Proposta di legge regionale n. 289 presentata il 02 agosto 2012
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma.
Primo firmatario

STARA ANDREA

Altri firmatari

ARTESIO ELEONORA BIOLE' FABRIZIO CERUTTI MONICA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità , ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. 
A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformità alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, detta norme per la tutela del patrimonio faunistico perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) 
salvaguardare e recuperare l''equilibrio ambientale del Piemonte con particolare attenzione alle specie selvatiche in difficoltà;
b) 
far crescere nella popolazione la sensibilità e il rispetto verso l'ambiente naturale e le specie animali selvatiche;
c) 
garantire la salvaguardia delle colture agricole favorendo gli interventi tesi a prevenire e compensare i danni prodotti dalla fauna selvatica;
d) 
valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendone il rispetto da parte di tutta la popolazione.
3. 
L'attività venatoria nella regione Piemonte contrasta con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica ed arreca effettivo danno alle produzioni agricole per cui, ai sensi del comma 2, art. 1 della Legge n. 157/1992, l'attività venatoria è vietata su tutto il territorio regionale.
Art. 2 
(Regime patrimoniale della fauna selvatica)
1. 
Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 157/1992.
2. 
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. 
La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. 
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
Art. 3 
(Funzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione della tutela faunistica nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione.
2. 
La Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell' ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (già INFS), delle Università ed inoltre della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.
Art. 4 
(Cattura, utilizzo, inanellamento, disponibilità della fauna selvatica)
1. 
La cattura, l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, anche per ragioni di studio o ricerca, sono vietate.
2. 
Non è consentito l'utilizzo di esemplari delle specie selvatiche ai fini della ricerca scientifica e negli spettacoli anche quando trattasi di esemplari provenienti da allevamenti.
3. 
L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Giunta regionale ed è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'ISPRA. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto ed al superamento del relativo esame finale.
4. 
È fatto obbligo a chi rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. È fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.
5. 
La Giunta regionale deve costituire o autorizzare centri di recupero, cura riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici la cui gestione può essere affidata ad associazioni di protezione ambientale.
6. 
Chiunque, in qualsiasi tempo, per caso fortuito o forza maggiore venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto oppure ad un centro di recupero autorizzato. Il Comune è obbligato a consegnare l'animale nel più breve tempo possibile ad un centro di recupero autorizzato.
Art. 5 
(Attività di tassidermia)
1. 
L'esercizio dell'attività di tassidermia o imbalsamazione per gli esemplari delle specie selvatiche, anche se proveniente da allevamento o dalla cattività, è subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. 
L'autorizzazione all'attività di tassidermia o imbalsamazione nei confronti di esemplari delle specie selvatiche, anche se provenienti da allevamento o dalla cattività, è subordinata al superamento di apposito esame a seguito dell'accertamento dell'ottima conoscenza della fauna e delle tecniche di conservazione delle spoglie.
3. 
L'imbalsamazione o la detenzione di animali delle specie selvatiche rinvenuti morti per cause naturali o accidentali è autorizzata dalla Giunta regionale con il rilascio di apposito contrassegno inamovibile.
4. 
La Giunta regionale stabilisce criteri per la composizione della Commissione d'esame, le modalità di effettuazione dell'esame ed il rilascio dell'attestato di idoneità.
5. 
Gli animali oggetto di trattamento tassidermico di cui ai commi precedenti, i trofei degli animali selvatici non possono essere assegnati a soggetti privati ma possono essere destinati unicamente a Musei di storia naturale, alle Università o per fini di pubblica utilità.
Art. 6 
(Pianificazione faunistica)
1. 
Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della regione è soggetto a pianificazione faunistica finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali.
2. 
Il 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale è destinato dalla Regione ad oasi di protezione della fauna destinate al rifugio, alla riproduzione, alla cura della prole e alla sosta della fauna selvatica. Il territorio delle Alpi costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato alla protezione nella percentuale del 20 per cento.
3. 
La rete delle oasi di protezione deve assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e del loro habitat. Il provvedimento istitutivo dell' oasi di protezione stabilisce le norme di comportamento e le modalità gestionali a questa riferite.
4. 
La Giunta regionale può istituire o autorizzare centri pubblici o privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione di popolazioni autoctone.
5. 
La Giunta regionale, in attuazione dell' art. 1, comma 5 della legge 157/1992, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione finalizzate al mantenimento e al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'allegato alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo. La Giunta regionale predispone piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.
6. 
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
7. 
Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
8. 
Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
9. 
La Giunta regionale, in via eccezionale e in caso di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.
10. 
Il Piano faunistico regionale prevede criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, all'attivazione di metodiche ecologiche ed incruenti per la prevenzione del danno causato dalla fauna selvatica nonché per il risarcimento per i danni da questa arrecati.
11. 
Il piano faunistico prevede modalità e protocolli di prevenzione ecologica ed incruenta dei danni causabili dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, al patrimonio storico-artistico, la cui mancata attivazione da parte dei soggetti interessati esclude dal risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica.
Art. 7 
(Allevamento di fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale autorizza, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare.
2. 
Non è consentito l'allevamento, la detenzione, il trasporto, l'immissione sul territorio di cinghiali o di ibridi di questo.
3. 
Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore.
4. 
Gli esemplari di pertinenza degli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. 
L'allevamento a scopo amatoriale, ornamentale, di ripopolamento di fauna selvatica non è consentito. Gli allevatori autorizzati all'entrata in vigore della presente legge possono continuare l'attività secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. La loro attività non può essere ceduta ad altri. La Giunta regionale non rilascia nuove autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale, amatoriale e di ripopolamento.
6. 
Non è permessa l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva o morta fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente per progetti e attività di reintroduzione di specie estinte o a rischio di estinzione.
Art. 8 
(Controllo della fauna selvatica)
1. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto dall' art. 19 della Legge n. 157/1992 è attuato dalla Regione che si può avvalere della collaborazione delle Università, delle Amministrazioni comunali, delle ASL, dei soggetti incaricati della vigilanza sulla presente legge con particolare riferimento al Corpo Forestale dello Stato.
2. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici ed incruenti.
3. 
Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all' art. 2 della L.R. 12/90 il controllo delle specie selvatiche deve avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco in conformità a quanto disposto dal comma 6, art. 24 della legge 6/12/1991, n. 394 nel rispetto del precedente comma 2.
4. 
Esclusivamente in casi eccezionali, nel caso l'ISPRA riconosca l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, previo parere favorevole dell'ISPRA, la Regione può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati previa cattura degli animali attraverso una incruenta gabbia o recinto-trappola monitorata ventiquattro ore al giorno.
5. 
Non è consentito l'abbattimento con armi da fuoco da postazione fissa, né in forma vagante e non è ammesso l'utilizzo di cani per la ricerca degli animali.
Art. 9 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle altre leggi regionali e nazionali che tutelano la fauna selvatica è affidata:
a) 
ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 , art. 27 della Legge n. 157/1992;
b) 
alle guardie zoofile nominate ai sensi della L. 189/2004.
2. 
Le guardie venatorie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, le guardie zoofile volontarie e le guardie ecologiche istituite ai sensi della legge regionale n. 32/1982 svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono individuati dai rispettivi regolamenti.
3. 
Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria o di guardia ecologica o zoofila volontaria è subordinato al conseguimento di attestato di idoneità rilasciato dalla Regione a seguito di superamento di apposito esame. L'esame è costituito da non meno di cinquanta domande a risposte multiple di cui una sola giusta.
4. 
Presso la Regione è fissata ogni sei mesi una sessione d'esame alla quale possono partecipare i soggetti presentati dalle associazioni.
5. 
Le guardie operative al momento dell'entrata in vigore della presente legge conservano i requisiti acquisiti sulla base delle precedenti normative.
6. 
È istituito presso gli uffici della Regione il coordinamento delle guardie venatorie e zoofile volontarie al quale partecipa un rappresentante per ogni associazione che dispone sul territorio regionale di guardie di cui al comma 2.
7. 
Il coordinamento di cui al comma precedente si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal componente più anziano e vi partecipa un funzionario nominato dal Presidente della Regione.
Art. 10 
(Fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica)
1. 
È costituito a cura della Regione un fondo per il rimborso dei danni arrecato dalla fauna selvatica in particolare alle coltivazioni agricole.
2. 
Il rimborso del danno arrecato dalla fauna selvatica non è ammesso per i proprietari o conduttori dei fondi che non si siano attenuti ai protocolli operativi stabiliti dalla Regione volti a prevenire o limitare i danni prodotti dalla fauna selvatica.
3. 
La Regione concede contributi ed incentivi per lo studio delle tecniche ecologiche ed incruente volte a prevenire il danno prodotto dalla fauna selvatica e ne sostiene anche economicamente la realizzazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 11 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Oltre a quanto previsto dalla Legge 157/1992 è vietato:
a) 
causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica facendola uscire da ambiti protetti;
b) 
causare volontariamente danno alla fauna selvatica;
c) 
consentire ai cani di causare disturbo della fauna selvatica;
d) 
far esplodere petardi o giochi esplodenti o pirotecnici;
e) 
effettuare spettacoli pirotecnici con materiali esplodenti tipo fuochi d'artificio.
2. 
Oltre alle sanzioni previste dalla Legge 157/1992 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
esercizio dell'attività venatoria: sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
b) 
violazione della lettera a) del comma 1 sanzione da euro 500,00 a euro 5.000,00;
c) 
violazione della lettera b) del comma 1 sanzione da euro 50,00 a euro 500,00;
d) 
violazione della lettera c) del comma 1 sanzione da euro 200,00 a euro 2.000,00;
e) 
violazione della lettera d) del comma 1 sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
f) 
violazione della lettera e) del comma 1 sanzione da euro 1.000 a euro 10.000,00.
3. 
Le sanzioni amministrative di cui all' art. 31 della L. 157/92 dell'art. 11 della presente legge, a parziale modifica della LR 9/2011, sono irrogate e introitate dalla Regione.
Art. 12 
(Disposizioni finali)
1. 
È soppressa la Legge regionale 9/2000.
2. 
È soppressa la Legge regionale 17/1999.
Art. 13 
(Norma Finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente, stimati in 50.000,00 Euro per il fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e 50.000,00 Euro per contributi ed incentivi per lo studio e la realizzazione delle tecniche ecologiche ed incruente volte a prevenire il danno prodotto dalla fauna selvatica, iscritti nell'ambito dell'UPB DB 11111 (agricoltura, tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 si provvede con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate ai sensi della Legge 157/1992.
2. 
Per il biennio 2013-2014, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse indicate agli art. 30, l.r. 2/2003 e art. 8, l.r. 7/2001.
3. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. 157/1992 sono introitati nell'ambito dell'UPB DB 0902 (risorse finanziarie ragioneria) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.