Istituzione dell'Ufficio del Garante per i Diritti degli Animali.
Primo firmatario
Art. 1
(Istituzione)
1.
La Regione Piemonte, conformemente a quanto previsto nel proprio Statuto, istituisce l'Ufficio del Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato "Garante".
Art. 2
(Il Garante)
1.
Il Garante è nominato con decreto del presidente della Regione Piemonte, su designazione del Consiglio regionale tra quanti ne abbiano fatto domanda sulla base di riconosciuti elementi di conoscenza e competenza.
2.
Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
3.
Il Garante usufruisce di un contratto privatistico e la carica non può essere cumulata con altre elettive o professionali.
4.
Al Garante compete una indennità pari al 35 per cento dell'indennità dei Consiglieri regionali.
Art. 3
(L'Ufficio del Garante)
1.
L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2.
Il personale dell'Ufficio del Garante è composto da dipendenti regionali e/di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l'espletamento di tutte le funzioni e comunque non superiore alle cinque unità.
3.
L'Ufficio del Garante potrà avvalersi di consulenti esperti esterni per particolari progetti ed attività e della consulenza e collaborazione degli Uffici regionali.
4.
Le disposizioni relative alla composizione dell'ufficio del garante e al suo funzionamento, nonché ai requisiti per presentare la domanda di cui all'articolo 2 comma 2, sono emanate con delibera della Giunta regionale.
Art. 4
(Compiti del Garante)
1.
Il Garante ha il compito di:
a)
Monitorare l'applicazione della normativa regionale, nazionale, europea, internazionale e le ricadute sulle condizioni degli animali;
b)
valutare le conseguenze per gli animali delle leggi approvate in commissione;
c)
monitorare le conseguenze per gli animali delle attività dei diversi enti ed istituti dipendenti dalla Regione;
d)
monitorare le situazioni in cui sono coinvolti gli animali per proporre eventuali interventi a livello regionale che possano migliorare le loro condizioni di vita;
e)
segnalare alla Giunta o al Consiglio l'opportunità di elaborare strumenti legislativi in grado di migliorare le condizioni di vita degli animali;
f)
promuovere tra la popolazione la conoscenza delle leggi in materia di tutela animale;
g)
monitorare gli aspetti nuovi ed emergenti dei fenomeni che interessano gli animali (doping, utilizzo in combattimenti, ecc.);
h)
segnalare agli organi competenti, ASL e Procura, eventuali situazioni che meritano attenzione;
i)
raccogliere e catalogare i dati relativi alle presenze e alle condizioni di vita degli animali.
Art. 5
(Costituzione di parte civile)
1.
Il Garante può costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previste dalla legge nei giudizi riguardanti il maltrattamento animali.
Art. 6
(Rapporti con la Giunta e il Consiglio)
1.
Il Garante riferisce, su richiesta, alle Commissioni consiliari competenti e alla Giunta.
2.
Il Garante presenta annualmente, entro i primi quattro mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, un rapporto sull'attività svolta nel quale sono almeno elencati i dati relativi agli animali d'allevamento zootecnico, e in altre situazioni di allevamento:
a)
la situazioni degli animali vaganti, e dei canili;
b)
le risorse finanziarie utilizzate e la loro destinazione per aree di intervento;
c)
la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
3.
Nell'espletamento di quanto previsto al punto 2 il Garante si avvale della collaborazione delle Province.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Per l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per i diritti degli animali, nel triennio 2006-2008 alla spesa annua di 300.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB 27031 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008, si fa fronte con la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008.
2.
In applicazione dell'art. 3, comma 3, si provvede mediante le risorse allocate per il funzionamento
della legge regionale n. 6 del 1988 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale).