Modifica del
comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA PLACIDO ROBERTO RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Modifica al
comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")
1.
Il
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" come modificato dal
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8 agosto 2003, n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003" è sostituito dal seguente:
.
" 1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato."
Art. 2
(Norma finale)
1.
L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata ai sensi dell'articolo 1 si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
Art. 3
(Norma transitoria)
1.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 10 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 e con l'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposta l'eventuale indennità maturata nelle legislature precedenti, dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.