Disegno di legge regionale n. 285 presentato il 31 luglio 2012
Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette.

Art. 1 
1. 
All' articolo 6, comma 2 bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, le parole: "In fase di prima attuazione", sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 1° luglio 2013".
2. 
Restano comunque immediatamente applicabili alle aree contigue di cui all' articolo 6, comma 2 bis della l.r. 19/2009 le disposizioni di cui ai commi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies dello stesso articolo e il comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009.
Art. 2 
(Tabellazione delle aree contigue)
1. 
Entro il 15 giugno del 2013 i soggetti gestori delle aree protette rendono riconoscibili i confini delle aree contigue con adeguata tabellazione posta in punti visibili.
Art. 3 
1. 
All' articolo 8 della l.r. 19/2009 è aggiunto, infine, il seguente comma:
" 9 bis. Le disposizioni di cui all' articolo 142, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si applicano alle aree protette classificate dall'articolo 5 della presente legge."
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