Art. 1
1.
All'
articolo 2 della l.r. 10/1972, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"
2 bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure dell'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i Consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.
2 ter. Il comma 2bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
"
2.
Il
comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:
" 3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione."
.
Art. 2
1.
Al
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 dopo le parole: "limite massimo di" la parola: "undici" è sostituita dalla parola: "sette" e, al secondo periodo, dopo le parole: "dall'equivalente di" la parola: "undici" è sostituita dalla parola: "sette".
2.
Al
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 dopo le parole: "annuali" sono soppresse le parole da: "e dal luogo" fino alle parole: "viaggi annuali" e, al secondo periodo dopo le parole: "ritorno Torino - Roma" sono soppresse le parole da: "e l'equivalente di" fino alle parole: "compagnie di bandiera".
Art. 3
2.
Dopo il primo periodo del
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente periodo: "La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".
3.
Al terzo periodo del
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 le parole "entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura".
5.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente:
" 4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale."
.