Proposta di legge regionale n. 337 presentata il 28 maggio 2013
Creazione del registro regionale degli amministratori di condominio.
Primo firmatario

DELL'UTRI MICHELE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell'amministratore di condominio riveste a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei conduttori degli immobili medesimi, al fine di garantire ed attestare la professionalità dei soggetti esercenti, in forma singola o associata, l'attività di amministratore di condominio, istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.
Art. 2 
(Registro Regionale)
1. 
È istituito presso la Regione Piemonte il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominata registro.
2. 
Hanno titolo a chiedere l'iscrizione al registro tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. 
, La tenuta del registro è affidata all'Assessorato regionale competente in materia edilizia.
4. 
La mancata iscrizione al registro regionale preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di condominio amministratore.
Art. 3 
(Requisiti)
1. 
L'iscrizione al registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato ed è disposta con determinazione del dirigente responsabile della competente struttura regionale, previo accertamento dei requisiti.
2. 
L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) 
essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea residente nel territorio della Repubblica Italiana, salvo il caso degli apolidi;
b) 
godimento dei diritti civili;
c) 
non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio;
d) 
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
e) 
aver superato l'esame di abilitazione di cui all'art .4.
Art. 4 
(Esame di abilitazione)
1. 
L'iscrizione al registro è subordinata al superamento di un esame di abilitazione, le cui caratteristiche saranno definite dagli uffici regionali competenti.
2. 
Coloro che sono già iscritti in ordini e collegi professionali affini sono esentati dall'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione e sono automaticamente iscritti in seguito alla presentazione della domanda, se dimostrano di svolgere, già alla data della presente legge, la professione di amministratore di condominio.
Art. 5 
(Struttura dell'Assemblea degli amministratori)
1. 
In seguito all'iscrizione nel registro degli amministratori di condominio e di immobili, si procede all'elezione di un presidente regionale degli amministratori e di un vice presidente, scelti tra gli iscritti nell'albo regionale.
2. 
Di competenza del presidente è la nomina di un segretario e di un tesoriere.
3. 
I componenti dell'assemblea degli amministratori restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
4. 
Il procedimento, le sanzioni disciplinari, le norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di amministratore immobiliare trovano disciplina in un apposito regolamento di esecuzione che sarà approvato successivamente.
Art. 6 
(Funzioni dell'assemblea)
1. 
Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza legale all'Assemblea.
2. 
I compensi degli amministratori e le spese di gestione sono finanziati attraverso la costituzione di un fondo di garanzia e di assicurazione per gli stessi amministratori e per i condomini.
3. 
Il fondo è costituito dalle quote versate annualmente dagli iscritti nel registro Regionale.
Art. 7 
(Modalità di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione consiliare competente, stabilisce:
a) 
le modalità per l'iscrizione al registro e per la sua tenuta;
b) 
l'individuazione degli albi professionali considerati affini e degli esami per l'iscrizione al registro regionale;
c) 
le norme comportamentali e professionali al cui rispetto è subordinata la permanenza dell'iscrizione al registro e le modalità del procedimento disciplinare.