Proposta di legge regionale n. 288 presentata il 02 agosto 2012
Nuove disposizioni in materia di agriturismo e di attività connesse all'agricoltura .

Sommario:      

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le attività connesse all'agricoltura e in particolar modo l'agriturismo al fine di:
a) 
favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
b) 
agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l' incremento dei redditi aziendali;
c) 
creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
d) 
valorizzare e promuovere i prodotti agricoli locali tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e da agricoltura integrata;
e) 
valorizzare altresì le strutture economiche e produttive dell'azienda agricola tutelando i caratteri dell' ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse;
f) 
promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
g) 
favorire i rapporti tra città e campagna, incrementando le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.
Titolo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art. 2 
(Definizione di agriturismo)
1. 
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. 
Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. 
Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) 
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
b) 
locare ad uso turistico, camere con eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa oltre che di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti oltre che di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso della ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
c) 
somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3;
d) 
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
e) 
organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. 
Tutte le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono essere svolte anche disgiuntamente.
5. 
Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
Art. 3 
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)
1. 
Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari della Regione Piemonte e di caratterizzare l'offerta enogastronomica con un forte connotato piemontese, l'impresa agrituristica deve:
a) 
apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande una quota di prodotto proprio non inferiore al 25%;
b) 
apportare nella preparazione di pasti e bevande una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti nel territorio della Regione Piemonte per una quota non inferiore all'85%; in tale quota è da comprendersi la quota di prodotto proprio apportata ai sensi del comma precedente;
c) 
approvvigionare la parte rimanente dei prodotti impiegati da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole di altre regioni italiane;
d) 
per il completamento delle pietanze da somministrare è consentito l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell'ospitalità tradizionale;
e) 
in deroga a quanto disposto nella lettera a) del presente articolo, negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell' azienda agricola purché per l'80% di origine agricola piemontese;
f) 
nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga ai commi precedenti per un quantitativo non superiore al 10%;
g) 
indicare agli ospiti l'origine e la provenienza di tutti i prodotti;
h) 
qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, è data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
2. 
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Art. 4 
(Connessione dell'attività agrituristica e prevalenza dell'attività agricola)
1. 
La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) 
il tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) 
il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.
2. 
Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'articolo 6.
3. 
La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.
4. 
Il regolamento di attuazione della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:
a) 
le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura così come definite dalla giunta regionale;
b) 
valori della PLV attribuibili alle singole colture e allevamenti.
5. 
L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a 10 ospiti.
6. 
Le attività agricole ricreative e culturali.
Art. 5 
(Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza)
1. 
La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autodichiarazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.
2. 
Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
a) 
l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;
b) 
la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
3. 
A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
a) 
al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;
b) 
alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;
c) 
le strutture edilizie presenti nell'Unità Tecniche Economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.
4. 
I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.
5. 
Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, la comunicazione va data alla Regione presso gli uffici dell'Assessorato competente, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
Art. 6 
(Ospitalità rurale)
1. 
È istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale", in attuazione della Legge. 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo e dell' articolo 23 della legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).
2. 
L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
3. 
L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di residenza nel fabbricato adibito all'attività.
4. 
Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.
5. 
I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
6. 
Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione.
7. 
Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle stanze dell'abitazione.
Art. 7 
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggi)
1. 
Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. 
La capacità ricettiva di un' azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai 25 posti letto. In tale computo non possono essere calcolati i bambini di età inferiore a 12 anni.
3. 
Nel caso di alloggi agrituristici collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1000 m e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di 35 posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.
4. 
Negli alloggi agrituristici sono assicurati i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) 
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
b) 
cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) 
fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. 
Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all' insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan.
6. 
In relazione alle esigenze locali il Comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 2, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone,previa verifica che l' azienda agricola abbia una estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.
Art. 8 
(Immobili destinati all'attività agrituristica)
1. 
I fabbricati o parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale o della richiesta di variazione dell'attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia possono essere utilizzati per attività agrituristiche. In deroga alla normativa vigente possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi 5 anni.
2. 
Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:
a) 
l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;
b) 
altri fabbricati già esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230 bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo.
3. 
L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
4. 
Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica.
Art. 9 
(Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
1. 
Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.
2. 
Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. 
Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e s.m..
4. 
Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20, sempreché venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall' articolo 4 della L.R. 34/1988; è altresì consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.
5. 
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni previste dalle normative regionale, nazionale ed europea vigenti.
6. 
È possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio multifunzionale.
7. 
Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 6 della presente legge, per attività effettuate esclusivamente con carattere di stagionalità, l'uso della cucina domestica può essere autorizzato per la preparazione per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti.
