Proposta di legge regionale n. 286 presentata il 01 agosto 2012
Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.
Primo firmatario

STARA ANDREA

Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte riconosce la famiglia quale nucleo fondante della società, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo,dai Trattati internazionali in materia, dalla Costituzione, dallo Statuto regionale.
2. 
La Regione Piemonte valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.
3. 
La Regione Piemonte riconosce le unioni civili quale formazione sociale ai sensi dell' art. 2 della Costituzione:
a) 
ai fini delle presente legge le unioni o nuclei civili sono costituite "da un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
b) 
le finalità di cui al successivo articolo 2 sono applicabili alle unioni civili così come definite nel precedente comma a) e riconosciute agli EELL attraverso l'adozione di specifici provvedimenti.
4. 
La Regione Piemonte, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia e alle unioni civili di cui al punto 3, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari e di convivenza, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito.
5. 
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118 della Costituzione, e degli articoli dello Statuto, riconosce l'associazionismo familiare e all'associazionismo delle unioni civili quali soggetti portatori di risorse e soggetti attivi nella programmazione regionale.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con la presente legge si propone di:
a) 
promuovere e garantire il diritto di libera scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi e le pari opportunità tra donne e uomini;
b) 
favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni;
c) 
implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di persone prive di autonomia fisica o psichica;
d) 
favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali;
e) 
sostenere il lavoro di cura familiare, quale attività di primaria importanza per la vita della famiglia e della società.
Art. 3 
(Azioni)
1. 
La Regione promuove e tutela la famiglia e le unioni civili attraverso:
a) 
il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia o di un nuova unione civile e nello svolgimento del ruolo genitoriale, con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;
b) 
il sostegno alle famiglie e alle unioni civili mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo;
c) 
la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;
d) 
la promozione, anche in forma integrata, di iniziative pubbliche, di privato sociale e delle reti parentali, soprattutto con riferimento alle iniziative rivolte agli anziani ed ai minori;
e) 
la predisposizione di programmi per la famiglia e le unioni civili nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone disabili, anziane e non autosufficienti;
f) 
la tutela del benessere dei nuclei familiari e civili, con particolare riguardo a quelli numerosi, ai nuclei monogenitoriali, a quelli in crisi, ed a tutte le situazioni in cui siano presenti aspetti di criticità;
g) 
la garanzia, nel rispetto del principio di uguaglianza e degli altri principi costituzionali, della libertà di scelta e della parità di trattamento tra gli iscritti alle scuole pubbliche, statali e paritarie;
h) 
il supporto all'inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura;
i) 
l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro;
j) 
la valorizzazione dell'associazionismo attraverso l'attribuzione di un ruolo attivo alle associazioni familiari e alle associazioni delle unioni civili nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona;
k) 
la promozione del diritto della famiglia e delle unioni civili a svolgere liberamente le proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della stessa alla progettazione dei relativi interventi e servizi.
Art. 4 
(Servizi ed azioni generali)
1. 
La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia e delle unioni civili provvede:
a) 
al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) 
al potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia, per la valorizzazione della maternità e paternità responsabile, per il sostegno alle gestanti ed alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'abbandono alla nascita, per l'ascolto ed il sostegno ai genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psicofisica delle donne vittime di violenza;
c) 
allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato a coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori.
Art. 5 
(Sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)
1. 
La Regione, nel riconoscere la valenza sociale, educativa e formativa svolta dai genitori, promuove azioni formative e informative di sostegno alla genitorialità, anche all'interno dei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, finalizzate a riconoscere, sostenere e sviluppare le competenze dei genitori nel loro ruolo educativo e di cura.
2. 
La Regione promuove interventi di sostegno al rapporto genitori e figli, tesi a prevenire situazioni di rischio e disagio, mediante azioni di supporto alle relazioni interne al nucleo volte al superamento delle eventuali situazioni di crisi e disagio comunicativo e relazionale. Tali azioni consistono in:
a) 
interventi socio-educativi territoriali, all'individuo o al gruppo, volti al contrasto della devianza e dell'esclusione sociale, valorizzando le risorse presenti nel tessuto sociale, per favorire processi di auto riconoscimento e di appartenenza;
b) 
interventi socio-educativi domiciliari a favore di minori appartenenti a nuclei che, per diversi motivi, hanno difficoltà ad assolvere agli impegni della vita quotidiana;
c) 
azioni di mediazione fra soggetti a rischio e contesto di riferimento.
3. 
La Regione promuove la cultura dell'accoglienza verso i minori, nonché opportunità diversificate per fornire risposte efficaci a bisogni di protezione, ospitalità ed affettività.
