Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione).
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17)
1.
Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo10
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione), sono sostituite dalle seguenti:
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b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;
c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.