Proposta di legge regionale n. 294 presentata il 26 settembre 2012
Proposta di legge al Parlamento 'Attribuzione alle società professionistiche di calcio dei costi derivanti dall'impiego della Polizia di Stato all'interno degli stadi e durante le trasferte dei tifosi ' .

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine del contenimento della spesa pubblica e comunque di garantire la sicurezza della collettività, i costi relativi all'impiego della polizia di stato necessari per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico durante lo svolgimento delle partite di calcio e le trasferte dei tifosi sono imputati alle società sportive professionistiche di calcio.
Art. 2 
(Rappresentanza dei tifosi)
1. 
Le società sportive professionistiche di calcio individuano una rappresentanza della loro tifoseria che partecipa alle attività che competono alle forze di pubblica sicurezza per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica durante le trasferte dei tifosi.
Art. 3 
(Determinazione dei costi)
1. 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il governo approva, su proposta del ministro degli interni, un decreto che individua:
a) 
gli eventi sportivi e la capienza degli stadi ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1;
b) 
le dimensioni quantitative dell'impiego della polizia di stato in relazione alla capienza degli stadi e alla pericolosità dell'evento sportivo;
c) 
le modalità di determinazione dei costi di cui all'art. 1, della loro imputazione alle società professionistiche di calcio e dell'assolvimento delle relative obbligazioni pecuniarie;
d) 
i requisiti e i compiti dei soggetti che compongono la rappresentanza della tifoseria di cui all'art. 2.