8. 
La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e quella cacciata.
9. 
Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto.
Art. 10 
(Domanda di autorizzazione)
1. 
L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad autorizzazione comunale (SCIA), successivamente trasmessa alla Regione.
2. 
La sola ospitalità in spazi aperti di campeggiatori dotati di non più di tre tende o caravan è soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. 
La domanda di autorizzazione è presentata al Comune in cui si esercita l'attività agrituristica e deve indicare: le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere,le caratteristiche e le dimensioni dell' azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire aduso agrituristico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attività , le tariffe che si intendono praticare.
4. 
Con la domanda è richiesta l' iscrizione all'elenco regionale degli abilitati all' esercizio delle attività agrituristiche.
Art. 11 
(Dichiarazione di inizio attività)
1. 
Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. 
Possono esercitare l'attività:
a) 
coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) 
coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
3. 
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) 
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) 
dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
c) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
d) 
dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
4. 
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
5. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
6. 
È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.
Art. 12 
(Elenchi regionali degli operatori agrituristici)
1. 
La Regione istituisce l'elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali, aggiornato secondo le autorizzazioni concesse dai Comuni come stabilite dall'articolo 11 della presente legge.
2. 
Con successivo regolamento vengono stabilite la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.
3. 
La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni due anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione effettuando le opportune verifiche.
4. 
La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, fatto salvo abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica, nei casi di revoca dell'autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.
5. 
L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
a) 
abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) 
siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;
c) 
siano stati dichiarati delinquenti abituali.
6. 
La Regione comunica al Comune, alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui territorio è ubicata l'attività agrituristica l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.
Art. 13 
(Classificazione delle aziende agrituristiche)
1. 
Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.
2. 
L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 11, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata.
3. 
La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.
4. 
Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della classificazione.
5. 
I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti.
6. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.
Art. 14 
(Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche)
1. 
Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.
4. 
La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.
Titolo III. 
ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
Art. 15 
(Attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio)
1. 
Si intende per pescaturismo, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 26 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e della l.r. 29 dicembre 2006 n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.
2. 
Si intende per ittiturismo l'attività connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore, e consistente nelle attività di ospitalità, di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività delle imprese ittiche.
3. 
Le denominazioni di "pescaturismo" e "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale, rilasciata ai sensi della presente legge.
4. 
Rientrano altresì nell'esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie così come isituite dall' art. 20, L.R. 4 Settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e disciplinate con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modificazioni.
Art. 16 
(Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo)
1. 
Le attività agricole o di pescaturismo, ittiturismo e di agriturismo venatorio definite nell'Articolo 15, risultano connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività agricola o di pesca è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. 
L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:
a) 
i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il sessanta per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole piemontesi, di cui almeno il cinquanta per cento provenienti dalla propria impresa ittica;
b) 
le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale o mediante l'utilizzo dell'abitazione del pescatore o dell'agricoltore.
3. 
La connessione è dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attività aziendale.
4. 
È istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittiturismo e agriturismo venatorio. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 10.
5. 
Con successivo regolamento verranno altresì stabiliti modalità , limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi regionali nonché di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività offerta. Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell' articolo 19 della legge 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
6. 
Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 5 sono quelli previsti per l'attività agrituristica, per quanto compatibili.
7. 
Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività ittituristica e di agriturismo venatorio.
Titolo IV. 
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Art. 17 
(Preparazione e somministrazione alimenti e bevande in attività diverse dall'agriturismo)
1. 
L'imprenditore agricolo può esercitare attività di somministrazione alimenti e bevande non solo all'interno di una propria attività agrituristica, ma anche nei seguenti altri casi:
a) 
a supporto e completamento dell'attività di vendita diretta dei propri prodotti, primari, manipolati e trasformati, al fine di meglio e più compiutamente valorizzarli;
b) 
a supporto e completamento della propria attività di fattoria didattica;
c) 
a supporto e completamento della propria attività di agricoltura sociale, come previste al titolo VI;
d) 
a supporto e completamento di altre iniziative di multifunzionalità come descritte dalle presente legge;
2. 
Le attività di somministrazione alimenti e bevande di cui sopra rispondono agli stessi criteri e limiti previsti dall'art. 3 della presente legge per le attività agrituristiche, nonché alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e rintracciabilità degli alimenti.
Titolo V. 
FATTORIE DIDATTICHE
Art. 18 
(Definizione di fattoria didattica)
1. 
La Regione Piemonte riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate:
a) 
alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale;
b) 
all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) 
alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
Art. 19 
(Requisiti strutturali e di sicurezza)
1. 
