio Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti).
2. 
Per il biennio 2009-2010 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).