Proposta di legge regionale n. 33 presentata il 22 giugno 2010
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archivistico delle donne in Piemonte.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione promuove, nel quadro delle proprie competenze, interventi di conservazione e valorizzazione della memoria e della storia delle donne in Piemonte, potenziandone il ruolo culturale nel contesto sociale.
Art. 2 
(Promozione della costituzione della Casa degli Archivi delle Donne)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove la costituzione della Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte.
2. 
La Casa degli Archivi delle Donne svolge le seguenti funzioni:
a) 
raccogliere, riunire, riordinare, censire, conservare e valorizzare materiali e documenti di interesse per la storia e il movimento delle donne, consistenti, in particolare, in fondi archivistici, bibliografici e documentali, filmati e audiovisivi, archivi fotografici e artistici, cultura materiale, diaristica e documenti epistolari, materiale iconografico e letteratura non convenzionale;
b) 
promuovere la conoscenza, la cura e la trasmissione del patrimonio costituito dalla memoria delle donne, anche attraverso la pubblicazione di atti e materiale documentale o mediante l'organizzazione di convegni e seminari volti a valorizzare la differenza di genere;
c) 
costituire il luogo reale e simbolico dove far confluire archivi già esistenti di associazioni di donne e accogliere altri fondi archivistici, bibliografici o documentali appartenenti a enti, associazioni, gruppi e singole donne;
d) 
realizzare, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e la creazione di un portale, una rete per la documentazione e l'informazione sulla memoria e la storia delle donne che coinvolga i soggetti che a livello regionale o nazionale operano in questi ambiti tematici;
e) 
favorire attività di ricerca storica, ponendosi come riferimento informativo e di promozione di studi sulla storia delle donne e su figure femminili particolarmente significative;
f) 
proporsi come soggetto permanente di ricerca e aggiornamento archivistico e biblioteconomico sulle problematiche di genere;
g) 
divenire punto di riferimento per le scuole e costituire un luogo idoneo sia per attività di laboratorio rivolte agli studenti sia per l'aggiornamento dei docenti.
Art. 3 
(Rapporti con altri soggetti)
1. 
La Casa degli Archivi delle Donne opera, anche mediante accordi o convenzioni, in collaborazione con gli enti locali territorialmente interessati e con tutti i soggetti pubblici e privati che intendono contribuire alla attuazione e alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.
2. 
La Casa degli Archivi delle Donne collabora con i soggetti di cui al comma 1 allo scopo precipuo di saldare la memoria del passato ai nuovi processi che vedono le donne protagoniste sul territorio.
Art. 4 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
Le modalità di organizzazione, funzionamento e finanziamento della Casa degli Archivi delle Donne sono stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la promozione della costituzione della Casa degli Archivi delle Donne sono previsti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009, uno stanziamento annuo pari a 144.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 18001 e uno stanziamento annuo pari a 6.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18002, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.
2. 
Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).