Proposta di legge regionale n. 3 presentata il 10 maggio 2010
Modifica del comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Art. 1 
(Modifica al comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8 agosto 2003, n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003" è sostituito dal seguente:
" 1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato."
.
Art. 2 
(Norma finale)
1. 
L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata ai sensi dell'articolo 1 si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
Art. 3 
(Norma transitoria)
1. 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 10 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 e con l'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposta l'eventuale indennità maturata nelle legislature precedenti, dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.