Proposta di legge regionale n. 310 presentata il 21 novembre 2012
Istituzione dell'albo regionale delle imprese artigiane degli autoriparatori.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Art. 1 
(Istituzione dell'albo regionale degli autoriparatori)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale (Sviluppo economico e sociale) e della Legge regionale 14 gennaio 2009 n.1 (Testo Unico in materia di artigianato), istituisce l'albo regionale degli autoriparatori.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
All'albo possono iscriversi le imprese artigiane di autoriparazione che operano sul territorio regionale iscritte presso le locali Camere di commercio e quelle di nuova costituzione a condizione che abbiano i requisiti tecnici ed organizzativi richiesti dalla normativa di settore.
2. 
A tale scopo la Regione Piemonte provvede ad istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale volti a garantire la professionalità di tutti gli addetti al settore.
Art. 3 
(Tariffe orarie di lavoro)
1. 
Di concerto tra l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative vengono istituite e rideterminate periodicamente le tariffe orarie di lavoro con provvedimento ratificato con legge regionale.
Art. 4 
(Tenuta dell'albo regionale degli autoriparatori)
1. 
La tenuta dell'albo regionale degli autoriparatori è devoluta all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte cui spettano anche le connesse funzioni di vigilanza, così come previste dal capo terzo, articolo 33 e seguenti del Testo Unico della Regione Piemonte sull'artigianato 14 gennaio 2009, n. 1, circa la tutela delle imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo.
Art. 5 
(Accesso al credito)
1. 
La Regione Piemonte garantisce l'accesso alle forme di credito agevolato, di cui al T.U. 14 gennaio 2009, n. 1, alle imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo.
Art. 6 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Il regolamento di esecuzione dovrà essere approvato non oltre i sei mesi dall'approvazione della legge.
Art. 7 
(Individuazione delle risorse finanziarie)
1. 
Le risorse finanziare sono rappresentate da quelle individuate dagli articoli 3, 7 e 41 del T.U. 14 gennaio 2009 n. 1.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Nel biennio 2012-2013 alla spesa corrente pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) DB16031 (Attività produttive Promozione sviluppo e disciplina dell'artigianato Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2012-2013, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).