Le imprese agricole che intendono esercitare l'attività di fattoria didattica hanno l'obbligo di:
a) 
rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e di benessere animale;
b) 
mantenere un adeguato livello di pulizia del centro aziendale e delle sue prossimità che devono risultare liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo, pericolo o comunque effetto sgradevole; eventuali attrezzature in disuso impiegate a fini didattici nel percorso possono essere previste purché in buono stato di conservazione e protette;
c) 
dotarsi di ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento dei percorsi didattici e del ristoro, ove previsto, da utilizzare nel caso si manifestino condizioni atmosferiche avverse;
d) 
predisporre e delimitare spazi adeguati per la colazione e la merenda e per le attività ricreative;
e) 
dotarsi di un servizio igienico a norma per i fruitori;
f) 
dotarsi di una cassetta di pronto soccorso;
g) 
dotarsi di segnalazione che la renda facilmente raggiungibile e, possibilmente, di un'area per il parcheggio di pullman o di altri mezzi di trasporto delle scolaresche;
h) 
progettare e realizzare percorsi didattici;
i) 
stipulare un'assicurazione di responsabilità civile a copertura da tutti i rischi connessi con le visite e le attività educative, compresi quelli derivanti dall'eventuale somministrazione di alimenti;
j) 
di accertare, per il tramite degli insegnanti, la presenza di bambini con eventuali allergie o intolleranze alimentari, portatori di handicap, manifestanti fobie o con particolari esigenze etico-culturali al fine di poterne tenere conto nello svolgimento del percorso didattico e nella preparazione dei pasti.
2. 
Sono resi accessibili, i locali, le dotazioni ed i percorsi utilizzabili da parte dei portatori di handicap; la non disponibilità degli stessi è preventivamente comunicata, così come stabilito da legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminizaione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. 
Nel caso l'azienda fornisca pasti o spuntini l'offerta prevedere l'utilizzo di alimenti e bevande di produzione prevalentemente aziendale o tipici del territorio e possibilmente correlati alle produzioni dell'azienda, rispettandone la stagionalità e considerando le esigenze legate alla fascia di età dei fruitori. L'azienda si impegna a rendere trasparente la rintracciabilità e l'origine delle materie prime utilizzate. Le aziende sono munite di autorizzazione e di un sistema di autocontrollo ai sensi della normativa vigente.
Art. 20 
(Offerta formativa)
1. 
La fattoria didattica ha i seguenti obblighi:
a) 
accogliere un numero di partecipanti commisurato alla disponibilità degli operatori o animatori presenti in azienda e garantire la presenza, in ogni fase della visita, di un operatore per ciascun gruppo di visitatori;
b) 
predisporre uno o più percorsi didattici specifici, in relazione all'età dei partecipanti;
c) 
adottare un approccio interattivo tra operatori, insegnanti e ragazzi;
d) 
definire con gli insegnanti degli obiettivi educativi e del percorso didattico, in funzione sia dell'età dei ragazzi sia dei programmi dei cicli scolastici;
e) 
compilare apposite schede ed eventuali registri che consentano di poter valutare l'attività svolta;
f) 
avvalersi eventualmente di materiale didattico prodotto da enti pubblici e privati a supporto dell'attività didattica.
2. 
La fattoria didattica si impegna a comunicare con trasparenza ai fruitori tutte le informazioni per l'ottimale svolgimento delle attività e a predisporre programmi dettagliati nei contenuti didattici, nei tempi, nei costi.
Art. 21 
(Elenco delle fattorie didattiche della Regione Piemonte)
1. 
È istituito l'Elenco delle fattorie didattiche della Regione Piemonte, cui possono accedere tutti gli imprenditori agricoli con unità operativa nel territorio della regione che presentano apposita domanda come previsto dal regolamento attuativo e che possiedono i requisiti definiti nei precedenti articoli 21 e 22 .
2. 
In sede di iscrizione all'Elenco ciascun imprenditore certifica il rispetto dei requisiti di cui al presente accordo tramite autocertificazione firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.
3. 
L'iscrizione delle aziende è subordinata alla verifica, da parte della Regione Piemonte o delle Province eventualmente delegate, del possesso dei requisiti di cui sopra.
4. 
Le aziende si impegnano ad essere soggette ad eventuali controlli da parte della Regione, o da altri soggetti dalla stessa delegati, concernenti:
a) 
la sussistenza dei requisiti per l'adesione;
b) 
la permanenza dei suddetti requisiti;
c) 
il monitoraggio della qualità del servizio di accoglienza offerto e della didattica applicata. La Regione Piemonte si riserva la possibilità di effettuare ulteriori controlli a campione nell'ambito dell'esercizio delle attività didattiche aziendali.
