Proposta di legge regionale n. 307 presentata il 20 novembre 2012
Tutela della salute e sicurezza negli ambienti domestici.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione intende promuovere la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti domestici anche attraverso un'educazione alla prevenzione mediante informazione e specifiche iniziative a partire dalle scuole.
2. 
Accompagnano queste iniziative le rilevazioni e il monitoraggio dei fattori di rischio, l'idoneità degli impianti e degli apparecchi installati che sono statisticamente fonti di possibili cause di infortunio.
3. 
Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono finalizzate a studi e ricerche anche per introdurre possibili dispositivi e/o modifiche nei prodotti o nei sistemi capaci di operare un miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambiti domestici.
4. 
Per espletare questi fini verrà utilizzato personale interno alle Regioni.
Art. 2 
(Definizione di infortuni domestici)
1. 
Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.
Art. 3 
(Servizio sanitario regionale)
1. 
È compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, svolgere attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, nonché promuovere monitorare quanto previsto all'art. 1.
2. 
Le valutazioni emerse possono essere utilizzate, in rapporto con le Associazioni delle case produttrici di installazione e manutenzione degli impianti e/o apparecchi domestici, promuovendo allo scopo collaborazione continua con tutti i soggetti competenti in materia.
3. 
Nel Piano sanitario regionale viene inserito il progetto obiettivo "promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici", definendone obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
4. 
Il Servizio Sanitario regionale assicura, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, il monitoraggio degli infortuni domestici predisponendo la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale, al Consiglio Regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive, nonché a tutte le parti sociali interessate.
Art. 4 
(Mezzi di attuazione della formazione):
1. 
La formazione volta a prevenire i danni provocati da infortuni o incidenti dovrà essere propagata attraverso un programma trasmesso sulla rete 3 della Rai. Somministrando un rimedio si intende prevenire un danno alla salute.
2. 
Le trasmissioni del programma dovranno essere almeno 4 nell'arco della settimana e dovranno essere dimostrazioni pratiche, attraverso manichini, animazioni o operatori medici o para medici che spieghino, in pillole, i gesti per evitare e ridurre i danni prodotti da infortuni domestici.
Art. 5 
(Comitato regionale di coordinamento)
1. 
Nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche devono essere adottati metodi e forme di collaborazione continua con le forze sociali, le Associazioni degli operatori in ambiente domestico, il Comitato regionale INAIL al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni e in particolare:
a) 
acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute derivanti da infortuni domestici;
b) 
definire, mediante idonee forme di collaborazione con l'INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all'assicurazione contro gli incidenti domestici;
c) 
proporre e promuovere specifiche iniziative e proposte legislative utili a far evolvere un'adeguata consapevolezza in materia di tutela della salute negli ambienti domestici.
Art. 6 
Destinatari)
1. 
Tutte le Associazioni possono partecipare alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. 
Le iniziative di cui all'articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende sanitarie locali anche in collaborazione con INAIL e ISPELS.
3. 
Le imprese possono concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1 attraverso:
a) 
campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
b) 
studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici con particolare attenzione a persone extra-comunitarie.
Art. 7 
(Tipologia di interventi)
1. 
Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1 i progetti:
a) 
relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende ASL, dall'INAIL e dall'ISPELS;
b) 
i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende ASL e dall'INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati:
1) 
ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico;
2) 
ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;
3) 
ai lavoratori e lavoratrici immigrati (che lavorano in ambiente domestico) sui seguenti argomenti:
3.1 
i diritti dei lavoratori;
3.2 
i rischi inerenti i lavori svolti in ambito domestico;
3.3 
le possibili tipologie di infortuni;
3.4 
le relative misure di prevenzione;
c) 
le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende ASL, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli Enti locali;
d) 
i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
e) 
le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;
f) 
le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende ASL, l'INAIL, L'ISPELS e gli Enti locali;
g) 
la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) 
le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.
Art. 8 
(Concorso finanziario di altri soggetti privati)
1. 
Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.
2. 
Le iniziative di cui articolo 1, comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Piemonte.
3. 
La Giunta regionale, attraverso il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1.