Norme in tema di commercio e detenzione di cuccioli di cane. Modifiche e Integrazioni alla
legge regionale 19 luglio 2004, n. 18.
Primo firmatario
Art. 1
(Integrazioni all'
articolo 3 della l.r. 18/2004)
1.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 18/2004 sono aggiunti i seguenti:
"
"
3 ter. L'iscrizione del cane al Libro genealogico di cui all'articolo 1, lettera a)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza), a seguito della prevista segnalazione all'Anagrafe regionale canina ai sensi del decreto 6 luglio 2007, n. 10056 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, equivale ad identificazione a tutti gli effetti della presente legge.
3 quater. È vietata sul territorio regionale la cessione a qualunque titolo di cani importati dall'estero prima che siano decorsi cento giorni dalla nascita.
3 quinquies. Chiunque detenga per il commercio cani importati dall'estero deve esibire un certificato sanitario attestante lo stato di buona salute con particolare riferimento all'assenza dei sintomi della rabbia e di altre patologie infettive e l'età presunta del cane dedotta dallo sviluppo morfologico e dall'esame della dentatura redatto da un medico veterinario iscritto ad albi professionali italiani.
3 sexties. Ai sensi dei commi 3 quater e 3.quinquies per cane importato si intende il cane non nato in Italia ossia non nato da fattrice iscritta all'anagrafe canina di una delle regioni italiane.
3 septies. Le ASL vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 quater. e 3 quinquies. anche tramite l'effettuazione di controlli a campione per la determinazione del titolo degli anticorpi contro la rabbia.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni all'
articolo 12 della l.r. 18/2004)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/2004 è sostituito dal seguente:
.
" 1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 3.000,00 e un massimo di euro 15.000,00."
2.
Il
comma 2 dell'articolo 12 della l. r. 18/2004 è sostituito dal seguente:
.
" 2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, nonché dell'articolo 3 comma 3 ter, 3 quater e 3 quinquies è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 e un massimo di euro 15.000,00."
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 12 della l. r. 18/2004 sono aggiunti i seguenti:
"
"
2 bis. La sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono graduate in base al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2 ter. La recidiva comporta un aumento non inferiore ad un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.