Proposta di legge regionale n. 308 presentata il 20 novembre 2012
Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del free libre open source e open hardware e sulla portabilità dei documenti nella Pubblica Amministrazione Regionale e Locale.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, detta direttive e disposizioni in materia di impiego e uso di tecnologie informatiche e telematiche per garantire il pluralismo informatico al fine di:
a) 
promuovere la più ampia interazione dei cittadini e delle aziende con la Pubblica Amministrazione;
b) 
favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
c) 
perseguire la massima divulgazione dei programmi informatici sviluppati come FLOSS.
Art. 2 
(Enti interessati)
1. 
La presente legge si applica alla Regione Piemonte, nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Piemonte.
2. 
Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica, inoltre, agli Enti locali della Regione Piemonte, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli stessi Enti locali.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Nell'ambito di applicazione della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
a) 
per FLOSS (Free Libre Open Source Software) si intende tutta la categoria del software (software libero o software open source) distribuito con una licenza d'uso che concede all'utilizzatore le seguenti quattro libertà:
1) 
libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;
2) 
libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze;
3) 
libertà di ridistribuire copie del programma;
4) 
libertà di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti. Il FLOSS si riferisce a sistemi operativi e/o programmi applicativi, algoritmi o sequenze di essi che, impiegabili su dispositivi microelettronici a logica riprogrammabile, siano caratterizzati dalla presenza di tutte le seguenti caratteristiche:
4.1) 
redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di diritti per ta1e rivendita;
4.2) 
codice sorgente: il codice sorgente deve essere incluso in forma direttamente accessibile. La sua distribuzione deve essere consentita sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Il programma deve essere corredato di documentazione completa e dettagliata riguardante dettagliate e chiare istruzioni per l'uso, nonché tutti gli elementi essenziali della logica compilativa del software in modo tale che sia sempre possibile per chiunque migliorare, adattare, estendere, implementare e modificare il software stesso ed operare liberamente su di esso. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente e con la documentazione anzidetta, deve esserci la possibilità di acquisire comunque, anche telematicamente, il codice sorgente e la documentazione completa senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Non è conforme alla definizione di FLOSS l'uso di forme mediate, come l'output di un pre-processore, ovvero l'uso di forme in bytecode e forme semi-compilate per le quali non sia possibile risalire ed operare liberamente anche ai livelli più elementari della struttura del software;
4.3) 
prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e la realizzazione di prodotti derivati liberamente redistribuibili e riutilizzabili;
4.4) 
integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se sia consentita la distribuzione di file patch insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
4.5) 
nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non può prevedere discriminazioni di uso a persone o gruppi di persone;
4.6) 
nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non può prevedere discriminazioni di uso del programma in un particolare campo di applicazione;
4.7) 
distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma stesso, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
4.8) 
la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non possono essere in alcun modo condizionati dalla distribuzione dello stesso. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
4.9) 
la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software cui la licenza stessa è direttamente riferita;
b) 
per standard aperti si intendono gli standard che ricadono sotto la definizione dall'EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens). In conseguenza, si definisce aperto uno standard:
1) 
adottato e mantenuto da un'organizzazione no-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto ed a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;
2) 
pubblico, il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo puramente nominale. Fatti salvi gli eventuali diritti di autore, deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
3) 
per il quale gli eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi royalty-free;
4) 
non gravato da alcun vincolo al riuso, alla modifica e all'estensione dello standard stesso;
c) 
per protocollo aperto s'intende un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto;
d) 
per formato aperto s'intende quel formato che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto;
e) 
per accessibilità s'intende la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d'utente;
f) 
per interoperabilità s'intende la capacità di uno standard, di un servizio, di una risorsa hardware/software, di un formato di dati, di comunicare ed interagire con altre applicazioni, servizi, risorse, formati di dati che devono far ricorso a protocolli, formati e standard aperti;
g) 
per elaboratore elettronico e sistema di elaborazione s'intende qualunque dispositivo a logica riprogrammabile utilizzato per interconnettere, supportare e/o automatizzare attività e/o processi;
h) 
per costo totale di possesso s'intende l'insieme dei costi che nel corso dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza;
i) 
per costo di uscita s'intende l'insieme dei costi da sostenere per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione;
j) 
per piattaforma s'intende l'infrastruttura informatica comprendente sia hardware che software su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
k) 
per riuso s'intende il processo di trasferimento e adattamento di un sistema informatico/telematico dal contesto per il quale è stato realizzato ad altro contesto, previo accordo tra i soggetti interessati;
l) 
per società dell'informazione s'intende la società caratterizzata da un'economia basata largamente sulla produzione di conoscenza e servizi relativi all'elaborazione e alla comunicazione di informazioni, riconoscendo il valore della conoscenza come bene comune e come risorsa strategica;
m) 
per Pubblica Amministrazione Regionale s'intende tutta la struttura amministrativa e gestionale della Regione Piemonte, delle Agenzie Regionali, nonché degli enti, società, organismi controllati dalla Regione Piemonte;
n) 
per Pubblica Amministrazione Locale si intende tutta la struttura amministrativa e gestionale degli Enti Locali della Regione Piemonte, nonché degli enti, società, organismi dagli stessi controllati.