5. 
La mancata sussistenza nelle varie fasi di controllo di requisiti fondamentali determina la decadenza dall'elenco e da ogni beneficio derivante.
6. 
La Regione Piemonte, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nella presente legge in materia di fattorie didattiche, si fa carico di coinvolgere, nella definizione delle strategie progettuali e nella pianificazione degli interventi specifici a miglioramento e sostegno delle fattorie didattiche, l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del mondo agricolo, secondo le modalità definite nel regolamento attuativo, di cui al comma 4 dell'articolo 6.
Titolo VI. 
AGRICOLTURA SOCIALE
Art. 22 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) promuove l'agricoltura sociale in ambito rurale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche di cui agli articoli n 11,12, 18,19, 20 della medesima legge e quale strumento per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali del welfare regionale.
2. 
L'agricoltura sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la fornitura, integrata in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, di beni e servizi di utilità sociale.
3. 
La Regione diffonde la conoscenza delle esperienze di agricoltura sociale presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
Art. 23 
(Definizione di agricoltura sociale)
1. 
Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell'articolo 24 dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di beni e servizi di utilità sociale, rivolti in particolare all'inclusione e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, alle persone disabili, nonché al supporto alla famiglia con servizi sussidiari alle istituzioni didattiche ed educative.
Art. 24 
(Strumenti attuativi)
1. 
Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:
a) 
le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti beneficiari dei servizi;
b) 
gli strumenti della programmazione agricola regionale.
2. 
Gli interventi di cui al presente Titolo VI possono essere realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 25 
(Aspetti igienico-sanitari e somministrazione di alimenti)
1. 
Per tutte le iniziative di agricoltura sociale che prevedano anche la somministrazione di pasti, valgono le prescrizioni previste al Titolo IV della presente legge.
2. 
Ai fini di potenziare le opportunità di sviluppo del territorio e di crescita economica dell'impresa agricola, è possibile svolgere iniziative di agricoltura sociale in imprese agricole che svolgano anche altre attività multifunzionali, così come definite dalla presente legge. In particolare, in una struttura agrituristica così come definita nel Titolo II della presente legge o in una azienda agricola che svolga altra attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande di cui al Titolo IV della presente legge, è possibile condividere gli spazi destinati alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, fatto salvo, nello svolgimento delle diverse attività connesse, il rispetto dei requisiti di connessione delle stesse nel loro insieme, e di principalità dell'attività agricola di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 26 
(Albo regionale degli operatori di Agricoltura Sociale)
1. 
È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l'Albo regionale degli operatori di Agricoltura Sociale.
2. 
La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le procedure e le modalità di iscrizione nell'Albo di cui al comma 1. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 24.
3. 
La struttura regionale informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'Albo.
Titolo VII. 
VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
Art. 27 
(Vendita diretta dal produttore al consumatore)
1. 
Fatti salvi gli adempimenti di carattere igienico-sanitari, la vendita diretta dall'imprenditore agricolo al consumatore finale può essere esercitata:
a) 
su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola;
b) 
su superfici all'aperto nell'ambito di altre aree private di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità;
c) 
in forma itinerante;
d) 
in locale aperto al pubblico;
e) 
su area pubblica;
f) 
mediante commercio elettronico;
g) 
mediante consegna a domicilio.
2. 
Possono essere venduti in vendita diretta dagli imprenditori agricoli tutti i prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nonché, in misura non prevalente, prodotti acquistati da terzi, a condizione che questi siano appartenenti allo stesso comparto produttivo dei prodotti della propria azienda o dell'azienda dei soci e che sia data adeguata comunicazione al consumatore circa la loro provenienza.
3. 
L'attività di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all' art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
4. 
Ai sensi dell' art. 4 comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le specifiche regole dettate per il commercio, in particolare quelli relativi ai requisiti di accesso all'attività, alla programmazione della rete distributiva, agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita, nonché all'obbligo di chiusura settimanale, domenicale e festiva degli esercizi stessi.
5. 
Ai sensi dell' articolo 2-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81, per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività, (vedi Allegato B) come invece per tutte le altre forme di vendita diretta.
Titolo VIII. 
RAPPORTI TRA LE IMPRESE AGRICOLE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 28 
(Rapporti tra le imprese agricole e le pubbliche amministrazioni)
1. 
Per le finalità di cui all' art. 15 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), così come modificato dall' art. 4-novies della legge 30 dicembre 2008 n 205, di conversione del decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), i Comuni, le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. 
