Prime modifiche alla
legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione
legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO BURZI ANGELO EMILIO FILIPP CURSIO LUIGI MARINELLO MICHELE NEGRO GIOVANNI PENTENERO GIOVANNA PLACIDO ROBERTO TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Sostituzione dell'
articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione
legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 1.
1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all'articolo 62 dello Statuto e
della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali).
2. L'I.R.E.S. Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione.
Art. 2
(Sostituzione dell'
articolo 2 della l.r. 43/1991)
1.
L'
articolo 2 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 2.
1. L'I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.
2. L'I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli Enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all'
articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3
(Sostituzione dell'
articolo 3 della l.r. 43/1991)
1.
L'
articolo 3 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 3.
1. Sono compiti istituzionali dell'I.R.E.S Piemonte, in particolare:
a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;
b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo;
e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;
f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;
g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative.
Art. 4
(Inserimento dell'articolo 3bis nella
l.r. 43/1991)
1.
Dopo l'
articolo 3 della l.r. 43/1991, è inserito il seguente:
"
"
Art. 3 bis.
1. L'I.R.E.S. Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, svolge:
a) ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;
b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.
2. L'I.R.E.S Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui alla lettera a) del comma 1, promuove anche azioni informative sulla propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 35, punto 2,
della Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le convezioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore, di cui al comma 1 lettera a), possono prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni medesime.
4. In deroga a quanto previsto dall'
art. 37 della l.r. 8/1984, l'I.R.E.S. è esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette.
Art. 5
(Inserimento dell'articolo 3ter nella
della l.r. 43/1991)
1.
Dopo l'
articolo 3bis della l.r. 43/1991, è inserito il seguente:
"
"
Art. 3 ter.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dei compiti di cui agli articoli 3 e 3 bis, l'I.R.E.S. Piemonte organizza e svolge le proprie attività attraverso programmi di ricerca pluriennali ed annuali.
2. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio.
3. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento.
4. I programmi di cui al comma 1 comprendono anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, inerenti la funzione di controllo di cui all'articolo 71, comma 1 dello Statuto.
5. Le esigenze di cui al comma 4, sono trasmesse all'I.R.E.S Piemonte dalla Giunta regionale, secondo le richieste del Consiglio regionale in base alle indicazioni della Commissione consiliare competente e del Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle politiche di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.
6. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione i programmi pluriennali e annuali predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S. Piemonte, almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo considerato in ciascun atto.
7. Il Consiglio regionale approva i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto.
Art. 6
(Sostituzione dell'
articolo 8 della l.r. 43/1991)
1.
L'
articolo 8 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 8.
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui al comma 6 dell'articolo 3 ter da parte della Giunta regionale, i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;
b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal Capo IV;
c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all'articolo 2, comma 3;
d) nomina il direttore;
e) nomina i componenti del Comitato scientifico;
f) può nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;
g) adotta, ai sensi dell'
articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) i provvedimenti organizzativi di definizione della struttura e di modifica della dotazione organica da sottoporre all'approvazione della Giunta, che informa il Consiglio regionale;
h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 26;
i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del direttore;
j) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
k) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
Art. 7
(Sostituzione dell'
articolo 26 della l.r. 43/1991)
1.
L'
articolo 26 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 26.
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera k), all'emanazione di un regolamento dell'Istituto che disciplina:
a) l'azione amministrativa e la gestione contabile;
b) le procedure relative alla predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di ricerca, di cui all'art. 3 ter;
c) le modalità e i criteri di affidamento dell'incarico di direttore;
d) le modalità e i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
e) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 20 e 21 di questa legge.
2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 49 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7. (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), trasmette alla Giunta e al Consiglio, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulle attività svolte dall'Istituto corredata dai relativi costi.
Art. 8
(Sostituzione dell'
articolo 27 della l.r. 43/1991)
1.
L'
articolo 27 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 27.
1. Fatto salvo quanto previsto per i programmi pluriennali ed annuali di ricerca di cui all'articolo 3 ter, il Consiglio regionale approva, entro 60 giorni dal ricevimento:
a) il regolamento dell'Istituto, e le sue eventuali modificazioni;
b) le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico.
2. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S. Piemonte adegua il Regolamento di cui all'
articolo 26 della l.r. 43/1991 e predispone un nuovo programma pluriennale secondo quanto previsto dall'articolo 3 ter della stessa legge.