Proposta di legge regionale n. 302 presentata il 12 ottobre 2012
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Sommario:      

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità ed oggetto della legge)
1. 
La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo:
a) 
l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati;
b) 
l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
c) 
il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.
2. 
La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo nel territorio della Regione delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente.
3. 
La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato. L'entità economica e la durata della concessione è disciplinata dalla presente legge.
4. 
La presente legge reca altresì disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.
Art. 2 
(Natura dei beni)
1. 
Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) 
acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
b) 
acque di sorgente : le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);
c) 
acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919 n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della Legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).
2. 
I termini "terme", "termale", "acqua termale", "idrotermale", "idrominerale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.
3. 
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:
a) 
acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;
b) 
giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
c) 
bacino di ricarica : area in cui avviene l'assorbimento e, quindi, la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;
d) 
coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento.
Art. 4 
(Funzioni comunali)
1. 
Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al Comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e18. Restano ferme le funzioni riservate alla Regione dalla presente legge.
2. 
Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i Comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l'altro, delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all' articolo 50.
3. 
Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza igienico-sanitaria, relative alle acque minerali e di sorgente, sono attribuite al Comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale e di sorgente.
Art. 5 
(Proporzionalità del riparto fra i Comuni dei proventi dei canoni di ricerca e concessione)
1. 
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4 circa la titolarità delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali, i proventi dei canoni sono così ripartiti:
a) 
per i permessi di ricerca, tra gli eventuali Comuni interessati, in misura proporzionale alla superficie di permesso di ricerca ricadente nel loro territorio;
b) 
per le concessioni, tra gli eventuali Comuni interessati, in misura proporzionale alla superficie di concessione ricadente nel loro territorio.
Art. 6 
(Funzioni regionali)
1. 
La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall'articolo 7, provvede, inoltre, specificamente:
a) 
alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
b) 
a fornire la necessaria assistenza tecnica ai Comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;
c) 
al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell' articolo 2, dalle acque minerali, di sorgente e termali ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1 comma 1.
2. 
Ai fini di cui al presente articolo, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all'articolo 50.
3. 
La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1 lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli Enti locali e delle parti sociali interessate alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.
Art. 7 
(Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale)
1. 
La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche. Garantisce, inoltre, la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Titolo II. 
Capo I. 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA
Art. 8 
(Permesso di ricerca)
1. 
Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal Comune competente ed ha per oggetto:
a) 
lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;
b) 
gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
c) 
la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.
2. 
Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientate.
3. 
Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente Comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.
4. 
Il Comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.
5. 
Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.
6. 
Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali).
7. 
Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.
Art. 9 
(Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni)
1. 
In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei Comuni limitrofi il Comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.
Art. 10 
(Requisiti del richiedente)
1. 
Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 18 comma 11.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all'istanza presentata al Comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 50.
3. 
Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.
Art. 11 
(Istanze concorrenti)
1. 
L'istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 50.
2. 
Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla ricerca.
3. 
Nei casi di cui al comma 1, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell'istanza.
Art. 12 
(Obblighi del titolare del permesso relativo allo svolgimento dei lavori)
1. 
Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al Comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.
2. 
Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al Comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 50.
3. 
Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.
4. 
AI fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.
Art. 13 
(Rilascio del permesso)
1. 
I Comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca i Comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), e delle Province.
2. 
Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.
3. 
Il Comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 18, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.
Art. 14 
(Pagamento del canone di ricerca)
1. 
Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 1.000,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al Comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.
2. 
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei Comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura pari alla variazione, registrata nel biennio, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
Art. 15 
(Trasferimento del permesso)
1. 
Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del Comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.
Art. 16 
(Cause di cessazione del permesso)
1. 
Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:
a) 
rinuncia;
b) 
decadenza;
c) 
revoca.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.
3. 
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il Comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:
a) 
qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b) 
nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal Comune competente;
c) 
qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
d) 
qualora sia stato fatto commercio delle acque captate in violazione di quanto disposto dall'articolo 8 comma 7.
4. 
La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. 
Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il Comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.
Art. 17 
(Accesso ai fondi)
1. 
I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatto salvo l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e alla refusione dei mancati redditi derivanti dalla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.
2. 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal Comune competente. Tale termine, in attesa dell'emanazione dei regolamenti comunali di cui all' articolo 13, è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. 
La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal Comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.
Capo II. 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE
Art. 18 
(Concessione di coltivazione del giacimento)
1. 
La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.
2. 
La concessione è rilasciata dal Comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.
3. 
Il titolare del permesso di ricerca presenta al Comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'articolo 13 comma 3.
4. 
Ai fini del rilascio della concessione dì coltivazione, il Comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l'area interessata che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca; l'avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l'altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.
5. 
Entro un termine stabilito dal Comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:
a) 
la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l'impresa;
b) 
la documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
c) 
il programma di coltivazione del giacimento;
d) 
( un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;
e) 
la ulteriore documentazione tecnica prevista.
6. 
Il regolamento regionale di cui all'articolo 50 specifica i contenuti di cui al comma 5 lettere a), b), c) ed e).
7. 
La concessione viene assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il concessionario ai sensi dell'articolo 26, comma 6.
8. 
In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
9. 
Il Comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell'Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte .
10. 
Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il Comune stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 13 comma 3, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al Comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
11. 
Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:
a) 
qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;
b) 
qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
c) 
qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) 
qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempi menti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
12. 
I Comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.
Art. 19 
(Esercizio della funzione - Contenuti del provvedimento)
1. 
I Comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
a) 
delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 97 del d.lgs. 152/2006;
b) 
delle determinazioni della competente Autorità di Ambito costituita ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 relativa al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente Comune;
c) 
delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla Legge n. 36/1994;
d) 
della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;
e) 
delle specifiche prescrizioni individuate dalle AATO e dalle Province nell'ambito del parere di competenza di cui al comma 4.
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
a) 
l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
b) 
la previsione relativa alla durata della concessione;
c) 
la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
d) 
l'indicazione della portata di concessione, che non può superare l'80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità;
e) 
la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 22 e 23;
f) 
l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;
g) 
l'obbligo del concessionario a garantire al Comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività;
h) 
l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente. previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.
3. 
Il procedimento per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da parte dei Comuni, deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, completa in ogni sua parte, avanzata dal richiedente.
4. 
I Comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. La concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle AATO e delle Province.
5. 
La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal Comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato, che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può essere, inoltre, aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal Comune; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza, nel sottosuolo di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione.
Art. 20 
(Esercizio della concessione)
1. 
La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il Comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.
2. 
La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal d.p.r. 128/1959 e dal decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto).
3. 
Il concessionario è tenuto, entro il31 dicembre di ogni anno, a trasmettere,al Comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal Comune previa istruttoria.
4. 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione é tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.
Art. 21 
(Deposito cauzionale)
1. 
A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal Comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall' articolo 18 comma 12 il termine per la prestazione della garanzia é stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.
2. 
In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell' articolo 28 , comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente Comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.
Art. 22 
(Aree di salvaguardia)
1. 
Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:
a) 
zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
b) 
zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.
2. 
Le zone di cui al comma 1 lett. a) sono individuate dal Comune competente, tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 94 del d.lgs. 152/2006 in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il Comune valuta l'apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.
3. 
Le zone di cui al comma 1 lett. b) sono individuate dalle Province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTCP), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano Urbanistico Territoriale. A tal fine, il PTCP stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale. Stabilisce, altresì, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.
4. 
Le Province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.
Art. 23 
(Aree di valorizzazione ambientale)
1. 
I Comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'articolo 22 comma 3 possono individuare, con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.
Art. 24 
(Accesso ai fondi)
1. 
I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. È fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. È fatta salva, inoltre, la facoltà prevista dall'articolo 17 comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 17 comma 3.
Art. 25 
(Pubblica utilità)
1. 
Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal Comune, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 26 
(Pagamento del canone per la concessione - Convenzione per gli oneri sostenuti dai Comuni)
1. 
