Proposta di legge regionale n. 321 presentata il 19 febbraio 2013
Proposta di legge al Parlamento: 'Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso ' .
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In attuazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la presente legge assicura ad ogni persona che, in ragione della propria identità di genere, senta di non appartenere al sesso attribuitole alla nascita, l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica, mediante la modifica del sesso e del nome indicati nell'atto di nascita.
Art. 2 
(Istanza di modificazione dell'attribuzione di sesso)
1. 
Ai fini dell'articolo 1, chiunque intenda modificare il sesso indicato nell'atto di nascita, deve farne istanza al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. 
Nella istanza, il richiedente espone le ragioni a fondamento della richiesta, allegando idonea documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, consistente in almeno una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. 
Qualora il richiedente si sia sottoposto all'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico, allega all'istanza di cui al comma 2, la cartella clinica relativa all'intervento o idonea documentazione medica che attesti la sua esecuzione.
Art. 3 
(Modificazione dei caratteri sessuali)
1. 
Le persone di cui all'articolo 1, qualora lo ritengano necessario per il proprio equilibrio psico-fisico, possono modificare o adeguare i loro caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici, terapie ormonali o trattamenti di carattere estetico.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1, a cui la persona si sia liberamente determinata, incluse le modificazione dei caratteri sessuali primari, non costituiscono atti contrari a norme civili o penali.
3. 
La modificazione o l'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario per l'attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita.
Art. 4 
(Modificazione del nome)
1. 
Nell'istanza di cui all'articolo 2, le persone di cui all'articolo 1 indicano le modifiche che intendono apportare al nome attribuito alla nascita oppure il nome che intendono assumere.
2. 
L'istanza per la modifica del nome può essere presentata in qualsiasi momento, anche indipendentemente dalla presentazione dell'istanza per la modificazione dell'attribuzione di sesso, allegando documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. 
Il prefetto decide sull'istanza, di cui al comma 2, con decreto ai sensi dell'articolo 5.
Art. 5 
(Decreto del Prefetto)
1. 
Il prefetto che riceve l'istanza di cui all'articolo 1, ne verifica la regolarità e provvede sulla domanda con decreto che autorizza la modifica degli atti dello Stato civile.
2. 
L'istante, entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione, notifica il decreto al coniuge e ai figli, laddove esistenti, presentando al Prefetto prova dell'avvenuta notificazione. Il Prefetto rilascia apposita attestazione dell'avvenuta notificazione.
3. 
Il decreto può essere presentato all'ufficiale di stato civile, per le annotazioni di cui all'articolo 6, trascorsi 30 giorni dalla data della sua adozione o quando è necessaria la notifica del decreto dalla data dell'avvenuta notificazione.
4. 
L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a decidere di ogni controversia che dovesse sorgere a seguito della presentazione dell'istanza al prefetto o in conseguenza del suo decreto.
Art. 6 
(Annotazioni ed altre formalità)
1. 
Il decreto che autorizza il cambiamento di sesso e la modificazione del nome deve essere annotato, su richiesta dell'interessato, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita dei figli. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. 
Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1, che devono essere eseguite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 7 
(Esenzione fiscale)
1. 
In tutti i casi di cambiamento di sesso e di nome di cui all'articolo 1, le istanze e i provvedimenti indicati in questa legge, le copie relative, le attestazioni di ricevimento, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati.
Art. 8 
(Effetti della modifica del sesso sul matrimonio)
1. 
Il matrimonio contratto dalla persona prima del cambio del sesso non si scioglie automaticamente.
2. 
È facoltà dei coniugi richiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2, lettera g) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni.
Art. 9 
(Rilascio di documenti)
1. 
In seguito alle annotazioni di cui all'articolo 6, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.
2. 
L'Ufficiale di Stato civile comunica prontamente l'avvenuta modificazione del sesso e del nome all'Agenzia delle entrate che provvede a rilasciare un nuovo Codice fiscale e una nuova Tessera Sanitaria. Analoga comunicazione è fatta all'Ufficio della Motorizzazione civile del luogo di residenza della persona che ha modificato il suo sesso e il suo nome, che provvede a rilasciare una nuova patente di guida.
3. 
Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti, a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.
4. 
Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della correzione della attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati, a carico della persona interessata.
Art. 10 
(Trattamento dei dati personali)
1. 
Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale sia stata corretta l'attribuzione di sesso, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
2. 
La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11 
(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario)
1. 
Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone trans, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari, i cui oneri, sia in forma diretta che indiretta, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. 
Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.
Art. 12 
(Modificazione dell'attribuzione di sesso del minore)
1. 
La modificazione dell'attribuzione di sesso della persona minore d'età è autorizzata dal giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il giudice autorizza, altresì, il trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.
2. 
L'istanza al giudice tutelare è presentata dall'esercente la potestà genitoriale o, nel caso di dissenso rispetto alla volontà del minore, da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. 
La volontà del minore che ha compiuto i quattordici anni di età è raccolta direttamente dal giudice tutelare, mentre quella del minore infra quattordicenne può essere raccolta da uno psicologo nominato dal giudice tutelare.
4. 
Il provvedimento del giudice tutelare che autorizza la modificazione di sesso del minore è presentato all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all'articolo 6.
5. 
Il provvedimento del giudice può essere presentato all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all'articolo 6, anche prima che il minore, a ciò autorizzato, si sottoponga a trattamenti medico-chirurgici per la modificazione dei caratteri sessuali primari.
Art. 13 
(Diritto all'autodeterminazione del sesso)
1. 
Chi alla nascita presenta caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici per l'assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, se non vi sono pericolo di vita o esigenze attuali di salute fisica che lo impongano.
2. 
Al momento della dichiarazione di nascita, ai sensi del regolamento dello stato civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, i genitori attribuiscono al figlio il sesso da indicare nell'atto di nascita.
3. 
La persone di cui al comma 1 possono domandare l'attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli indicati nell'atto di nascita, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamenti medico-chirurgici, alle quali si siano autodeterminate, sulla base delle procedure previste dalla presente legge.
Art. 14 
(Modifiche e abrogazioni)
1. 
All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dell'attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita."
.
2. 
La lettera g), del numero 2, del comma 1, dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è sostituita dalla seguente:
" g) è ottenuta la modifica dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita."
.
3. 
La legge 14 aprile 1982, n. 164, e successive modificazioni, è abrogata.
4. 
Gli articoli 31 e 34, comma 39, del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 sono abrogati.
Art. 15 
(Coperture finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. 
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.