Proposta di legge regionale n. 333 presentata il 23 aprile 2013
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 1 
1. 
Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)) sono abrogate.
2. 
Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 sono aggiunte le parole: "e 3 rappresentanti di comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti".
3. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 le parole "c), d) e), f)" sono sostituite dalle seguenti: "e) e f)".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 le parole "c), d), e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "e) e f)".
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 30/2006)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Modalità di designazione dei componenti)
1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.
2. L'assemblea di cui al comma 1 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.
3. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 1, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatre candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.
4. Se l'assemblea di cui al comma 1 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.
5. Ai fini della surroga dei componenti decaduti l'assemblea di cui al comma 1 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.
"
Art. 3 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 30/2006)
1. 
L' articolo 5 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:
"
Art. 5. (Disposizioni attuative)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce, con deliberazione, le modalità di costituzione e svolgimento dell'assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, nonché le modalità di predisposizione delle designazioni e del sorteggio delle graduatorie e le eventuali surroghe.
2. L'Ufficio di Presidenza definisce, altresì, con deliberazione le modalità per i rimborsi di cui all'articolo 10 nonché quanto non previsto dalla presente legge.
"
Art. 4 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:
" 1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento."
.
Art. 5 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di decadenza del componente designato ai sensi dei commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga con il primo della relativa graduatoria di cui all'articolo 4, comma 5.
3 bis. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente del Consiglio regionale convoca tempestivamente l'assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di procedere alle nuove designazioni.
3 ter. Nelle more di quanto previsto dal comma 3 bis, il CAL è validamente composto dai restanti componenti in carica.
"
Art. 6 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 30/2006 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".
Art. 7 
(Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 30/2006)
1. 
L' articolo 10 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:
"
Art. 10. (Rimborso spese)
1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle rispettive sedute, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza e la sede di svolgimento delle sedute per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo
"
2. 
Il rimborso spese di cui al comma 1 per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza è riconosciuto, rispettivamente, per un numero non superiore a dodici sedute per anno solare.
3. 
L'ufficio di presidenza definisce, altresì, i criteri e le modalità attuative ai fini dei rimborsi di cui al comma 1.".
Art. 8 
1. 
I commi da 1 a 10 dell' articolo 18 della l.r. 30/2006 sono abrogati.
Art. 9 
(Norme finali)
1. 
Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, in fase di prima attuazione il CAL è validamente composto dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I presidenti delle comunità montane decadono all'entrata in vigore della presente legge.
3. 
I presidenti delle comunità collinari in carica rimangono componenti fino al rinnovo di cui all' articolo 7, comma 1, della l.r. 30/2006 e comunque in caso di loro decadenza non sono sostituiti.
4. 
Per l'anno 2013 il rimborso spese di cui all'articolo 7 per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza è riconosciuto, rispettivamente, per un numero non superiore a otto sedute.