La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:
a) 
per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato, proporzionale al totale delle acque utilizzate per tutte le attività di imbottigliamento, al lordo delle quantità impiegate per le attività di lavaggio, risciacquo e sanificazione (acque di processo) nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo di euro 1,00 per metro cubo di acqua utilizzata;
b) 
l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
1) 
per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;
2) 
per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;
3) 
per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore della presente legge.
3. 
Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento.
4. 
Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
5. 
Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al Comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all' articolo 5 , entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. 
La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra Comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l'altro:
a) 
relativamente alle concessioni in atto all'entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell'articolo 49 comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
b) 
relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all'articolo 18 o con la procedura del rinnovo di cui all'articolo 30 comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all'articolo 18 comma 5, lettera d);
c) 
in ogni caso la determinazione degli importi del canone;
d) 
in ogni caso la durata temporale della concessione.
7. 
Il 30 % del canone complessivo concernente la concessione di coltivazione corrisposto dal concessionario al Comune competente dovrà da quest'ultimo essere versato, con le modalità che saranno definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 50, in uno specifico "Fondo Regionale" finalizzato al finanziamento di interventi da parte della Regione Piemonte sul versante delle politiche dì salvaguardia e valorizzazione ambientale nel territorio regionale.
Art. 27 
(Pertinenze)
1. 
Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali.
2. 
Non costituiscono in nessun caso pertinenze:
a) 
le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico;
b) 
gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.
Art. 28 
(Trasferimento della concessione)
1. 
La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del Comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.
2. 
Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del Comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall'articolo 18.
3. 
In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.
4. 
Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.
5. 
Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.
6. 
I contratti di somministrazione devono essere autorizzati dal Comune competente.
Art. 29 
(Vicende societarie)
1. 
Qualora il concessionario sia una società commerciale, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 comma 11, sono soggetti a verifica da parte del Comune competente:
a) 
il mutamento dei soci nelle società di persone;
b) 
la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali;
c) 
il mutamento degli amministratori nelle società di capitali.
2. 
Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute.
3. 
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, in carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 18 comma 11, il Comune applica la decadenza ai sensi dell'articolo 32.
Art. 30 
(Rinnovo della concessione)
1. 
Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal Comune competente con il regolamento di cui all'articolo 18 comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 18 comma 5 lettere a), b), c), d), e) ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 19 comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 26 comma 6 lettera b).
2. 
In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del Comune competente. È fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal Comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento,senza che si verifichi un pregiudizio all'utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.
3. 
Nel caso di cui al comma 2, il Comune competente provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 31 
(Cessazione della concessione - Rinuncia)
1. 
Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
a) 
rinuncia;
b) 
decadenza;
c) 
revoca.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 lettera a), il concessionario deve presentare, al Comune competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.
3. 
Nei casi di cui al comma 2, il Comune adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.
Art. 32 
(Decadenza e revoca)
1. 
La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 31 comma 1 lettera b) è pronunciata qualora il concessionario:
a) 
non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
b) 
non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 18 per il rilascio della concessione di coltivazione;
c) 
non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
d) 
non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 26 comma 6;
e) 
non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
f) 
abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del Comune prevista dall' articolo 28 comma 1;
g) 
non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse;
h) 
la mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 33;
i) 
abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 6;
j) 
non abbia ottemperato a fornire ai Comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 50.
2. 
La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.
3. 
La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
4. 
A seguito della pronuncia di decadenza, il Comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alla lettera g) del comma 1 ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.
5. 
Ai sensi dell' articolo 31 comma 1 lettera c), il Comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 33 
(Installazione di apparecchi di misura)
1. 
I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.
2. 
I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire:
a) 
misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
b) 
misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell'acqua;
c) 
analisi chimiche ed isotopiche periodiche.
3. 
Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati negli appositi registri previsti dall'articolo 42 e trasmessi ogni tre mesi al Comune ed alla competente struttura territoriale regionale.
Capo III. 
FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 34 
(Vigilanza e controlli)
1. 
I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori attribuite alle aziende USL competenti per territorio ai sensi del d.p.r. 128/1959 e dal d.lgs. 624/1996.
2. 
Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i Comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall' articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003 n. 134.
Art. 35 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente o termali, in mancanza del permesso previsto dall' articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
2. 
Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.
3. 
Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente o termali, in assenza della concessione di cui all' articolo 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000.00 ad euro 50.000.00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
4. 
Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.
5. 
Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal Comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso in misura pari:
a) 
al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
b) 
al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
6. 
La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
Titolo III. 
Capo I. 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI E DI SORGENTE
Art. 36 
(Denominazioni commerciali)
1. 
Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all'atto del riconoscimento.
2. 
La denominazione è il nome che il Ministero della salute, su proposta del richiedente, assegna all'acqua minerale naturale o all'acqua di sorgente nell'atto di riconoscimento della medesima.
3. 
Il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale, di sorgente o termale fa parte della denominazione.
4. 
È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.
5. 
La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui all' articolo 9 del d.lgs. 105/1992 ed all' articolo 2 del d.lgs. 339/1999 .
Art. 37 
(Operazioni consentite e divieti)
1. 
L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. AI fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell'articolo 22 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei puniti di presa.
2. 
Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:
a) 
captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) 
separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
c) 
separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:
1) 
il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992 n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);
2) 
la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;
3) 
siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
4) 
la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;
5) 
l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992;
6) 
il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;
d) 
separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
e) 
eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici;
f) 
incorporazione, re incorporazione e aggiunta del biossido di carbonio (anidride carbonica);
g) 
miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.
3. 
Sono vietate le seguenti operazioni:
a) 
il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;
b) 
i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericida o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua così come esso si presenta alla sorgente;
c) 
la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.
Art. 38 
(Acque potabili)
1. 
È fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura "acqua minerale" o "acqua di sorgente".
Art. 39 
(Etichette delle acque minerali)
1. 
Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato all' articolo 11 del d.lgs. 105/1992 e successive modificazioni, nonché agli articoli 2, 10 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003 n.181 , ed altresì al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente).
2. 
Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
3. 
In conformità con quanto disposto dall' articolo 11 comma 6 del d.lgs. 105/1992 le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. A tal fine il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente di cui all' articolo 44 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio di validità delle analisi stesse.
4. 
Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al Comune competente per territorio.
5. 
Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il Comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 50.
Art. 40 
(Etichette delle acque di sorgente)
1. 
Sui contenitori delle acque di sorgente devono essere applicate apposite etichette, conformi a quanto indicato all' articolo 8 del d.lgs. 339/1999, al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente) ed agli articoli 2, 10 e 13 del d.lgs.109/1992. Della etichettatura fanno parte altresì eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
Art. 41 
(Contenitori)
1. 
I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita.
2. 
Il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore il volume nominale del contenitore stesso secondo quanto indicato nel decreto legge 3 luglio 1976 n. 451 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976. n. 614.
Art. 42 
(Procedure di autocontrollo)
1. 
Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
2. 
Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919 n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 ,contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1.
3. 
I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all'articolo 33.
Art. 43 
(Partite imbottigliate non conformi)
1. 
Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto al ritiro immediato delle partite non conformi ai parametri di legge nel caso che:
a) 
sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
b) 
sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all' articolo 42;
c) 
l'autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite-imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo.
Capo II. 
PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Art. 44 
(Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente)
1. 
L'avvio di una attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività presentata al Comune attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 45 e dal regolamento (CE) 852/2004.
2. 
Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all'articolo 50, con l'indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.
3. 
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. 
Il Comune trasmette la comunicazione di avvio dell'attività all'azienda USL competente per territorio.
5. 
Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al Comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo.
Art. 45 
(Requisiti tecnici per l'utilizzo dell'acqua minerale naturale e di sorgente)
1. 
Per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 37.
2. 
La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi e, comunque, tutti gli impianti destinati al contatto con l'acqua, devono essere realizzati con materiali adatti ad impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, fisica e batteriologica dell'acqua e da consentire una efficace e rapida sanificazione.
