Proposta di legge regionale n. 309 presentata il 20 novembre 2012
Disposizioni in materia di riconoscimento e commercializzazione della carne bufalina in Piemonte.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione della carne bufalina italiana.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
Ai fini dell'applicazione della legge è considerata zona di allevamento dei capi bufalini nonché di trasformazione della carne bufalina italiana anche il territorio della Regione Piemonte.
Art. 3 
(Definizione di carne bufalina italiana)
1. 
La carne bufalina italiana è il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di razza Mediterranea, nati in Italia, di età compresa tra i dodici mesi ed i dodici anni, allevati allo stato selvatico, brado, semibrado, in paddok ovvero in stalle da ingrasso ed alimentati con foraggi verdi, essiccati e conservati, mangimi composti, completi e complementari ed integrazione minerale e vitaminica. È vietata la somministrazione di qualsiasi alimento di origine animale nonché l'utilizzazione di ormoni, antibiotici auxinici e sostanze assimilabili.
Art. 4 
(Trasporto degli animali)
1. 
Il trasporto degli animali può avvenire esclusivamente utilizzando automezzi allo scopo autorizzati dal consorzio di cui all'art. 12 e nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali. È vietato il trasporto degli animali vivi per percorrenze superiori a 300 chilometri giornalieri. Tra il carico e lo scarico degli animali vivi dagli automezzi non possono intercorrere più di dieci ore.
Art. 5 
(Macellazione)
1. 
La macellazione degli animali è effettuata esclusivamente in impianti assistiti dal numero di garanzia veterinaria ai sensi delle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea.
Art. 6 
(Identificazione dei capi di bestiame)
1. 
I capi di bestiame, al momento dell'ingresso nell'azienda di macellazione, sono identificati attraverso la trascrizione del numero della marca auricolare e la stalla di provenienza in apposito registro di carico e scarico. Le aziende di macellazione provvedono, contestualmente, a redigere una carta di identificazione delle carni.
Art. 7 
(Processo di frollatura)
1. 
Le carni derivanti dalla macellazione sono collocate in celle condizionate per temperatura, umidità e velocità dell'aria, al fine di consentire ed ottimizzare il processo di frollatura. Tale processo si svolge in un tempo minimo di venti giorni per gli animali anziani e per quelli giovani allevati allo stato selvatico e brado, e di dieci giorni per gli altri.
Art. 8 
(Distribuzione)
1. 
La distribuzione del prodotto fresco, con riferimento sia al punto di vendita che agli impianti di trasformazione, è effettuata utilizzando automezzi dotati di impianti frigoriferi.
Art. 9 
(Informazione)
1. 
La Regione Piemonte incentiva con campagne di informazione, diffuse mediante Tv pubblica mirate, presso i produttori, gli esercenti ed i consumatori la diffusione della carne bufalina italiana, promuovendo, in assenza di iniziative da parte dei soggetti legittimati, l'avvio delle procedure per il riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.
Art. 10 
(Registrazione)
1. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione Piemonte promuove le procedure necessarie affinché la definizione "carne bufalina del Piemonte" sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92, come attestazione comunitaria di specificità ed iscritta nell'albo di cui all'art. 3 del medesimo regolamento.
Art. 11 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole.
Art. 12 
(Consorzio volontario dei produttori)
1. 
Ai fini della vigilanza sulla produzione, sulla trasformazione e sulla distribuzione della carne bufalina, i soggetti di cui all'art. 11 possono avvalersi di un consorzio volontario di produttori il quale:
a) 
comprende tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli od associati, che risultino impegnati nella specifica filiera produttiva;
b) 
è retto da uno statuto che garantisce, senza discriminazione alcuna, l'ammissione nel consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo od associato, di carne bufalina italiana;
c) 
garantisce, per la sua costituzione nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.
2. 
Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
3. 
Il consorzio agisce senza fini di lucro ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Piemonte in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole.
4. 
L'incarico attribuito al consorzio può essere revocato qualora si accerti un insufficiente od irregolare funzionamento dello stesso, con pregiudizio per il suo assolvimento.
Art. 13 
(Contrassegno del consorzio volontario dei produttori)
1. 
Il Consorzio di cui all'art. 12, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione della carne bufalina italiana, può utilizzare un proprio contrassegno per la presentazione e per la commercializzazione del prodotto, il cui schema è preventivamente approvato, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero delle politiche agricole, dalla Regione Piemonte.