Art. 4 
(Archivi elettronici)
1. 
Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale devono permettere l'accesso ai dati mediante protocolli aperti.
2. 
Nessuna limitazione tecnica, di licenze da brevetti, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell'estrazione dei dati dall'archivio o al trasferimento su altro archivio.
3. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto.
Art. 5 
(Documenti)
1. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale utilizza un formato aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.
2. 
In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto, l'Amministrazione Regionale e Locale ne motiva le ragioni e rende disponibile anche un formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.
3. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, si fa carico di indicare gli strumenti software FLOSS disponibili nella rete Internet o, in caso che ciò non sia possibile, di mettere a disposizione degli stessi gli strumenti software necessari, secondo i principi dell'articolo 6, rendendoli disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.
4. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale, nell'uso della firma digitale, è tenuta ad utilizzare servizi di certificazione basati su software di firma e autenticazione gratuito.
Art. 6 
(Accessibilità ed Interoperabilità)
1. 
Tutti i servizi telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione Regionale e Locale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità sia per i diversamente abili sia in termini di neutralità tecnologica.
2. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale adotta ed utilizza protocolli, formati e standard aperti nell'interscambio d'informazioni fra PA, cittadini e aziende.
3. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale si impegna affinché tutti i servizi messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese, siano interoperabili, facciano uso di protocolli e formati aperti e permettano, attraverso lo sviluppo di piattaforme applicative comuni, l'interazione e l'integrazione fra di loro.
Art. 7 
(Obblighi per la Pubblica Amministrazione allargata)
1. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale, nelle proprie attività, predispone un piano triennale di informatizzazione che definisca la strategia dell'Ente in ambito informatico e analizzi le diverse opzioni possibili.
2. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale, fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizza programmi per elaboratore elettronico, anche appositamente sviluppati, rilasciati con licenza FLOSS, in ogni contesto in cui ciò sia realizzabile e vantaggioso rispetto alle valutazioni di cui al successivo comma 3.
3. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale quando utilizza un software proprietario motiva la ragione della scelta.
4. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale, in sede di acquisizione di programmi informatici effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole interoperatività.
5. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale identifica nella propria struttura organizzativa un Responsabile del Piano di cui al presente articolo e dell'attuazione dello stesso nonché di tutto quanto previsto dalla presente Legge.
Art. 8 
(Sostegno all'informatizzazione)
1. 
La Regione favorisce l'uso delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni attraverso iniziative di sostegno all'adozione di software FLOSS e di Open Hardware, come precisato al successivo articolo 12.
2. 
La Regione favorisce e promuove l'integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni ed imprese predisponendo opportune piattaforme che, oltre ad essere basate su protocolli, formati e standard aperti, dovranno, ove sia più vantaggioso ai sensi dell'articolo 7 comma 2, essere anche basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti.
3. 
In coerenza con quanto disposto dalla presente legge, sia in materia di FLOSS che di Open Hardware, secondo quanto esplicitato dal successivo articolo 12, saranno introdotti elementi premiali nell'assegnazione di finanziamenti regionali, a qualunque titolo erogati dalla Regione Piemonte, finalizzati all'alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione ed all'adeguamento tecnologico informatico per tutti quei soggetti, pubblici e privati, che prevedano soluzioni informatiche rientranti nei criteri definiti dalla presente legge.
Art. 9 
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. 
La Regione elabora annualmente un programma per progetti di ricerca, sviluppo e produzione specifici relativi al FLOSS e Open Hardware nel territorio piemontese, coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema universitario e della ricerca.
2. 
I risultati di tali progetti devono essere resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del FLOSS e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.
Art. 10 
(Istruzione scolastica)
1. 
La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico, nei programmi didattici e all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica.
2. 
La Regione promuove ed incentiva l'adozione, la produzione e la diffusione, anche per il tramite di tecnologie infotelematiche, di contenuti e di supporti multimediali in formato digitale rilasciati con licenza Floss, finalizzati all'informazione, alla comunicazione e alla formazione.
Art. 11 
(Cittadinanza attiva)
1. 