3. 
I pozzi impiegati per l'emungimento dell'acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all'articolo 50 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.
Art. 46 
(Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente)
1. 
Il Comune competente procede, secondo quanto previsto al comma 2 alla sospensione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nei seguenti casi:
a) 
mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 45 e dal regolamento (CE) 852/2004;
b) 
mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 42 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
c) 
presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
d) 
esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
e) 
effettuazione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite dall'articolo 37;
f) 
utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 41 per il confezionamento.
2. 
Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il Comune invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l'eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell'attività.
3. 
La cessazione dell'attività è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. 
Si dispone comunque la cessazione dell'attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.
5. 
Il Comune competente all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.
Capo III. 
FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 47 
(Vigilanza e controlli)
1. 
Il controllo ufficiale sull'attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL competenti per territorio.
2. 
Con regolamento d'attuazione sono individuate le modalità di svolgimento del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente e in particolare:
a) 
le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali naturali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
b) 
le modalità di trasporto dei campioni e la definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi e delle ispezioni;
c) 
le frequenze minime di controllo nelle varie parti della filiera;
d) 
le modalità di effettuazione dei controlli, ivi compresi quelli analitici, e di ripartizione dei costi;
e) 
i metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici;
f) 
le procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
g) 
le procedure di verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo.
3. 
Il dirigente responsabile della competente struttura regionale individua con apposito decreto i laboratori delle aziende USL e dell'ARPA in possesso dei requisiti tecnico-strutturali di cui all'articolo 50 comma 1 abilitati all'effettuazione delle analisi di controllo delle acque minerali tanto per la parte chimica che per la parte batteriologica.
Art. 48 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Chiunque intraprenda l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 37 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
2. 
L'utilizzazione di denominazioni commerciali difformi da quanto previsto dall'articolo 36 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000.00 ad euro 45.000,00. Alla stessa sanzione sono assoggettati altresì:
a) 
la commercializzazione di acqua potabile con la denominazione di acqua minerale o acqua di sorgente in violazione di quanto disposto dall' articolo 38;
b) 
il confezionamento di acqua minerale naturale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 41.
3. 
La violazione delle disposizioni dettate con il regolamento regionale di cui all' articolo 50 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
4. 
Chiunque utilizzi un'etichettatura difforme rispetto a quanto previsto dagli articoli 39 e 40 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
5. 
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 46 comma 1 in caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
Titolo IV. 
Art. 49 
(Norme transitorie)
1. 
Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 50 della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'articolo 26 comma 6, della convenzione con il Comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 50 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione. Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell' articolo 26.
2. 
La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BUR.
3. 
Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 18 comma 5 lettere a), b), c), d), e) e dell'articolo 19 ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 18 comma 1. La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'articolo 26 comma 6 lettera a).
4. 
La Regione provvede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 50 ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai Comuni i quali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 50, provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.
5. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:
a) 
all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;
b) 
all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.
6. 
I titolari delle autorizzazioni disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge.
Art. 50 
(Norme di attuazione)
1. 
La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:
a) 
i dati e gli elementi che i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell' articolo 6 comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 1 lettere a) e b);
b) 
le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;
c) 
i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione;
d) 
l'indicazione della documentazione che l'istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione;
e) 
le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 11;
f) 
le modalità di chiusura dei pozzi;
g) 
le misure per la definizione della portata dei pozzi;
h) 
le modalità per l'effettuazione del monitoraggio;
i) 
parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;
j) 
le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
k) 
le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge;
l) 
i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario;
m) 
le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal capo II del titolo III ovvero l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall' articolo 32 comma 1 lettera g);
n) 
i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall'articolo 18 comma 2;
o) 
i requisiti tecnico-strutturali dei laboratori delle aziende USL e dell'ARPA ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all' articolo 47 comma 2.
2. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 3 aprite 1961 n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).
Art. 51 
(Decorrenza degli effetti)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 50.