Proposta di legge regionale n. 331 presentata il 12 aprile 2013
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49. Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale.

Art. 1 
(Modifica all' art. 1 della l.r. 49/1984)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi ad Enti, Istituti, Fondazioni e Associazioni di rilievo regionale), è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 9 della Costituzionee dell'articolo 7 dello Statuto regionale, sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività educative e culturali, erogando contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge.
"
Art. 2 
1. 
La rubrica dell' articolo 2 della l.r. 49/1984 è sostituita dalla seguente:
" Art. 2. (Istituzione della tabella degli enti, istituti delle fondazioni e delle associazioni)."
.
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 49/1984 è sostituita dalla seguente:
" b) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni svolgano la loro attività da almeno tre anni e dispongano di una sede adeguata per la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio e di attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività."
.
3. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 49/1984 è inserita la seguente lettera:
" b bis) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni possiedano, conservino e valorizzino patrimoni bibliotecari, archivistici o documentali."
.
Art. 3 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 49/1984 è sostituito dal seguente:
"
Art. 3. (Criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, nonché le modalità di accesso al contributo.
2. La Giunta regionale, qualora necessario, delibera ogni tre anni modifiche ai criteri di cui al comma 1.
3. La tabella ha validità triennale.
"
Art. 4 
1. 
La rubrica dell' articolo 4 della l.r. 49/1984 è sostituita dalla seguente:
" Art. 4. (Collaborazione al programma di attività culturali)."
.
Art. 5 
(Abrogazioni)
1. 
Art. 6 
1. 
L' articolo 6 della l.r. 49/1984 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Partecipazione al Servizio bibliotecario nazionale)
1. Le biblioteche e i centri di documentazione degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di cui all'articolo 1 partecipano al Servizio bibliotecario nazionale tramite l'adesione ad uno dei poli presenti sul territorio regionale.
"
Art. 7 
1. 
L' articolo 7 della l.r. 49/1984 è sostituito dal seguente:
"
Art. 7. (Monitoraggio e controlli)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e in occasione della revisione dei criteri per l'ammissione alla tabella, presenta alla commissione consiliare competente una relazione contenente il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari inseriti in tabella, nonché l'entità dei finanziamenti assegnati.
3. Tale relazione è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. Gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni inseriti nella tabella forniscono alla Regione Piemonte i documenti statutari e di bilancio e, ogni anno, un analitico resoconto delle attività svolte annualmente, ferma restando la possibilità dell'amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione inerente l'attività dell'istituto.
"
Art. 8 
1. 
L' articolo 8 della l.r. 49/1984 è così modificato:
"
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2013-2014 agli oneri di cui all'articolo 1, stimati per ciascun anno in termini di competenza e di cassa in Eur 1.500.000 ed iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18011 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
"
Art. 9 
(Abrogazione dell' articolo 9 della l.r. 49/1984)
1.