4. 
La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene l'adozione e l'affidamento familiare, nonché i servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento.
Art. 6 
(Assistenza socio-sanitaria e sanitaria)
1. 
La Regione tutela la maternità e la paternità responsabile nel rispetto dei principi etici di ciascuno, ed attraverso le aziende sanitarie regionali e con le strutture ed i servizi sociali del territorio, garantisce continuità assistenziale attraverso:
a) 
l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la tutela della maternità e per la procreazione responsabile, anche medicalmente assistita;
b) 
l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne, alle coppie, alle famiglie e ai nuclei in situazione di rischio sanitario e psicosociale, sia antecedente che successiva al parto, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
c) 
la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
d) 
le attività informative e di prevenzione tramite prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale ed ai minori vittime di abuso, di grave trascuratezza e di maltrattamento;
e) 
l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore di famiglie e nuclei che si prendono cura di persone con problemi psichiatrici, persone non autosufficienti e persone che assumono sostanze che provocano dipendenza.
2. 
Le Aziende unità sanitarie locali garantiscono mediante i propri consultori:
a) 
l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) 
l'informazione relativa a questioni concernenti la sterilità, l'infertilità e le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché l'attività di orientamento verso i centri che praticano quest'ultima e il raccordo operativo con gli stessi;
c) 
la tutela della salute della donna e del concepito;
d) 
l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle strutture delle Aziende ASL;
e) 
l'informazione a favore della maternità responsabile.
3. 
La Regione, le Aziende sanitarie regionali e i Comuni attuano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso gli strumenti previsti dagli atti di programmazione regionale.
Art. 7 
(Interventi contro la vulnerabilità)
1. 
La Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari e civili che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.
2. 
Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano i seguenti interventi:
a) 
erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali;
b) 
agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti;
c) 
riduzione di costi di beni o servizi mediante convenzioni con produttori e distributori;
d) 
integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione;
e) 
agevolazioni per spese mediche e sanitarie;
f) 
prestito sociale d'onore;
g) 
misure di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
3. 
Con norme regolamentari, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità, i criteri e le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. 
Le norme regolamentari di cui al comma 3, in coerenza con la presente legge, definiscono la categoria della vulnerabilità, tenendo presenti, in ogni caso, le seguenti situazioni di disagio:
a) 
nascita di un altro figlio o adozione o affido;
b) 
ingresso dei figli nel circuito dell'istruzione;
c) 
decesso, ovvero riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare o civile;
d) 
scomposizione della famiglia o dell'unione civile;
e) 
insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
f) 
perdita o difficoltà di accesso all'alloggio;
g) 
presenza o insorgenza nel nucleo di una condizione di non autosufficienza;
h) 
inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali.
Art. 8 
(Interventi per la famiglia e per le unioni civili in condizione di grave disagio)
1. 
Oltre agli interventi di cui all'articolo 7, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia e per le unioni civili in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale.
2. 
A tal fine la Regione riconosce il valore della permanenza a domicilio di persone prive, anche parzialmente, di autonomia fisica o psichica, e la sostiene adottando apposite misure, in conformità con quanto previsto dagli strumenti normativi e programmatici regionali.
3. 
La Regione, inoltre, promuove ogni iniziativa idonea per consentire la modulazione e la flessibilità oraria delle prestazioni lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura.
4. 
La Regione supporta anche economicamente la costituzione di strutture per l'accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.
Art. 9 
(Interventi per favorire l'accesso alla casa)
1. 
La Regione promuove politiche abitative per la famiglia e per le unioni civili, con particolare riferimento ai nuclei meno abbienti, mediante l'ampliamento dell'offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l'intervento per l'insorgere di imprevedibili esigenze abitative, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
2. 
La Regione sostiene le famiglie e le unioni civili di nuova formazione e le giovani coppie mediante appropriate forme di supporto da definirsi nel piano per l'edilizia residenziale e nei programmi operativi.
Art. 10 
(Diritto allo studio)
1. 
La Regione rispetta e garantisce la libertà di scelta e di educazione dei genitori, nonché la parità di trattamento tra gli utenti di scuole ed università pubbliche, statali e paritarie.
2. 
La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia, ivi compresi contributi diretti alle famiglie e alle unioni civili, anche nella forma di buoni scuola, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza.
Art. 11 
(Interventi per l'inserimento e reinserimento lavorativo)
1. 
La Regione adotta misure per favorire le aziende pubbliche o private che assumono con contratto part-time persone con figli fino a tre anni di età e sostiene in via prioritaria l'inserimento lavorativo delle stesse.
2. 
La Regione promuove iniziative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo del componente del nucleo familiare, che per compiti di assistenza nei confronti di minori o di cura nei confronti di persona non autosufficiente ha interrotto la precedente attività di lavoro.
3. 
La Regione favorisce inoltre il reinserimento lavorativo dei disoccupati con famiglia a carico.
4. 
Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 consistono in:
a) 
attività sistematica d'informazione delle opportunità occupazionali tramite i servizi territoriali dedicati (Centri per l'impiego e Servizi accompagnamento lavoro);
b) 
programmi formativi specifici finalizzati al rientro nel mercato del lavoro;
c) 
riconoscimento di riserva significativa di posti, comunque non superiore al 15 per cento, nei percorsi di formazione professionale nell'ambito delle politiche regionali della formazione.
5. 
La Regione favorisce con interventi economici la realizzazione di asili nido, anche con strutture presso le aziende, per favorire i genitori nell'attività lavorativa.
Art. 12 
(Sostegno all'adozione e all'affidamento familiare)
1. 
La Regione, nei limiti della propria competenza, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Piemonte in situazione di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene l'attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti interessati negli adempimenti previsti dalle leggi in materia di adozione di minori e di affidamento familiare.
2. 
A tali fini la Regione privilegia l'affidamento e l'adozione nei confronti di altre forme di accoglienza in strutture residenziali e:
a) 
sostiene i servizi e le équipe territoriali per l'adozione e promuove l'affidamento familiare mediante apposite linee guida;
b) 
promuove la collaborazione tra enti autorizzati e servizi pubblici, ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;
c) 
sostiene ed agevola le adozioni e gli affidamenti familiari di minori di età superiore ai 12 anni, con grave disabilità, con handicap accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
d) 
realizza un sistema di monitoraggio sul numero, sull'andamento e sulla gestione delle adozioni, degli affidamenti e sui minori fuori famiglia accolti in strutture residenziali.
Art. 13 
(Riconoscimento del lavoro di cura)
1. 
La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiari, per l'educazione dei figli o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia e/o delle unioni civili in situazione di non autosufficienza.
Art. 14 
(Associazioni "Banche del tempo")
1. 
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire la produzione di beni relazionali nella comunità incentivando le iniziative di espressioni organizzate delle persone che intendono scambiare parte del proprio tempo a favore della famiglia per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate "Banche del tempo".
2. 
Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare e favorire la formazione di banche del tempo attraverso le seguenti modalità:
a) 
disponendo l'utilizzo di locali e l'accesso ad eventuali servizi;
b) 
assicurando o concorrendo all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;
c) 
stipulando convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di genitori, famiglie, unioni civili e singoli cittadini. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.
Art. 15 
(Coordinamento dei tempi della città)
1. 
I comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali degli orari, al fine di armonizzare i tempi delle città con le esigenze delle famiglie e delle unioni civili.
2. 
I piani di cui al comma 1 sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 16 
(Associazionismo)
1. 
In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, le associazioni familiari e le associazioni delle unioni civili concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.
2. 
La Regione favorisce e promuove le forme di associazionismo e auto organizzazione dirette a:
a) 
organizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura;
b) 
realizzare interventi e servizi diretti a semplificare la vita quotidiana;
c) 
realizzare attività informative per la famiglia e per le unioni civili sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà come l'adozione o l'affido, ovvero sugli interventi previsti dalla presente legge;
d) 
realizzare attività di formazione riguardanti le responsabilità genitoriali e filiali;
e) 
svolgere qualunque altra attività conforme alle finalità della presente legge.
Art. 17 
(Consulta regionale per le politiche familiari)
1. 
È istituita la Consulta regionale quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari e per l'attuazione della presente Legge.
2. 
La Consulta ha i seguenti compiti:
a) 
effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi seminari e convegni;
b) 
effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
c) 
esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
d) 
esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita delle famiglie e delle unioni civili.
3. 
La Consulta è costituita da:
a) 
due rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie (1) e delle associazioni delle unioni civili costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari (1);
b) 
un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di auto organizzazione che gestiscono servizi sanitari, sociali e educativi a favore delle famiglie e dei nuclei civili;
c) 
un rappresentante designato dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
d) 
tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
e) 
un esperto di problematiche familiari designato dalle Università piemontesi.
4. 
Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato.
5. 
Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.
6. 
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.
7. 
Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 18 
(Compiti del consultorio familiare)
1. 
