A) Criteri per la detenzione di animali da affezione
Ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
Agli animali deve essere garantita una buona integrazione con il nucleo familiare.
In particolare
Cani
I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle intemperie e condizioni climatiche sfavorevoli. Le cucce devono essere poste sotto tettoie, balconi o altro in modo da essere protette.
È vietato detenere cani alla catena. Qualora per comprovati motivi si renda necessario, la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque (5) metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.
La catena dovrà inoltre permettere al cane di raggiungere comodamente la cuccia e le ciotole di acqua e di cibo. La detenzione alla catena anche in questi casi deve comunque essere mantenuta per lo stretto tempo necessario e non in modo permanente.
Qualora i cani siano detenuti in spazi limitati quali recinti o box, questi devono avere un'area di almeno 15 metri quadrati: per ogni capo adulto, all'interno di detto spazio ogni cane deve disporre di un idoneo ricovero come previsto al comma 1 del presente articolo.
Il cane deve comunque avere una quotidiana possibilità di movimento al di fuori del recinto o box.
È vietato detenere i cani in luoghi non abitualmente abitati o frequentati quotidianamente per almeno mezza giornata.
È vietato detenere cani in modo permanente sui balconi e terrazze senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.
Ai cani detenuti all'interno delle abitazioni, salvo particolari esigenze di salute dell'animale, devono essere quotidianamente garantite almeno tre uscite all'esterno.
Gatti
È vietato detenere gatti in modo permanente su balconi e terrazze senza possibilità di accesso all'interno, è altresì vietato detenerli in gabbie, trasportini o altri contenitori salvo particolari e momentanee esigenze.
I gatti che hanno libero accesso all'esterno devono essere sterilizzati.
Altri animali d'affezione
Ogni animale deve avere spazio, acqua e nutrimento consono alla sua specie.
È vietato detenere animali in garage, cantine, locali bui e umidi. È altresì vietato detenerli in contenitori che impediscano i movimenti o possano recare ferite agli animali stessi.
I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l'apertura alare del volatile.
Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. È sempre vietata la detenzione di animali acquatici in contenitori di forma sferica
B) Criteri per l' istituzione e la gestione dei Servizi di cattura e custodia dei cani randagi
Cattura di cani vaganti
La cattura ordinaria dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale formato e adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante.
La cattura deve avvenire nel rispetto del benessere dell'animale.
I cani catturati devono essere trasferiti al "canile sanitario".
Primi interventi dopo la cattura
Il cane ricoverato deve essere controllato per l'accertamento della presenza di tatuaggio o microchip e l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, gli opportuni interventi sanitari e di profilassi.
Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha la durata di dieci giorni, il cane può lasciare il canile sanitario.
Il cane può essere restituito immediatamente al proprietario anche prima della scadere del periodo di osservazione sanitaria, qualora questi sia stato identificato e ne faccia richiesta, il proprietario dovrà assicurarne la custodia in isolamento per dieci giorni presso il proprio domicilio"; durante tale periodo i veterinari ASL potranno compiere un controllo domiciliare.
Se il cane non risulta di proprietà verrà ospitato nel "rifugio" o dato in affidamento.
L'affidatario deve essere informato sulla presente normativa nonché sulle principali nozioni per tutelare la salute psico fisica del cane, l'affidatario deve dare garanzie di detenere il cane in modo appropriato e secondo la presente normativa.
Al cane affidato dev'essere correlato: il modulo di trasferimento di proprietà "Allegato 4" regionale, il certificato di iscrizione all'anagrafe canina e la scheda sanitaria riportante le vaccinazioni e gli interventi eseguiti nonché le verifiche sulla positività della filaria cardiopolmonare e sulla leishamniosi.
Strutture di ospitalità
Le strutture di ospitalità di proprietà dei Comuni singoli o associati possono essere gestite direttamente o essere date in gestione a associazioni di protezione animale o a cooperative, con preferenze alle cooperative sociali. In ogni caso deve essere assicurata la collaborazione di volontari nella gestione.
Le strutture di ospitalità hanno due zone, una di prima accoglienza detta "canile sanitario" ed una per l'ospitalità di cani in attesa di affidamento detta "rifugio".
I canili sanitari ed i rifugi possono anche essere strutture separate, in questo caso sarà cura delle ASL coordinare i servizi in modo che da garantire un'idonea copertura del territorio.
Ogni struttura deve avere un Responsabile sanitario.
Ogni sanitario deve disporre di:
box singoli, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene.
Ogni box dovrà avere una superficie coperta e ben coibentata o con cuccia ed un'area scoperta. L'area a disposizione del cane deve essere di almeno 4 mq.
Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma.
I condotti fognari di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio, sufficientemente capaci e coperti da griglie a maglia larga, non dovranno raccogliere gli scarichi di altri box non sanitari e avranno inoltre una marcata pendenza e curve di largo raggio. È opportune inserire un ugello di lavaggio delle condutture a monte.
Il canile deve essere mantenuto nel rispetto di scrupolose norme di igiene.
La capacità massima del canile sanitario è di 30 capi.
Il canile deve disporre di;
a) un ambulatorio da adibirsi agli interventi sanitari necessari;
b) almeno di un locale riscaldato per degenze;
c) almeno di un locale riscaldato per cuccioli;
d) un magazzino per il cibo;
e) un magazzino per il materiale di pulizia e le attrezzature;
f) un locale per la preparazione del cibo (cucina);
g) un'area sufficientemente ampia per il movimento quotidiano libero dei cani;
h) servizi igienici e spogliatoio per il personale;
i) un locale ad uso ufficio.
Nel caso di strutture miste (sanitario e rifugio) i locali di cui alle lettere d),e),f),h,) e i) del precedente comma possono essere in comune.
I canili sanitari devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di Polizia veterinaria.
Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico vidimato dall'ASL. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura del cane, i dati segnaletici, il codice segnaletico (tatuaggio o micro chip), eventuali interventi veterinari, la data di passaggio al rifugio e di affidamento a privato.
Nei rifugi sono ospitati i cani in arrivo dai canili sanitari o. altri cani indicati dal Sindaco del Comune di riferimento.
Non possono essere introdotti soggetti catturati vaganti.
Ogni rifugi deve avere i seguenti requisiti di base:
capacità massima complessiva del singolo impianto: 150 capi.
I box dovranno avere una superficie coperta e debitamente coibentata o con cuccia ed un'area scoperta. L'area a disposizione di ogni cane deve essere di almeno 6 mq. .
Ogni box non può ospitare più di 4 cani o una femmina con cuccioli.
I box devono essere quotidianamente puliti.
Approvvigionamento idrico sufficiente.
Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio.
I condotti fognari di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio saranno sufficientemente capaci e coperti da griglie a maglia larga e avranno inoltre una marcata pendenza e curve di largo raggio. È opportune inserire un ugello di lavaggio delle condutture a monte.
Ogni Rifugio deve disporre di
ambulatorio per interventi veterinari che potrà anche essere utilizzato per la sterilizzazione dei gatti delle colonie:
a) locale riscaldato per degenza;
c) locale riscaldato per i cuccioli;
d) un magazzino per il cibo;
e) un magazzino per il materiale di pulizia e le attrezzature;
f) almeno due aree per il movimento libero dei cani con fondo erboso e alberi;
g) locali amministrativi e per l'accoglienza del pubblico;
h) Servizi e spogliatoi per il personale ed i volontari.
I Rifugi devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di Polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria esercitata dai servizi veterinari dell'ASL mediante sopralluoghi almeno trimestrali.
Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico vidimato dall'ASL.
Sul registro devono essere annotate: la data di arrivo del cane e la sua provenienza, i dati segnaletici, il codice segnaletico (tatuaggio o micro chip), eventuali interventi veterinari, la data di affidamento, il nome con l'indirizzo completo di telefono e la residenza del cane se non coincide con quella del proprietario, la data di morte.
Le Associazioni per la protezione animale iscritte all'albo provinciale del volontariato possono avere Rifugi propri con i quali i Comuni singoli o associati possono convenzionarsi. Questi Rifugi devono avere gli stessi requisiti di quelli pubblici.