Le convenzioni di cui al comma 1, ai sensi dell' art. 15 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 1067 dell'art. 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.
3. 
Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.
4. 
La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
Titolo IX. 
CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE
Art. 29 
(Cimiteri per animali d'affezione)
1. 
Nel rispetto delle norme igieniche e della legge regionale n. 39 del 3 luglio 2000 (Cimiteri per animali d'affezione) e nell'ambito degli strumenti e regolamenti urbanistici comunali gli agriturismi e le attività connesse, così come definite dagli articoli dagli articoli 2,15 e 18 della presente legge, possono dedicare parte del loro terreno, secondo le indicazioni delle Asl e dell'Arpa, per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema sia di inumazione che di tumulazione.
2. 
Il seppellimento delle spoglie di animali di affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
Titolo X. 
LOGO E INSEGNE E CARTELLONISTICA
Art. 30 
(Cartelli indicatori e logo degli agriturismi e delle attività connesse all'agricoltura)
1. 
Gli agriturismi, le attività connesse all'agricoltura e le strade dei sapori, come regolata dal legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 29, sono contrassegnate da apposito logo differenziato per attività svolta, predisposto dalla struttura competente, le cui differenti caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra attività connessa è riservato con carattere di obbligatorietà oltre che di esclusività agli operatori agrituristici e esercenti delle attività connesse all'agricoltura titolari dell'autorizzazione previste dalla presente legge.
Titolo XI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
Art. 31 
(Piani agrituristici)
1. 
Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità:
a) 
la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) 
il recupero del patrimonio edilizio rurale;
c) 
lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
d) 
le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;
e) 
le iniziative di valorizzazione dell' ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
2. 
I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.
3. 
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.
Art. 32 
(Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo e con le altre attività connesse all'agricoltura)
1. 
La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12.
2. 
I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) 
ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell'azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;
b) 
arredamento ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);
c) 
realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristici.
3. 
Con successivi atti della Giunta regionale sono individuati i criteri, le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l'assegnazione dei benefici.
Art. 33 
(Interventi per lo sviluppo)
1. 
La Regione interviene con azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell' offerta agrituristica in base ai programmi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/ 1993 (Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti) del Consiglio del 20 luglio 1993 e dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.
Titolo XII. 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 34 
(Regolamenti)
1. 
Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a) 
le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, ivi comprese quelle previste dall' articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
b) 
le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
c) 
i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'articolo 4;
d) 
eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione per l'attività agrituristica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività agricola;
e) 
le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'articolo 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
f) 
le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;
g) 
i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
h) 
le modalità per avvalersi della SCIA a norma dell' articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni (vedi Allegato B);
i) 
i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
j) 
le modalità di apertura dell'attività agrituristica;
k) 
le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'Articolo 2 comma 5;
l) 
ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. 
Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a) 
modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
b) 
modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
c) 
le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall' articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
d) 
le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
e) 
i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
f) 
eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
g) 
le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;
h) 
le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
i) 
l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
j) 
i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
k) 
le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell' Articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
l) 
i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
m) 
le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
n) 
ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
3. 
I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.
Art. 35 
(Attività di studio e di ricerca e formazione professionale)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni,  le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attività disciplinate dalla presente legge.
Titolo XIII. 
OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI
Art. 36 
(Obblighi)
1. 
Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile hanno il compito di:
a) 
osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
b) 
esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
c) 
rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
d) 
osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
e) 
consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
f) 
dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione notificandola al Comune;
g) 
esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
h) 
presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
i) 
comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività di cui agli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;
j) 
comunicare alla Provincia i dati previsti dall' Articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale);
k) 
apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dal regolamento di cui all'articolo 12.
Art. 37 
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. 
Il Comune sospende l'esercizio dell'attività agrituristica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all'Articolo 14.
2. 
L'autorizzazione è revocata dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:
a) 
non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
b) 
abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dall'elenco regionale;
c) 
abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.
3. 
Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione e alla Comunità montana o al Consorzio dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'Articolo 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.
Art. 38 
(Vigilanza e controlli)
1. 
Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'Articolo 9 comma 5 e all'Articolo 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. 
I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzi l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo.
Art. 39 
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. 
Chiunque eserciti abusivamente le attività di all'articolo 2135 c.c. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500.
2. 
Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
3. 
Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. 
Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. 
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
Titolo XIV. 
ABROGAZIONE
Art. 40 
(Abrogazione di norme)
1. 
La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 "Disciplina dell' agriturismo".