Disegno di legge regionale n. 281 presentato il 24 luglio 2012
Modifiche alle leggi regionali 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 1 
1. 
L' articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:
"
Art. 17. (Formazione professionale)
1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.
3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. L'operatore in attività del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore.
5. La Giunta individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacità manageriali degli operatori in attività nel settore merceologico anche non alimentare, nonché a migliorare la competitività dell'impresa e il servizio reso al consumatore.
6. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.
7. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.
8. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
9. Presso ciascuna CCIAA è costituita da un'apposita commissione d'esame, composta da:
a) un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, designato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente;
c) un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;
d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.
10. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.
11. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.
"
Art. 2 
(Integrazioni dell' articolo 19 della l.r. 28/1999)
1. 
Dopo il comma 3-quater dell'articolo 22 della l.r. 28/1999, come aggiunto dall' articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio) è aggiunto, infine, il seguente:
" 3 quinquies. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 17 si applica la disposizione di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38."
.
Art. 3 
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è soppressa.
Art. 4 
(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 38/2006,)
1. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 38/2006, è inserito il seguente:
"
Art. 16 bis. (Sospensione dell'autorizzazione).
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5 comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
"
Art. 5 
(Integrazioni dell' articolo 22 della l.r. 38/2006)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/2006 è inserito il seguente:
" 1 bis. La riqualificazione degli operatori in attività costituisce requisito indispensabile per ottenere il Marchio regionale di qualità di cui all'articolo 23. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale."
.