I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi con dimostrata efficacia per la custodia e l'affidamento degli animali.
L'eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà si deve effettuare in reparti separati predisposti.
Il Comitato Tecnico Regionale entro sei mesi dal suo insediamento stilerà le linee guida per le convenzioni tra enti pubblici e Associazioni o privati per la gestione delle strutture di ospitalità, comprensive di indicazioni per le tariffe base.
C) Criteri per la gestione dei gatti liberi e delle colonie feline
I Comuni redigono, con la collaborazione delle Associazioni del volontariato animalista operanti sul territorio, un censimento delle colonie feline cittadine e una mappa della città ove segnalare la loro presenza. Tale individuazione è propedeutica alla pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e alla salvaguardia dei medesimi.
Le colonie feline possono essere affidate per la loro cura ad Associazioni dei volontariato animalista o a privati nominalmente riconosciuti.
Il Comune rilascia apposito tesserino di riconoscimento al tutore della colonia.
Gli animali devono essere nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi.
È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti e le attrezzature impiegate.
In caso di controversia, il Comune, d'accordo con la proprietà o amministrazione dello stabile, individua un' area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni ed al posizionamento dei ripari e delle attrezzature.
Gli animali delle colonie possono essere prelevati dal loro habitat unicamente per essere sterilizzati o sottoposti a cure veterinarie o qualora il loro stato di salute sia compromesso dalla vita in stato di libertà. Il loro prelievo deve essere effettuato esclusivamente dai volontari che li hanno in gestione o da persone da loro designate.
Al momento della autorizzazione edilizia il Comune deve comunicare ai soggetti che intendano eseguire lavori di edilizia sia pubblica che privata, l'eventuale presenza di colonie feline nella zona interessata; questi soggetti devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un 'idonea collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri sentito il Comune ed in accordo con i volontari che hanno in affidamento la colonia.
Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere ed in grado di ospitare temporaneamente la colonia interessata consentendo altresì ai volontari di continuare ad alimentarli ed accudirli. Al termine dei lavori la colonia sarà rimessa sul territorio d'origine in adeguato insediamento previsto e predisposto dai costruttori. Tutte le spese saranno a carico dell'impresa costruttrice.
I Comuni dovranno rendere noto il contenuto della normativa che tutela i gatti liberi compresa la presente legge a tutti i soggetti potenzialmente interessati quali: direzioni ospedaliere, scuole, amministratori condominiali, ecc.
Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti a cura del Comune, su richiesta degli affidatari della colonia appositi cartelli segnaletici della presenza della colonia e della normativa attinente.
I gatti liberi devono essere sterilizzati, gli interventi possono essere eseguiti dai veterinari delle ASL o da veterinari liberi professionisti convenzionati con il Comune o l'ASL stessa.
L'acquisto e l'uso di gabbie-trappola per la cattura di gatti é vietato a chiunque non sia espressamente incaricato da un'Associazione per la protezione degli animali, dall' ASL , dai veterinari liberi professionisti, dal Comune.
Parchi gatto
Il Comune può individuare aree verdi da adibire all'ospitalità di gatti liberi. Tali aree, dette Parco gatti sono affidate in gestione alle Associazioni. I Parchi gatto non devono essere ubicati in prossimità di strade dove non è possibile installare rallentatori del traffico in quanto costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o pronto intervento.
Devono essere idoneamente recintati, attrezzati con ricoveri per gli animali. Le spese per l'allestimento dei Parchi gatto sono a cario dei Comuni.
I Parchi gatto devono essere mantenuti puliti e curati.
D) Criteri per l'istituzione e la gestione di ricoveri per gatti
I ricoveri per i gatti sia pubblici sia privati devono avere i seguenti requisiti.
Ogni ricovero deve essere suddiviso in più reparti tra cui ci devono essere obbligatoriamente:
a) zona di prima accoglienza ed osservazione sanitaria;
b) zona degenze sanitarie;
c) zona cuccioli;
d) zona adulti;
e) zone separate tra loro per gatti affetti da malattie trasmissibili.
I reparti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere spazi sia al chiuso sia all'aperto.