La Regione, al fine di sviluppare la partecipazione democratica dei cittadini e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione italiana:
a) 
riconosce il software FLOSS come mezzo per diffondere cultura informatica e per abbattere le barriere digitali;
b) 
istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o on-line permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS;
c) 
favorisce l'adozione di software e di hardware aperti sia mediante programmi di distribuzione di software FLOSS che mediante il sostegno all'acquisto o al recupero di Hardware che possa essere impiegato presso biblioteche, scuole, associazioni e a sostegno di soggetti in condizioni di disagio sociale, economico e culturale.
Art. 12 
(Open hardware)
1. 
La Pubblica Amministrazione Regionale e Locale nelle attività di acquisizione di prodotti informatici e di servizi informatici assume l'obiettivo di dotarsi di apparecchiature elettroniche, informatiche (hardware), parti di esse o ad esse assimilate, direttamente o indirettamente funzionali alla propria attività, prodotte secondo parametri tecnologici, progettuali e costruttivi tali da:
a) 
permettere l'uso di sistemi operativi, programmi e applicazioni coerenti col disposto della presente legge;
b) 
tutelare la privacy dei cittadini e consentire alla Pubblica Amministrazione l'applicazione della massima sicurezza informatica;
c) 
permettere la tracciabilità delle azioni della Pubblica Amministrazione in virtù della presenza di dispositivi e tecnologie contenuti e/o contenibili all'interno delle apparecchiature stesse;
d) 
permettere la fruizione delle apparecchiature elettroniche senza limitazioni temporali di uso e di funzionamento regolare, causate da tecnologie e da dispositivi di tipo intrinseco alle apparecchiature stesse;
e) 
impedire qualunque azione limitativa del riuso delle apparecchiature elettroniche causata da tecnologie costruttive contenute direttamente o indirettamente nelle apparecchiature stesse;
f) 
permettere la riproduzione e distribuzione libera di tutti i prodotti informatici ed i risultati da essi derivanti senza alcuna limitazione di numero, destinazione d'uso, tipologia di contenuto e supporto fisico tale da rendere gli stessi meno liberamente fruibili, disponibili e distribuibili rispetto al grado di fruibilità fornito in origine;
g) 
ottenere il massimo livello di interoperabilità tra le apparecchiature e le tecnologie disponibili;
h) 
deciderne la dismissione a seguito di valutazione autonoma e non dipendente da limitazioni funzionali introdotte da dispositivi e tecnologie, anche non immediatamente visibili o celate e non dichiarate;
i) 
non consentire, per nessun motivo, l'accesso da remoto in modo dichiarato o non dichiarato, realizzato in qualunque modo e con qualunque mezzo o tecnica, a soggetti diversi dall'utilizzatore stesso;
j) 
rendere sempre possibile l'interazione con le altre Pubbliche Amministrazioni.
Art. 13 
(Coordinamento, indirizzi e verifiche)
1. 
Al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, la Regione provvede a:
a) 
definire e favorire l'adozione, da parte degli enti di cui all'articolo 2, di norme tecniche e criteri riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e la loro qualità;
b) 
coordinare, anche attraverso il monitoraggio della redazione dei piani di cui all'articolo 7, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;
c) 
promuovere, anche d'intesa con il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione DigitPA (ex CNIPA) e in accordo con le amministrazioni pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione informatica e telematica previsti a livello regionale dai piani di ammodernamento e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non regionali;
d) 
verificare periodicamente, anche con il DigitPA e d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti dagli interventi esercitati nei confronti delle singole amministrazioni, mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;
e) 
collaborare con le istituzioni preposte e con i decisori competenti a definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo corretto di tecnologie info-telematiche in coerenza con il disposto dalla presente legge;
f) 
svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra Pubblica Amministrazione centrale e periferica al fine di rendere disponibili, distribuibili, adatte e fruibili tutte le risorse info-telematiche così come individuate nel presente testo di legge, utili alle singole Amministrazioni Pubbliche che ne dovessero far richiesta;
g) 
svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di relazione tra Imprese e Pubblica Amministrazione in rapporto alle specificità trattate nella presente legge;
h) 
verificare quanto specificato e disposto al precedente articolo 12.
Art. 14 
(Formazione)
1. 
La Pubblica Amministrazione Regionale adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. 
Tutti gli enti di cui all'articolo 2 promuovono iniziative formative per garantire che il personale addetto ad attività di ufficio sia in possesso della certificazione ECDL Core Level (European Computer Driving Licence - Patente Europea del Computer) o, se applicabile alle specifiche mansioni, delle certificazioni ECDL Advanced Level e/o Specialised Level.
3. 
Tali certificazioni dovranno essere previste in un ambiente tecnologico coerente con quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 7.
Art. 15 
(Attuazione)
1. 
La Regione utilizza gli strumenti della programmazione comunitaria e dei fondi FAS per sostenere il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge in favore della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale.