Proposta di legge regionale n. 284 presentata il 26 luglio 2012
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte).

Art. 1 
(Modifica del titolo della l.r. n. 11/2009)
1. 
Il titolo della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente: "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte".
Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza il patrimonio linguistico e culturale piemontese; in particolare, nei limiti delle proprie competenze, tutela e valorizza il piemontese, l'occitano, il franco-provenzale, il francese e il walser unitamente al provenzale e alle varianti lombardofone e liguri."
.
Art. 3 
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole: "l'uso delle lingue" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico".
2. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole: "e delle minoranze linguistiche" sono abrogate.
3. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009 è sostituita dalla seguente: "e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari pubblici e privati, della ricerca scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, favorendo anche la creazione di istituti, cattedre e corsi volti allo sviluppo e alla divulgazione di tale ricerca;".
4. 
Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole "nelle lingue minoritarie" sono sostituite dalle seguenti: "espressione del patrimonio linguistico e culturale".
5. 
Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole "e delle minoranze " sono abrogate.
Art. 4 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente:
" 2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7."
.
2. 
I commi 3 e 4 dell' articolo 3 della l.r. n. 11/2009 sono abrogati.
Art. 5 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 11/2009, le parole "nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1".
Art. 6 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009, le parole "della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono sostituite dalle seguenti: "dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte di cui all'articolo 1".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009, è inserito il seguente:
" 6. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per l'iscrizione al registro."
.
Art. 7 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009, le parole "della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono sostituite dalle seguenti: "dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte di cui all'articolo 1".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente:
" 2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La sua composizione è definita con apposito provvedimento della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, assicurando la più vasta rappresentanza nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1 e prevedendo altresì la presenza di esperti universitari in materie linguistiche, geografiche e storiche."
.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 le parole: ", all'atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente" sono sostituite dalle seguenti: "decade 180 giorni dopo il rinnovo del Consiglio regionale, pur rimanendo in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta".
5. 
Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 le parole: ", secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento" sono abrogate.
Art. 8 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n. 11/2009 le parole: "nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1".