Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in materia di ambiente e di aree naturali protette.
Capo I.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1994, N. 25
Art. 1
(Modifica all' articolo 19 della l.r. 25/1994)
1.
Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è soppresso.
Art. 2
(Modifica all' articolo 32 della l.r. 25/1994 e disposizioni conseguenti)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 25/1994 è aggiunto il seguente:
.
" 4 bis. La subconcessione è vietata."
2.
Le concessioni per l'utilizzo di acque minerali e termali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite al subconcessionario con procedimento avviato presso l'autorità concedente su istanza del subconcedente, da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal diritto di percepire qualsiasi somma a titolo di canone di imbottigliamento o di concessione.
Capo II.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1998, N. 40
Art. 3
(Modifica all' articolo 4 della l.r. 40/1998)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), è sostituito dal seguente:
.
" 4. Il rinnovo dell'autorizzazione o concessione all'esercizio di opere o attività non sottoposte, all'epoca del rilascio, ad alcuna valutazione di impatto ambientale e rientranti nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, eventualmente con modifiche non ricomprese fra le specifiche categorie progettuali di cui ai medesimi allegati, è sottoposto alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10. In tal caso, la procedura di VIA è finalizzata, in particolare, all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente."
Capo III.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2002, N. 20
Art. 4
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 20/2002)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:
.
" 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro 45 giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente."
2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002 le parole ''l'ammontare dei canoni non corrisposti '' sono sostituite dalle seguenti: ''gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti ''.
3.
Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002 le parole ''il canone annuo dovuto '' sono sostituite dalle seguenti: ''gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto ''.
4.
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002 le parole ''di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare '' sono sostituite dalle seguenti: ''della richiesta formulata dalla struttura regionale competente ''.
Capo IV.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 2002, N. 24
Art. 5
(Modifica all' articolo 13 della l.r. 24/2002)
1.
Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti ) è abrogato.
Art. 6
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 24/2002)
1.
Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 24/2002 è abrogato.
2.
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 24/2002 è abrogato.
Capo V.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2007, N. 24
Art. 7
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 24/2007)
1.
La
lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente:
.
" c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;."
2.
Al comma 9 dell'articolo della 2 della l.r. 24/2007 le parole ''della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni '' sono sostituite dalle seguenti: ''degli enti di cui all'articolo 3, comma 4 ''.
Art. 8
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 24/2007)
1.
L'
articolo 3 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 3. (Titolo per la raccolta)
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. A seconda dell'importo stabilito, il titolo per la raccolta ha efficacia giornaliera, settimanale o per uno o più anni solari, fino ad un massimo di tre annualità.
3. Ai fini della sua efficacia la ricevuta di versamento del contributo indica la causale del versamento, le generalità, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza del raccoglitore. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il versamento del contributo è effettuato ai seguenti enti che introitano direttamente i relativi proventi:
a) con efficacia annuale agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni, alle unioni di comuni e ai comuni non facenti parte di tali unioni che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all'
articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
b) con efficacia giornaliera o settimanale ai singoli comuni e agli enti regionali di gestione delle aree protette.
5. Nelle more della costituzione delle unioni di comuni e delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità collinari ed alle comunità montane.
6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;
e) alla gestione amministrativa della presente legge.
7. Le disposizioni del comma 6, lettere a) e b) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.
9. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti legittimati a ricevere il contributo stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Art. 9
(Modifica all' articolo 4 della l.r. 24/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 le parole ''dell'autorizzazione '' sono sostituite dalle seguenti: ''del titolo per la raccolta ''.
Art. 10
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 24/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007 le parole ''la presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 '' sono sostituite dalle seguenti: ''l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 ''.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, è sostituito dal seguente:
.
" 2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4."
3.
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007 le parole ''sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità '' sono sostituite dalle seguenti ''sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 ''.
Art. 11
(Modifica all' articolo 7 della l.r. 24/2007)
1.
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 24/2007 le parole ''I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, '' sono sostituite dalle seguenti: ''I raccoglitori ''.
Art. 12
(Modifica all' articolo 10 della l.r. 24/2007)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007 le parole ''della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 '' sono sostituite dalle seguenti: ''del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 ''.
Art. 13
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 24/2007)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:
"
"
2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 9, ripartendole secondo il seguente ordine:
a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;
b) alle unioni montane di comuni ed alle unioni di comuni, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a);
c) ai singoli comuni non ricadenti nei territorio degli enti di cui alle lettere a) e b).
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007, le parole ''enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 '' sono sostituite dalle seguenti: ''enti di cui all'articolo 3, comma 9.''.
Capo VI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 19
Art. 14
(Modifica all' articolo 2 della l.r. 19/2009)
1.
Dopo la
lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ''Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità ''), è aggiunta la seguente:
.
" c bis) altri elementi territoriali importanti per la biodiversità."
Art. 15
(Modifica all' articolo 11 della l.r. 19/2009)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
.
" 2. bis. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge."
Art. 16
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di indisponibilità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle aree protette e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, a persona in possesso dei requisiti di cui al comma 3."
2.
Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole ''oppure il possesso '' sono sostituite dalle seguenti: ''oppure derivante dal possesso ''.
Art. 17
(Modifica all' articolo 26 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009, come modificato dall'
articolo 15 della l.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
.
" 4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnico-urbanistica e della Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore."
Art. 18
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 19/2009)
1.
Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2 bis".
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 sono aggiunti i seguenti:
"
"
4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.
4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previo parere del soggetto gestore dell'area protetta. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione il parere del soggetto gestore dell'area protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti e, su richiesta del comune, negli altri casi.
Art. 19
(Modifiche all' articolo 36 della l.r. 19/2009)
1.
Alla rubrica dell' articolo 36 della l.r. 19/2009, come sostituito dall' articolo 22 della l.r. 16/2011, le parole ''risarcimenti ed '' sono soppresse.
2.
Il
comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono indennizzati a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri coerenti con il restante territorio regionale."
3.
Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 le parole ''i risarcimenti '' sono sostituite dalle seguenti parole: gli indennizzi.
4.
Il
comma 7 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 7. L'imprenditore agricolo, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro trenta giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto col soggetto gestore dell'area protetta."
5.
Al comma 8 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 le parole ''risarcibili o '' sono soppresse.
6.
Al comma 9 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 le parole ''entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II '' sono soppresse.
7.
Il
comma 10 dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 10. La mancata attuazione e manutenzione in efficienza da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate in tutto o in parte dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto all'indennizzo del danno di cui al presente articolo."
8.
Al comma 11 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 le parole ''delle province '' sono sostituite dalle seguenti: ''degli enti competenti ''.
9.
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
.
" 11 bis. Per i danni rilevati a partire dal 1° gennaio 2014 le funzioni esercitate dalle province ai sensi del presente articolo sono esercitate dagli enti di gestione delle aree protette a cui sono trasferite le risorse necessarie alla copertura dei relativi oneri con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa."
Art. 20
(Modifica all' articolo 38 della l.r. 19/2009)
1.
Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 dopo la parola ''Regione '' sono aggiunte le seguenti: ''provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 92/43/CEE e ''.
Art. 21
(Modifiche all' articolo 39 della l.r. 19/2009)
1.
La
lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
.
" c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE."
2.
Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 le parole ''in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali '' sono soppresse.
3.
Il
comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 4. Le zone di protezione speciale sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, e sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione europea. L'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime."
Art. 22
(Modifiche all' articolo 41 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 2. La gestione delle aree della rete Natura 2000, sentiti gli enti locali interessati, è delegata agli enti di gestione delle aree protette laddove queste risultino territorialmente coincidenti, in tutto o in parte."
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"
"
2 bis. Qualora le aree della rete Natura 2000 non siano coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, la gestione, sentiti gli enti locali interessati, è delegata a:
a) enti di gestione di aree protette limitrofe;
b) province;
c) unioni di comuni
d) comuni.
Art. 23
(Modifica all' articolo 42 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate."
Art. 24
(Modifiche all' articolo 43 della l.r. 19/2009)
1.
Alla rubrica dell' articolo 43 della l.r. 19/2009 dopo la parola ''interventi '' è inserita la seguente: '', attività ''.
2.
Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 dopo la parola ''interventi '' sono inserite le seguenti: '', le attività ''.
3.
Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 dopo le parole ''all'allegato B '' sono inserite le seguenti: ''tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40 ''.
4.
Al comma 12 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 dopo la parola '''regionale '' sono inserite le seguenti: ''o provinciale ''.
Art. 25
(Modifica all' articolo 47 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione."
Art. 26
(Modifiche all' articolo 52 della l.r. 19/2009)
1.
Alla rubrica dell' articolo 52 della l.r. 19/2009 la parola ''Risarcimenti, '' è soppressa.
2.
Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 19/2009 la parola ''risarcibili '' è sostituita dalla seguente: ''indennizzabili ''.
3.
Il
comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 2. Sono altresì indennizzabili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, se l'indennizzo è previsto dai piani di azione."
4.
Al comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 19/2009 le parole: ''dei risarcimenti '' sono sostituite dalle seguenti: ''degli indennizzi ''.
5.
Al comma 6 dell'articolo 52 della l.r. 19/2009 le parole ''I risarcimenti '' sono sostituite dalle seguenti: ''Gli indennizzi ''.
Art. 27
(Modifica all' articolo 55, comma 20 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 20 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi
della l.r. 32/1982, sono irrogate dalla Regione e introitate dalla Regione stessa o dagli enti di gestione in relazione ai territori gestiti. Nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale le sanzioni sono irrogate e introitate dalle province o dai comuni per i territori di rispettiva competenza."
Capo VII.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2012, N. 7
Art. 28
(Modifica all' articolo 9 della l.r. 7/2012)
1.
Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani) sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché i dati relativi al recupero dei rifiuti raccolti differenziatamente, compresa la percentuale di scarto del trattamento dei rifiuti e le destinazioni dei prodotti ottenuti ''.
2.
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole ''e i gestori dei servizi '' sono sostituite dalle seguenti: '', i gestori dei servizi e i soggetti che detengono le informazioni del settore ''.