Le zone all'aperto devono essere debitamente recintate anche nella parte superiore e contenere alberi e/o attrezzature per permettere ai gatti di espletare i comportamenti tipici della specie.
Tutte le zone al chiuso devono essere riscaldate, sufficientemente areate e luminose ed arricchite di attrezzature per l'espletamento dei comportamenti tipici della specie.
Ogni ricovero deve essere dotato di locale sanitario, magazzino per il deposito e la preparazione degli alimenti; magazzino per i materiali di pulizia e le attrezzature.
I gatti possono essere tenuti in gabbie solo temporaneamente e per comprovate necessità ed al fine di tutelare il loro benessere, in questo caso ogni singolo animale deve avere a disposizione uno spazio di almeno 1mq con un altezza di almeno 1m.
E) Requisiti per allevamenti, pensioni
Gli impianti gestiti da privati o da Enti a scopo di allevamento o pensione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinari e di igiene pubblica della ASL e sono soggetti a vigilanza veterinaria esercitata mediante sopralluoghi almeno bimensili.
Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino la data di introduzione o di nascita degli animali presenti, la generalità del proprietario per gli animali in pensione, il codice di iscrizione all'anagrafe canina , la scheda clinica dove sono riportate le vaccinazioni e anche gli eventuali interventi sanitari, la data e le generalità del nuovo proprietario con il numero di telefono e la specificazione della residenza del cane se diversa dall'abitazione del proprietario in caso di vendita dell'animale o la data di restituzione al proprietario per gli animali in pensione.
Gli impianti in cui si detengono cani devono avere i seguenti requisiti:
a) superficie minima per cane 4 mq;
b) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o una femmina con relativa cucciolata;
c) pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
d) approvvigionamento idrico sufficiente;
e) canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
f) locale per interventi veterinari;
g) locale per deposito e preparazione alimenti;
h) magazzino per deposito materiali per pulizia e attrezzature;
i) Area all'aperto per il movimento libero dei cani.
Ai cani deve essere garantita quotidianamente la possibilità di movimento all'esterno dei box
.Gli impianti in cui si detengono gatti devono avere i seguenti requisiti:
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;
- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- locale per interventi veterinari;
- locale per deposito e preparazione alimenti;
- magazzino per deposito materiali per pulizia e attrezzature;
- in caso di detenzione in gabbie i gatti devono poter usufruire di almeno 1mq con un altezza cm. 50 ciascuno ed al gatto deve essere garantito quotidianamente la possibilità di movimento fuori dalla gabbia.
Gli allevamenti di tipo amatoriale cioé con una sola fattrice, sia di cani che di gatti, sono esonerati dai requisiti sopraelencati, restano comunque soggetti a vigilanza veterinaria da parte dell'ASL ed alla tenuta del registro di carico e scarico.
F) Requisiti per negozi
1. Gli animali nei negozi devono essere stabulati in gabbie idonee alla specie, arricchite in modo da garantire un minimo di soddisfacimento dei comportamenti etologici e con spazio sufficiente a permettere all'animale di muoversi, assumere posizione idonea ad un corretto riposo, stare eretti.
2. Le voliere per uccelli devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare delle specie detenute
3. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 gg a partire dal giorno della cessione.
Dev'essere garantita la possibilità giornaliera di movimento fuori dalla gabbia Le gabbie contenenti animali appartenenti a specie competitrici non possono essere affiancate e possibilmente devono essere poste in locali diversi.
I locali dove sono collocate le gabbie devono essere ben areati e illuminati anche in modo naturale.
Gli animali non possono venire in contatto diretto con i clienti.
L'esposizione in vetrina non può essere superiore a metà dell'orario di apertura. L'esercente affigge un apposito avviso visibile dall'esterno in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
Il titolare dell'esercizio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dall'Asl dove dovranno essere riportate tutte le movimentazioni degli animali quali: arrivo, per i cani il numero di iscrizione all'anagrafe canina, vendita con i dati dell'acquirente, la residenza dell'animale se diversa dall'abitazione del proprietario, morte, destinazione finale.
I Veterinari pubblici compiono almeno un controllo annuale su tutti gli esercizi commerciali che vendono animali.