Disciplina del volontariato e della promozione sociale.
Primo firmatario
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto della legge)
1.
La Regione Piemonte con la presente legge disciplina in un testo organico i rapporti delle Istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale al fine di sostenerne e promuoverne l'attività e di favorirne un migliore coordinamento in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.
Capo II.
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 2
(Finalità)
1.
Le disposizioni del presente Capo disciplinano e promuovono l'attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato ed i loro rapporti con la Regione e le altre Istituzioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione e nell'ambito dei principi e delle finalità espresse dalla
legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), nonché l'istituzione e la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato.
2.
La Regione, nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali, culturali, ambientali, educative, di promozione della partecipazione civica e dell'attuazione dei principi costituzionali e statutari:
a)
riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e solidarietà sociale e ne valorizza il ruolo fondamentale nell'attuazione dei principi di libertà, giustizia ed uguaglianza sanciti nella Costituzione e nel suo Statuto;
b)
riconosce, sostiene e promuove, l'attività svolta dalle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio regionale con fini esclusivi di solidarietà e concorrono allo sviluppo della crescita umana, culturale e sociale dei cittadini e dell'intera comunità;
c)
favorisce, visto il disposto di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, nel rispetto degli strumenti di programmazione regionale e locale, l'apporto sussidiario ed originale del volontariato, non sostitutivo dell'intervento pubblico ma ad esso complementare per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'
articolo 2 della Costituzione, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di rendere effettiva ed efficace la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini;
d)
incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione del pluralismo e della libera partecipazione dei cittadini alla vita ed allo sviluppo della società attraverso un impegno personale, spontaneo,libero e gratuito;
e)
favorisce le iniziative che prevedono l'azione congiunta di più organizzazioni di volontariato e forme di collaborazione tra queste e le istituzioni pubbliche al fine di sviluppare metodologie d'intervento a rete;
f)
promuove la conoscenza e l'attuazione di quanto previsto nella Carta dei valori del volontariato.
Art. 3
(Attività di volontariato)
1.
Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende l'azione non occasionale prestata per fine di solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, anche indiretta, mediante azioni personali libere e gratuite svolte tramite organizzazioni spontaneamente costituite la cui attività sia rivolta prevalentemente a soggetti esterni alle stesse.
2.
L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, educative e formative e si esprime, in particolare, nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità ed ambienti di vita volte a:
a)
promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
b)
valorizzare il patrimonio di relazioni personali e sociali esistenti tra la persone e nelle comunità, in particolare quelle ispirate ai valori di gratuità e solidarietà;
c)
contrastare attivamente le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire ed alleviare le situazioni di degrado sociale, emarginazione, sofferenza, malattia;
d)
concorrere alla tutela delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio;
e)
promuovere gli stili di vita sostenibili e la cultura dei beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado ed inquinamento, incentivandone un uso responsabile oltreché favorendone l'accesso a tutti i cittadini nel rispetto delle normative vigenti;
f)
promuovere opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;
g)
promuovere la cultura della solidarietà internazionale sul territorio e gli ideali del dialogo, della non violenza, del rispetto, della legalità, della cittadinanza mondiale responsabile.
3.
In nessun caso l'attività di tirocinio professionale, anche se realizzata presso strutture pubbliche, può essere considerata attività di volontariato ai fini della presente legge.
4.
In nessun caso gli Enti pubblici possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.
Art. 4
(Organizzazioni di volontariato)
1.
È definita organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle azioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, la cui attività, svolta ai sensi dell'articolo 3, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2.
Non sono organizzazioni di volontariato, ai sensi della presente legge, le Istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.
3.
Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono adeguata al perseguimento dei loro fini e dotarsi di regolamenti interni per disciplinare il loro funzionamento purché compatibili con lo scopo solidaristico. L'accordo degli aderenti, l'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, l'espressione del fine solidaristico, l'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, l'elettività e gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti e la democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti nonché una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
5.
Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento.
6.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.
7.
Per poter espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 11, i lavoratori che fanno parte delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro generale del volontariato organizzato hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
8.
Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, ai sensi dell'
articolo 8, comma 4, della legge 266/1991.
9.
Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti di cui all'articolo 4 comma 5, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5
(Reti di volontariato)
1.
Costituisce rete di volontariato e si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni descritte all'articolo 4, ogni ente di coordinamento o associazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al Registro di cui all'articolo 6 ovvero dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti.
2.
Oltre a quanto indicato all'articolo 3, comma 2, finalità specifiche delle reti di volontariato sono:
a)
il coordinamento dell'attività degli aderenti per il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi;
b)
la promozione di azioni congiunte di più organizzazioni di volontariato e di forme di collaborazione tra le stesse e le Istituzioni pubbliche;
c)
la valorizzazione e la promozione delle caratteristiche dell'attività di volontariato e delle reti di volontariato in tutte le forme e modalità in cui si esplicano, in particolare quelle più innovative;
d)
l'incentivazione ed il miglioramento della rappresentanza del volontariato nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private e di altri soggetti ed organismi;
e)
il sostegno all'esercizio della dimensione politica delle organizzazioni di volontariato intesa come la capacità di esprimere la rappresentanza dei soggetti e delle comunità più deboli ed emarginate;
f)
promozione e gestione di attività di sostegno, formazione, ricerca e sviluppo rivolte alle organizzazioni aderenti o non aderenti alla rete, anche al fine di favorire un uso condiviso di risorse e competenze;
g)
promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva.
3.
Per il raggiungimento di tali fini, le reti di volontariato agiscono prevalentemente attraverso attività di scambio di esperienze, formazione, comunicazione, supporto logistico e organizzativo, animazione territoriale, partecipazione ad organismi e tavoli di rappresentanza.
Art. 6
(Registro generale del volontariato organizzato)
1.
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato organizzato, di seguito denominato Registro. Il Registro si divide in due sezioni, una per le organizzazioni di volontariato ed una riservata esclusivamente alle reti di volontariato.
2.
La sezione delle organizzazioni di volontariato è articolato nei seguenti settori:
a)
sociale e sanitario;
b)
culturale;
c)
ambientale e della protezione civile;
d)
dei diritti civili dei cittadini;
e)
della solidarietà internazionale;
f)
educazione motoria e promozione delle attività sportive/sportivo e ricreativo;
g)
delle attività innovative.
3.
È ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori. I settori possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4.
Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e le reti di volontariato purché costituite da almeno centottanta giorni, dotate di autonomia amministrativa e contabile ed aventi sede legale da almeno due anni nella Regione.
5.
La domanda di iscrizione al Registro inviata al servizio regionale competente in materia di volontariato deve essere redatta secondo le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 11.
6.
L'iscrizione nel Registro è disposta con decreto del direttore del servizio regionale competente in materia di volontariato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, risultante dal protocollo in entrata dell'ufficio destinatario ovvero dal timbro postale, la domanda si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego. Il termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso agli organismi giurisdizionali secondo quanto previsto dall'
articolo 6 comma 5 della legge n. 266 del 1991.
7.
Con cadenza triennale le organizzazioni di volontariato trasmettono, pena la sospensione dal registro, all'Ufficio competente copia della certificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.
8.
L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla
legge 266/1991. I Comuni possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato.
9.
Il Registro è pubblico e deve evidenziare l'indicazione dell'ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione e l'eventuale titolarità di convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 11. Esso viene pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e trasmesso annualmente all'osservatorio nazionale del volontariato ai sensi dell'
articolo 6, comma 6, della legge 266/1991.
10.
L'iscrizione al registro del volontariato è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20.
11.
La modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e le disposizioni relative alle sua tenuta sono disciplinate con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 7
(Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)
1.
È costituita l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato ed Istituzioni pubbliche, sullo stato di attuazione della presente legge nonché sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2.
Partecipano all'Assemblea di cui al comma 1, con voto deliberativo, i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato non iscritte nel Registro, i rappresentanti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie.
3.
Sono invitati a partecipare all'Assemblea di cui al comma 1 i rappresentanti del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 16 e dei Centri di servizio di cui all'articolo 12 per presentare le relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e l'attività svolta. Il Consiglio regionale esprimere un parere su entrambe le relazioni.
4.
L'Assemblea approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.
5.
L'Assemblea di cui al comma 1 elegge nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 16 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6 comma 11. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.
6.
Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le finalità di cui al comma 1.
7.
Al termine dei lavori dell'Assemblea viene predisposto un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione che viene trasmesso all'Osservatorio regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 8
(Fondo regionale per il volontariato)
1.
È istituito il Fondo regionale per il volontariato, di seguito semplicemente Fondo, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2.
Il Fondo è utilizzato per il finanziamento dei seguenti interventi:
a)
iniziative dirette finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà e all'orientamento dei volontari promosse dall'Amministrazione regionale;
b)
contributi alle organizzazioni di volontariato o alle reti di volontariato per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b) e c);
c)
iniziative delle organizzazioni di volontariato internazionale di cui all'articolo 13;
d)
formazione dei volontari di cui all'articolo 10.
3.
Una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alle organizzazioni di volontariato di piccole dimensioni ed alle reti regionali di volontariato.
Art. 9
(Sostegno al volontariato)
1.
Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove ed attua, in collaborazione con gli Enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.
2.
La Regione sostiene e valorizza l'attività di volontariato, favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari anche mediante la concessione alle organizzazioni iscritte nel registro di cui al Capo II di contributi finalizzati al sostegno delle loro attività.
3.
I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi per sostenere le spese necessarie per:
a)
l'assicurazione dei volontari;
b)
l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
c)
la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza, compresa l'attività di formazione sono già previsti nell'attuale disciplina sul volontariato.
5.
La Giunta regionale determina ogni triennio, su proposta del Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari di intervento fra quelli di cui al comma 3, lettera c).
6.
Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce, in coerenza con le priorità individuate ai sensi del comma 4, i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare nonché le eventuali modalità di coordinamento con le strutture regionali.
7.
La Giunta regionale disciplina la concessione alle organizzazioni di volontariato di spazi e attrezzature di proprietà della Regione, degli Enti da essa dipendenti e degli Enti locali, nonché l'ammissione dei volontari alle iniziative di formazione promosse dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 30.
8.
I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali o di altri enti pubblici, purché l'importo complessivo non sia superiore alle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione.
Art. 10
(Formazione dei volontari)
1.
Allo scopo di favorire l'attuazione delle finalità della presente legge la Regione, all'interno della programmazione di settore, promuove corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento dei volontari e ne favorisce il coordinamento. Le organizzazioni e le reti di volontariato iscritte nel Registro ed i loro aderenti possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione promossi dalla Regione.
2.
Riconoscendo il valore strategico della formazione la Regione sostiene i corsi promossi dalle organizzazioni di volontariato con contributi economici o collaborando alla loro realizzazione.
Art. 11
(Convenzioni)
1.
La Regione, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti locali, con l'obiettivo di perseguire il principio costituzionale della sussidiarietà e di promuovere forme di amministrazione condivisa, possono stipulare convenzioni esclusivamente con le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al Capo III, per lo svolgimento di:
a)
attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b)
attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
c)
attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni o reti di volontariato ed Enti pubblici finalizzate al perseguimento di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2.
In tutti i casi, le convenzioni sono riferite allo svolgimento di attività temporanee o di tipo sperimentale e tendono all'innovazione delle risposte ai bisogni della comunità ed alla valutazione di nuove modalità di intervento.
3.
La Regione, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti locali pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione. L'oggetto delle convenzioni risulta, di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle organizzazioni di volontariato sulla base di bisogni sociali rilevati sul territorio. Alla Pubblica Amministrazione è data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all'interesse generale, da favorire alla luce del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.
4.
La convenzione indica obbligatoriamente:
a)
la durata del rapporto convenzionale;
b)
la disciplina delle modalità cui devono attenersi le parti per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
c)
il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
d)
l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
e)
le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
f)
la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese;
g)
le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti.
5.
Alle organizzazioni di volontariato è fatto divieto di partecipare alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle Pubbliche Amministrazioni nel territorio regionale, che non siano riservate alle organizzazioni medesime.
6.
Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà delle parti di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, apolidi e per gli stranieri che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio regionale.
Art. 12
(Centri di servizio per il volontariato)
1.
L'attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell'
articolo 15 della legge 266/1991 è finalizzata al supporto ed all'assistenza delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato, in conformità ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3 e secondo i principi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni ed alle reti di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale.
2.
La programmazione dell'attività di supporto dei Centri di servizio è finalizzata all'interpretazione ed al soddisfacimento dei bisogni del territorio così come individuati da un'analisi congiunta con le organizzazioni e le reti di volontariato che vi operano.
3.
Gli Enti che si candidano a gestire i Centri di servizi per il volontariato garantiscono una struttura associativa composta da organizzazioni di volontariato ed improntata ai principi di democraticità, trasparenza, efficacia ed efficienza. Garantiscono, nella propria programmazione, forme di governance partecipata aperte a tutto il mondo del volontariato regionale, in stretta collaborazione con il Comitato regionale di cui all'articolo 27.
4.
L'attività di cui al comma 1 consiste in particolare:
a)
nell'approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b)
nell'offerta di consulenza ed assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
c)
nel sostegno all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato;
d)
nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
e)
nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
f)
nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.
5.
Con cadenza annuale ciascun Centro di servizio trasmette copia del proprio bilancio sociale al Comitato regionale del volontariato.
Art. 13
(Promozione internazionale del volontariato)
1.
La Regione valorizza le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro ed i loro volontari, riconoscendo l'indispensabile apporto delle stesse allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà tra i popoli e ne sostiene le iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati.
Art. 14
(Tavoli di rete)
1.
L'Amministrazione regionale può promuovere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, che svolgano un'attività in almeno due Province della Regione, per favorire la realizzazione di progetti congiunti nei settori di competenza.
2.
Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati i quali, senza fini di lucro, garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.
Art. 15
(Coordinamento regionale)
1.
La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato e della promozione sociale di cui all'articolo 26, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato ed i Centri di servizio per il volontariato di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.
Art. 16
(Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato)
1.
Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni).
2.
La Regione è rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
Capo III.
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 17
(Finalità ed oggetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale)
1.
La Regione nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali, culturali, ambientali, educative, di promozione della partecipazione civica e dell'attuazione dei principi costituzionali e statutari riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito sulla base dei principi
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
Art. 18
(Associazioni di promozione sociale)
1.
Sono considerate associazioni di promozione sociale quelle indicate nell'
articolo 2 della legge 383/2000, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2.
Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3.
Per poter espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 25, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Art. 19
(Ambiti di attività)
1.
Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale, sociale, sociosanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, turistico, culturale, educativo, di ricerca etica e spirituale e della tutela dei diritti.
2.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3.
Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e ogni altra associazione, comunque denominata, che disponga limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o preveda il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o colleghi, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 20
(Registro delle associazioni di promozione sociale)
1.
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato Registro APS.
2.
Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti purché costituite da almeno centottanta giorni, dotate di autonomia amministrativa e contabile ed aventi sede legale od operativa da almeno due anni nella Regione.
3.
I soggetti di cui al comma 2 possono presentare domanda di iscrizione al Registro APS secondo le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 9.
4.
L'iscrizione nel Registro è disposta con decreto del direttore del servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, risultante dal protocollo in entrata dell'ufficio destinatario ovvero dal timbro postale, la domanda si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego. Il termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso ai sensi dell'
articolo 10 della legge 383/2000.
5.
