Modifiche alla
legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifica all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24)
1.
Il
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale del 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 2. (Compiti del Centro e sede)
1. I compiti del Centro sono:
1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di Enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;
3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;
4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;
5) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla Storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;
6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione ed all'approfondimento dei punti precedenti.