Proposta di legge regionale n. 320 presentata il 19 febbraio 2013
Proposta di legge al Parlamento: 'Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso ' .
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Art. 1 
(Matrimonio egualitario)
1. 
Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
"
Art. 90 bis. (Matrimonio egualitario)
1. Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti.
"
Art. 2 
(Modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)
1. 
All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".
2. 
All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".
3. 
All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "i coniugi, indipendentemente dal sesso".
4. 
L'articolo 143 bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"
Art. 143 bis. (Cognome dei coniugi)
1. I coniugi possono conservare i propri cognomi o adottare un cognome comune formato dall'unione di uno dei due cognomi dell'uno con uno dei due dell'altro.
2. Ciascuno dei coniugi conserva il cognome comune durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
3. Il cognome comune si perde in caso di divorzio.
"
5. 
L'articolo 156 bis del codice civile è abrogato.
6. 
L' articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396 è sostituito dal seguente:
"
Art. 33. (Disposizioni sul cognome)
1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.
2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine da essi stabilito.
3. In caso di disaccordo tra i genitori o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.
4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.
5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di adozione.
7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.
8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.
9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.
"
7. 
All'articolo 237, secondo comma, punto primo, le parole: «del padre» sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".
8. 
L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
"
Art. 262. (Cognome del figlio)
1. Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi.
2. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250.
"
9. 
All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".
10. 
L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
"
Art. 299. (Cognome dell'adottato)
1. L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti.
2. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere.
"
11. 
All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".
Art. 3 
(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)
1. 
Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
"
Capo I bis. Della filiazione nelle coppie formate da persone dello stesso sesso
Art. 249 bis. (Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate)
1. Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata.
2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di Stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.
3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) il figlio sia stato concepito prima dell'entrate in vigore della presente legge;
b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole di sesso diverso, 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, 12, commi 1 e 2, limitatamente alle parole composte da soggetti dello stesso sesso della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
"
Art. 4 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.
2. 
Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.
3. 
Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in «coniuge» o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.
4. 
Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, anche se celebrati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.
5. 
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.
6. 
I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori.