Proposta di legge regionale n. 297 presentata il 01 ottobre 2012
Valorizzazione delle aree agricole e misure di contenimento del consumo del suolo.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Art. 1 
(Finalità e ambito della legge)
1. 
La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.
2. 
Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 2 
(Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori)
1. 
Con delibera della Giunta regionale è determinata l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio regionale, tenendo conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo che risulta già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, dell'esigenza di realizzare infrastrutture ed opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove.
2. 
Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta Regionale suddivide la superficie agricola edificabile sul territorio regionale ripartendola tra i Comuni esistenti sul territorio regionale anche in considerazione della popolazione residente su ciascuno di essi.
3. 
La delibera di cui al comma 1 è adottata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 5 anni.
4. 
Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale ed il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale, che la Giunta regionale deve presentare, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale.
5. 
La delibera di cui al comma 4 è adottata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. 
Il Comitato di cui al comma 4 è così composto:
a) 
tre rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, Caccia e pesca;
b) 
due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale, Beni ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso;
c) 
due rappresentanti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
d) 
due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;
e) 
tre rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale delle imprese agricole;
f) 
tre rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale delle imprese edili.
Art. 3 
(Divieto di mutamento di destinazione)
1. 
I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti statali o regionali ovvero aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione.
2. 
Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell'atto.
3. 
Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 4 
(Misure di incentivazione)
1. 
Ai Comuni che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante ristrutturazione e restauro di edifici esistenti e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali eventualmente previsti in materia edilizia.
2. 
Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.
3. 
Per gli interventi di cui al comma 1 da chiunque realizzati, se subordinati al rilascio del permesso di costruire, la Regione prevede una riduzione del contributo di costruzione di cui all' art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, tramite apposita previsione nelle tabelle parametriche per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e tramite la previsione di valori massimi del costo di costruzione indipendentemente dal costo degli interventi da realizzare.
Art. 5 
(Registro degli Enti Locali)
1. 
Con delibera della Giunta regionale è istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, Caccia e pesca e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'art. 2, comma 2.