L' articolo 3 della legge regionale del 9 luglio 1976, n. 39 è soppresso e sostituito dal seguente:
"
Art. 3. (Compiti del servizio)
1. L'attività consultoriale si configura come un servizio rivolto al singolo, alla coppia, alla famiglia, alle unioni civili nei suoi vari componenti, alle comunità locali, alle organizzazioni sociali ed è organizzato in modo da essere parte integrante delle prestazioni fornite dal gruppo di lavoro socio-sanitario del territorio di riferimento. Il servizio è gratuito per tutti i cittadini ed anche per gli stranieri, residenti o dimoranti nel territorio della Regione ed ha la finalità di. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
b) la promozione e il conseguimento di una equilibrata vita sessuale, sia dal punto di vista sanitario, psicologico e sociale per gli uomini e le donne al di là dei loro specifici orientamenti sessuali;
c) l'assistenza sociale e psicologica per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per la soluzione dei problemi del singolo, della coppia, e della famiglia naturale, adottiva o affidataria, anche in riferimento alla problematica minorile;
d) gli strumenti culturali, di informazione e di assistenza per la tutela psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, anche in rapporto ai fattori genetici ed alle cause di mutagenesi ed alla patologia infettiva;
e) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
f) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
g) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
h) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
i) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;
j) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
k) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
l) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;
m) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;
n) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale e alle differenti forme che essa può assumere, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
o) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dall'individuo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli individui;
p) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti;
q) la promozione di opportuni rapporti con l'Ufficio del Giudice tutelare, con il Tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.
2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalle leggi regionali.
"
Art. 19 
(Destinatari dei finanziamenti)
1. 
I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo successivo sono i Comuni, i Consorzi di Comuni anche a tal fine specifico costituiti e le AASSLL i quali, ognuno per le proprie competenze istituzionali, in collaborazione ed integrazione tra loro e con i soggetti del terzo settore (Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, ecc che operano nell'ambito delle problematiche previste dalla presente legge) e delle Associazioni di cui all'art. 16 presentano piani triennali articolati su programmi e progetti operativi annuali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. 
I piani triennali sono elaborati in relazione alle risorse finanziare previste nel triennio di attuazione del piano, i programmi ed i progetti operativi in relazione alle risorse finanziarie annuali effettivamente disponibili.
3. 
Le risorse finanziarie sono ripartite come determinato nel successivo comma 5 comma e comunicate, a livello di previsione ogni tre anni e annualmente a livello di disponibilità effettiva, ai soggetti interessati in tempo utile per la costruzione dei piani e la successiva definizione o revisione dei programmi e/o progetti operativi.
4. 
I piani, i programmi e i progetti di cui al comma precedente sono finanziati al 30 % dai soggetti proponenti e per il restante 70% con le risorse finanziarie previste dall'articolo successivo.
5. 
La ripartizione dei finanziamenti a livello territoriale è determinata dalla popolazione residente in ogni Comune o Consorzio di Comuni o Comunità montane e in ogni ASL opportunamente corretta da indici che tengano conto delle specifiche problematiche di rischio, debolezza, fragilità, povertà economica e relazionale e criticità - richiamate dagli articoli 5 comma 2; 6 comma 1 punti b,c,d,e; 7 comma 1; 8 comma 7, 12 comma 1, 13 - che insistono su particolari e specifiche comunità e territori piemontesi. Con norme regolamentari, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono:
a) 
individuate le modalità, i criteri di costruzione degli indici di correzione previsti;
b) 
definiti gli indici stessi;
c) 
determinati i tempi e le modalità della presentazione, del finanziamento e della rendicontazione dei piani triennali,e dei programmi o progetti annuali di cui al comma 1.
6. 
Nel caso uno o alcuni soggetti destinatari dei finanziamenti non presentino entro i tempi indicati dal regolamento di cui al comma precedente i piani triennali e i progetti/programmi operativi annuali, le risorse finanziarie ad essi destinate sono redistribuiti in modo proporzionale a favore dei soggetti che hanno presentato i piani e i programmi/progetti operativi.
Art. 20 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:
a) 
per il finanziamento degli interventi e delle azioni dell'azioni di cui all'articolo 7, è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 8.11.2000, n. 328;
b) 
al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 10 comma 2, 11, 12 e 13, si provvede con le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore e/o dal POR FSE 2007/2013, con particolare riferimento alle disposizioni relative a servizi sociali, tutela della salute, nonautosufficienza, politiche alloggiative, servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d'onore per una somma complessiva di 500.000.000;
c) 
per gli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16, è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 500.000,00 con imputazione nel bilancio di previsione 2012 nella UPB DB 19011 denominata "Politiche sociali e politiche per la famiglia¿." Cap. 179629R. Alla relativa copertura si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento della UPB DB 05001 (Cap. 116266R).
2. 
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.