Proposta di legge regionale n. 324 presentata il 18 marzo 2013
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte.

Sommario:      

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. 
I consiglieri rappresentano la Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2 
(Composizione del Consiglio regionale)
1. 
In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri, oltre il Presidente della Giunta regionale.
Art. 3 
(Durata in carica)
1. 
La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita in cinque anni, ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, comma 1, della Costituzione), salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. 
I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione. Fino alla prima riunione del Consiglio regionale dopo il turno elettorale, sono prorogati i poteri del Consiglio uscente, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto.
Art. 4 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio regionale è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, così definite:
a) 
Torino;
b) 
Cuneo;
c) 
Asti, Alessandria;
d) 
Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.
2. 
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Titolo II. 
ELETTORATO, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Art. 5 
(Elettorato attivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
Art. 6 
(Elettorato passivo)
1. 
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. 
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
3. 
Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che abbiano rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.
4. 
È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2 e 3 abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.
Art. 7 
(Cause di ineleggibilità)
1. 
Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) 
i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) 
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) 
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
d) 
gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) 
i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) 
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) 
i dipendenti della Regione;
h) 
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) 
gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
j) 
i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
k) 
il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.
2. 
Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed k) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. 
Le cause di ineleggibilità previste alla lettera j) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. 
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. 
La cessazione delle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
Art. 8 
(Cause di incompatibilità)
1. 
Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
a) 
membro di una delle due Camere;
b) 
membro del Parlamento europeo;
c) 
ministro o sottosegretario di Stato;
d) 
giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) 
componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) 
membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) 
magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
h) 
presidente, assessore, consigliere provinciale;
i) 
sindaco, assessore, consigliere comunale;
j) 
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
k) 
titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
l) 
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
m) 
colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
n) 
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
o) 
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;
p) 
colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. 
La fattispecie di cui alla lettera m) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Art. 9 
(Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali)
1. 
I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
Art. 10 
(Cause di decadenza)
1. 
Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
2. 
Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3.
3. 
Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.
Titolo III. 
PROCEDIMENTO ELETTORALE
Art. 11 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica, pubblicato almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. 
Le elezioni si svolgono a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre la quarta domenica successiva.
3. 
Ove possibile, le elezioni di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, in una data che coincida con lo svolgimento delle elezioni per gli Enti locali, per il Parlamento italiano ed europeo.
4. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo tra il quarantacinquesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione da parte del Presidente della Giunta.
5. 
Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale, nonché il numero massimo e minimo di candidati per ciascuna lista circoscrizionale e stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni, indicando gli orari di apertura dei seggi elettorali.
6. 
Il decreto è comunicato immediatamente:
a) 
ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai presidEnti dei tribunali dei capoluoghi di provincia;
c) 
al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione.
Art. 12 
(Ufficio centrale regionale e circoscrizionale)
1. 
L'Ufficio centrale regionale è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante: "Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione.
2. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione elettorale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 108/1968, presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della Regione.
3. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 108/1968, presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano, rispettivamente, i comuni capoluogo di Cuneo, Alessandria e Novara.
Art. 13 
(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. 
La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati contraddistinte dallo stesso simbolo è effettuata, a pena di inammissibilità, in almeno tre circoscrizioni elettorali.
4. 
È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
5. 
È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
6. 
Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.
7. 
In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, ogni genere è rappresentato in misura non superiore ai due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.
8. 
Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione.
9. 
Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
10. 
I candidati a Presidente della Giunta regionale non possono presentarsi come candidati a consigliere nelle liste circoscrizionali.
Art. 14 
(Presentazione delle liste circoscrizionali)
1. 
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere depositate presso la cancelleria del tribunale tra il quarantacinquesimo e il quarantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
2. 
Dopo il deposito e comunque entro le ore 12 del ventinovesimo giorno precedente alla data delle elezioni, tali liste devono essere sottoscritte, pena l'esclusione:
a) 
da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) 
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;
c) 
da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti.
3. 
La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del deposito delle liste.
4. 
Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) 
le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
b) 
le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.
5. 
Nei venti giorni successivi al termine per il deposito delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.
6. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati.
7. 
I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
8. 
È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale e sotto un unico simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati debitamente sottoscritte, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
9. 
Alla lista dei candidati sono allegati:
a) 
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) 
l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) 
l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
3) 
l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.
10. 
Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.
11. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) 
la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) 
a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
2) 
a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.
Art. 15 
(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)
1. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è depositata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 1.
2. 
Alla candidatura sono allegati:
a) 
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) 
il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
3. 
La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:
a) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
Art. 16 
(Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) 
verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);
b) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);
c) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) 
corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.
2. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. 
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
7. 
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. 
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
9. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
10. 
Non possono essere presentati ricorsi sulla validità delle liste successivamente agli adempimenti di cui al comma 9 del presente articolo.
Art. 17 
(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)
1. 
L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) 
verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all'articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);
b) 
elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);
c) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a).
2. 
I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.
6. 
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
8. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 18 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) 
dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);
b) 
assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
c) 
assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) 
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) 
procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
f) 
trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
2. 
Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 20.
Art. 19 
(Norme speciali per gli elettori)
1. 
Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.
Art. 20 
(Scheda elettorale e modalità di votazione)
1. 
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
2. 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da tre righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. 
In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. 
La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
5. 
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno, due o tre voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un massimo di tre candidati a consigliere regionale compresi nella lista stessa. L'eventuale espressione di tre preferenze comporta l'annullamento della preferenza posta sulla terza riga in caso di mancata indicazione di candidati di generi diversi appartenenti alla stessa lista.
6. 
L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
7. 
L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.
8. 
L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.
9. 
Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
Art. 21 
(Soglie di sbarramento)
1. 
Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Art. 22 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. 
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. 
Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) 
determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) 
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) 
comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) 
esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
c) 
stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
d) 
stabilisce le coalizioni regionali che abbiano ottenuto una cifra elettorale utile alla ripartizione dei seggi e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tali coalizioni;
e) 
determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) 
divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) 
sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
h) 
alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 58 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, se la coalizione ha ottenuto almeno il 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 56 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 45 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 54 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;
i) 
procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
5. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) 
per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
c) 
determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).
6. 
Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b)dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.
7. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
8. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 23 
(Surrogazioni)
1. 
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. 
Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'articolo 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
3. 
Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione abbia ottenuto una cifra elettorale utile alla ripartizione dei seggi, rimanga vacante, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.
Art. 24 
(Supplenza)
1. 
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 23.
Titolo IV. 
CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO
Art. 25 
(Convalida degli eletti)
1. 
Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. 
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. 
In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. 
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. 
Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 26 
(Ricorsi)
1. 
Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 "Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo" e successive modificazioni.
2. 
Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione.
3. 
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla giurisdizione ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 
(Norme finali)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. 
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
Art. 28 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21, recante: "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali".

Allegato A. 

 

(Articolo 20, comma 1)

 

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

 

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con tre righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale voto o degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.