Con cadenza triennale le organizzazioni di volontariato trasmettono all'Ufficio competente copia della certificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.
6.
L'iscrizione al Registro APS è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24. I Comuni possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro APS per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7.
Il servizio regionale competente trasmette annualmente copia aggiornata del Registro APS all'Osservatorio nazionale di cui all'
articolo 11 della legge 383/2000.
8.
L'iscrizione al Registro APS è incompatibile con quella al Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 6 della presente legge.
9.
La modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro APS e le disposizioni relative alle sua tenuta sono disciplinate con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 21
(Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)
1.
È costituita l'Assemblea regionale delle organizzazioni di promozione sociale quale momento di confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di politiche sociali, sullo stato dei rapporti tra volontariato ed Istituzioni pubbliche, sullo stato di attuazione della presente legge nonché sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2.
Partecipano all'Assemblea di cui al comma 1, con voto deliberativo, i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro APS. Possono partecipare, senza diritto di voto, anche le associazioni non iscritte.
3.
L'Assemblea approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 22
(Fondo regionale per la promozione sociale)
1.
È istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attività di utilità sociale a carattere mutualistico di cui al comma 1 dell'articolo 19 promosse dalle associazioni medesime.
2.
Con apposito regolamento la Giunta Regionale disciplina modalità e termini di presentazione delle richieste di contributi di cui al comma 1, previo pare del Comitato di cui all'articolo 26 che esprime parere vincolante.
Art. 23
(Formazione ed aggiornamento)
1.
Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 20 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2.
Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.
Art. 24
(Convenzioni)
1.
La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti ed Aziende pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale che svolgono le attività statutarie di carattere mutualistico in favore dei propri associati da almeno un anno.
2.
Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, prevedono forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni svolte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili a rimborso comprensive delle coperture assicurative, di locazione e gestione delle sedi di attività, dei tributi per le registrazioni delle convenzioni a carico dell'APS.
3.
I contenuti obbligatori delle convenzioni sono disciplinati dall'articolo 11comma 3.
4.
La partecipazione delle organizzazioni di promozione sociale alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle Pubbliche Amministrazioni nel territorio regionale può essere oggetto di specifica disciplina in sede di definizione dei relativi capitolati.
Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI AL VOLONTARIATO E ALLA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 25
(Partecipazione del mondo del volontariato alla programmazione regionale e locale)
1.
Le organizzazioni di volontariato, le reti di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionale partecipano, in riferimento ai propri ambiti di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli Enti locali e, in particolare:
a)
possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b)
possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c)
hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse;
d)
possono godere, per il perseguimento degli scopi statutari dell'organizzazione, dei diritti di accesso, d'informazione e di partecipazione di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). A tal fine, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni;
e)
possono richiedere, in gruppo di almeno tre, di essere ascoltate in audizione dalle competenti commissioni consiliari, in merito alla trattazione di proposte di legge inerenti il settore in cui operano;
f)
possono richiedere, in gruppo di almeno tre, la convocazione di tavoli di confronto ed approfondimento, anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti, al fine di ottenere informazioni sui lavori preparatori e le linee guida dell'attività regionale relative ai provvedimenti regionali nei settori cui si riferisce la loro attività.
2.
La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
Art. 26
(Comitato regionale del volontariato e della promozione sociale)
1.
È istituito il Comitato regionale del volontariato e delle promozione sociale, di seguito denominato Comitato, composto dal:
a)
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
b)
cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
c)
due rappresentanti delle reti di volontariato iscritte nel Registro;
d)
cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale;
e)
il dirigente del servizio regionale competente in materia di volontariato e promozione sociale;
f)
un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali esperto in materia di volontariato e promozione sociale designato dall'UPI;
g)
un rappresentante delle Amministrazioni Comunali esperto in materia di volontariato e promozione sociale designato dall'ANCI.
2.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3.
I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono eletti dalla rispettive Assemblee in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale. Possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
4.
