Disegno di legge regionale n. 313 presentato il 12 dicembre 2012
Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Art. 1 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è sostituito dal seguente:
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Art. 1. (Principi e finalità)
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) come da ultimo modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio dell'attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività del comparto.
2. La presente disciplina si fonda sul principio di libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell' articolo 41 della Costituzionee della direttiva 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della medesima, con particolare riferimento al d.lgs. 59/2010 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). A norma delle citate disposizioni, le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessità, proporzionalità, e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza.
3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;
f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
5. Nella realizzazione delle finalità di cui al comma 4 sono garantite:
a) la protezione dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;
b) la conservazione del patrimonio storico ed artistico e dei beni culturali;
c) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.
6. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e s.m.i. garantisce la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 e s.m.i. (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
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Art. 2 
1. 
Al comma 3 bis dell'articolo 3 della l. r. 28/1999, come aggiunto dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio), le parole "Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18 bis, comma 4 bis." sono sostituite dalle seguenti: "Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis".
Art. 3 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 5 della l. r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
" 6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell' attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita é presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività."
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Art. 4 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l. r. 28/1999, è sostituito dal seguente:
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1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:
a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;
b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;
c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter, come aggiunti dalla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio);
d) le norme della l.r. 56/1977e s.m.i e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;
e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.
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2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l. r. 28/1999 le parole: "in pendenza" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di mancata acquisizione".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della l. r. 28/1999 dopo le parole "la chiusura dell'esercizio" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l'impossibilità di attivazione dello stesso".
4. 
Il comma 4 dell'articolo 6 della l. r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
" 4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a SCIA è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della l.r. 56/1977, come da ultimo modificata dalla presente legge e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4."
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5. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l. r. 28/1999, sono aggiunti i seguenti commi:
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4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti agli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della presente legge e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.
4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.
4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 8 della l.r. 7/2005, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all' articolo 4 del d.lgs 114/98 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.
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Art. 5 
(Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. 
Dopo l' articolo 14 bis della l. r. 28/1999, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27 (Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in materia di vendite di fine stagione e promozionali) è aggiunto il seguente:
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Art. 14 ter. ( Vendite con denominazione outlet)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge con la denominazione outlet si intende:
a) la vendita di prodotti diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;
b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari,che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;
c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 del dlgs 114798.
2. La vendita con denominazione outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita compresi i centri commerciali.
3. Alla vendita con denominazione outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente normativa.
4. La denominazione di outlet è impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui al comma 1, e nella relativa pubblicità.
5. Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet ai sensi del presente articolo, è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate.
6. Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14bis.
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Art. 6 
(Modifiche all'articolo 15 della legge della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, come modificato dalla l.r. 27/2004 sono inseriti i seguenti:
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2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni.
2 ter. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14 ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni.
"
2. 
Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999 dopo le parole "nonché nelle vendite promozionali" sono aggiunte le seguenti " e nelle vendite con denominazione outlet".
Art. 7 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l. r. 28/1999, è aggiunto il seguente:
" 3 bis. Le risorse introitate sul Bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, devono essere reinvestite nel titolo II della spesa del Bilancio regionale nell'ambito della UPB DB16142, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di creazione di centri commerciali naturali."
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Art. 8 
(Abrogazione)