Proposta di legge al Parlamento: 'Modifiche alla
legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia '.
Primo firmatario
Art. 1
(Omofobia e transfobia)
1.
Ai fini della legge penale si intende per omofobia ogni atto o comportamento motivato da odio o disprezzo nei confronti delle persone con orientamento omosessuale.
2.
Ai fini della legge penale si intende per transfobia ogni atto o comportamento motivato da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender.
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"
"
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla trans fobia.
2.
Al
comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia".
Art. 3
(Modifiche al
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205)
1.
Al titolo
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "e religiosa" sono sostituite dalle seguenti: "religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia".
2.
Alla rubrica dell'
articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia".
3.
Al
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la parola: "finalità" è sostituita dalla seguente: "motivi";
b)
dopo le parole: "o religioso" sono inserite le seguenti: "o per motivi fondati sull'omofobia o sulla transfobia".
Art. 4
(Modifiche al
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205).
1.
Dopo l'
articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:
"
"
Articolo 1 bis. (Attività non retribuita a favore della collettività)
1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'
articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla
legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
2. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al
comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali e transessuali.
4. La prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1 ter lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari sono inserite le seguenti
5.
L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.".
2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'
articolo 1 bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205.
3.
All'
articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1 bis, limitatamente alla lettera a), 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.
Art. 5
(Modifiche all'
art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205)
1.
Il
comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:
.
" 2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 di questo articolo è sempre considerata prevalente sulle ritenute circostanze attenuanti, ai fini del bilanciamento di cui all'art. 69 c.p."