Ricoprono funzioni di presidenza, in modo paritario e collegiale, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed uno dei rappresentante delle organizzazioni di volontariato tra quelli nominati ai sensi del comma 1, lettera b). I due presidenti si coordinano nell'esercizio della funzione, rappresentando indistintamente il Comitato.
5.
Il vice presidente è eletto dal Comitato tra i componenti eletti dalle associazioni di promozione sociale.
6.
Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri Enti o Istituzioni, sia pubbliche che private, compresi i funzionari regionali.
7.
La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
8.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dal direttore del servizio regionale competente in materia di volontariato.
9.
Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
10.
Con regolamento da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati le modalità di convocazione ed il funzionamento del Comitato.
Art. 27
(Funzioni del Comitato regionale del volontariato e della promozione sociale)
1.
Il Comitato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli organismi.
2.
Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:
a)
interventi regionali in materia di volontariato e promozione sociale;
b)
svolgimento di studi e ricerche sul volontariato e promozione sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati;
c)
iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e alla promozione sociale;
d)
iniziative di formazione ed aggiornamento;
e)
ogni altra questione in materia di volontariato e promozione sociale proposta dai componenti il Comitato.
3.
Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri:
a)
relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplica una significativa attività di volontariato;
b)
sulla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 2;
c)
sugli atti elaborati dal servizio regionale del volontariato;
d)
in ordine alle Istituzioni e alla localizzazione dei Centri di servizio previsti dall'articolo 14;
e)
in merito a iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato;
f)
in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento;
g)
su richiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale.
4.
Il Comitato presenta ogni anno alla Commissione regionale competente, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Art. 28
(Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato)
1.
È istituito l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul mondo del volontariato, di seguito Osservatorio, con compiti di monitoraggio e raccolta dati sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e dalle relative reti operanti in Regione.
2.
L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge ed ha sede presso la direzione regionale competente in materia di volontariato.
3.
Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di Università degli studi, Istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati con specifiche competenze nel settore del volontariato e dell'associazionismo.
4.
Fanno parte dell'Osservatorio:
a)
l'Assessore regionale competente in materia di volontariato e promozione sociale o suo delegato, che lo presiede;
b)
i direttori centrali competenti in materia di volontariato e promozione sociale, politiche sociali, cooperazione allo sviluppo o loro delegati;
c)
due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle Province e dei Comuni, esperti in materia di associazionismo;
d)
il Presidente del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;
e)
il Presidente del Centro Servizi Volontariato del Piemonte, o suo delegato;
f)
tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e due rappresentanti delle reti di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 6 designati dal Comitato regionale del volontariato;
g)
tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 20 designati dal Comitato regionale del volontariato.
5.
L'Osservatorio dura in carica per la legislatura.
6.
La struttura regionale competente in materia di volontariato assume la funzione di segreteria.
Art. 29
(Compiti dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato)
1.
L'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione svolge le seguenti funzioni:
a)
attività di monitoraggio ed analisi delle forme di volontariato presenti sul territorio regionale e delle rispettive attività;
b)
promozione ed attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato o di promozione sociale e con i Centri di servizio di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991, di iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione, sviluppo e divulgazione delle relative attività;
c)
attuazione di ogni altra ulteriore azione volta a favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
d)
conservazione di copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed Enti pubblici operanti sul territorio regionale;
e)
raccolta, elaborazione dati, diffusione di rapporti sull'attività di volontariato nella regione Piemonte.
Art. 30
(Accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati)
1.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private e possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati con Enti pubblici operanti negli ambiti tematici di loro interesse nel rispetto delle disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli stessi.
2.
La Regione, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti locali disciplinano con apposito provvedimento la concessione alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di spazi ed attrezzature di proprietà e il contenuto degli accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale, relativamente alla disciplina dell'attività ed ai rapporti tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3.
Gli accordi di cui al comma 2 prevedono, tra l'altro:
a)
la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
b)
il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme di utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c)
il rispetto della privacy degli utenti.