Disegno di legge regionale n. 314 presentato il 12 dicembre 2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 11 dell'articolo 12 della legge 28 settembre 2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), n. 11, è aggiunto, infine, il seguente:
" 11 bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi."
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Art. 2 
1. 
Alla rubrica dell' articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
2. 
Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
3. 
Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
4. 
Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
5. 
Al comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
6. 
Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "soppresse" è abrogata.
7. 
Al comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "soppresse" è abrogata.
Art. 3 
1. 
Alla rubrica del capo IX della l.r. 11/2012, dopo le parole: "disposizioni finali", sono inserite le seguenti: "e transitorie".
Art. 4 
1. 
Alla rubrica dell' articolo 21 della l.r. 11/2012, dopo le parole: "disposizioni finali", sono inserite le seguenti: "e transitorie".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 11/2012, è aggiunto, infine, il seguente:
" 2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane."
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Art. 5 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.