Proposta di legge regionale n. 279 presentata il 12 luglio 2012
Norme per l'elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e per il limite dei mandati dei Consiglieri regionali.
Primo firmatario

PONSO TULLIO

Sommario:      

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, uguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. 
I consiglieri regionali rappresentano la Regione senza vincolo di mandato.
4. 
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), e loro successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2 
(Elettorato attivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
Art. 3 
(Elettorato passivo)
1. 
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. 
Fino a quando la Regione non provvede, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Limite dei mandati)
1. 
Nessuno può far parte del Consiglio regionale per più di due mandati interi, anche non consecutivi.
Art. 5 
(Composizione del Consiglio regionale e assegnazione dei seggi)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. 
I cinquanta seggi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base di un sistema proporzionale con premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze. Sono attribuiti prima i seggi alle coalizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, lettere f) e g), e successivamente ripartiti tra i gruppi di liste collegate all'interno di ogni singola coalizione e tra le liste provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 4, lettera h), 5, 6 e 7.
Art. 6 
(Durata in carica)
1. 
La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita, ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione), in cinque anni, salvo i casi di cessazione anticipata. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell'elezione.
2. 
I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri di quello uscente, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto.
Art. 7 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle province in cui è suddiviso il territorio regionale.
2. 
La ripartizione dei cinquanta seggi di cui all'articolo 5, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Titolo II. 
PROCEDIMENTO ELETTORALE
Art. 8 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra la seconda domenica precedente e la sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, a esclusione di quello di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. 
Se le elezioni di cui al comma 1 hanno luogo nello stesso anno di svolgimento delle consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, dei consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché delle elezioni del Parlamento europeo, esse, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, si svolgono, ove possibile, nella stessa data.
3. 
Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni e indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale, nonché il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. Il decreto stabilisce, altresì, la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. 
Il decreto è comunicato immediatamente:
a) 
ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) 
al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) 
ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
Art. 9 
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)
1. 
Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 108/1968.
Art. 10 
(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. 
È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. 
È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni non formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali.
5. 
Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore a un terzo.
6. 
In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
7. 
Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 11 
(Presentazione delle liste di candidati)
1. 
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale sono presentate ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. 
Le liste dei candidati sono presentate e sottoscritte, a pena di inammissibilità:
a) 
da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
b) 
da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.
3. 
La presentazione delle liste dei candidati non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte.
4. 
La firma degli elettori di cui al comma 2 è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
5. 
Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
6. 
Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni assicurano agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.
7. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
8. 
I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
9. 
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.
10. 
Alla lista dei candidati sono allegati:
a) 
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma del comma 4. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità social
c) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) 
l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) 
l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
3) 
l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.
11. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene:
a) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 4. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) 
a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
2) 
a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.
Art. 12 
(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)
1. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1.
2. 
Alla dichiarazione di presentazione della candidatura sono allegati:
a) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 11, comma 4. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
b) 
il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
c) 
un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 11, comma 10, lettera d).
3. 
La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta contiene inoltre:
a) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali, nonché l'indicazione di tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
Art. 13 
(Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) 
verifica se le liste sono state presentate nei termini di cui all'articolo 11, comma 1, se sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito dall'articolo 11, comma 2, ovvero se sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, se comprendono un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto, e se rispettano la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, e se contengono la dichiarazione di collegamento ai sensi dell'articolo 11, comma 11, lettera a); esclude le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;
b) 
contesta il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10, lettere b) e c), cancellando dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 o per i quali manca la prescritta accettazione;
c) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto e che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni;
d) 
cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) 
corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), e d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 11, comma 8, dei candidati di ogni lista;
f) 
ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d);
2. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. 
Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 5, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro il giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 14 
(Esame e ammissione delle liste da parte dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale nelle dodici ore successive, sentiti i delegati di lista, cancella le candidature alla carica di consigliere eccedenti il limite stabilito dall'articolo 11, comma 9, partendo dalla lista presentata per ultima e rinvia ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali le liste così modificate.
2. 
L'Ufficio centrale regionale nelle dodici ore successive al ricevimento delle liste dei candidati:
a) 
elimina le liste provinciali presentate in meno di tre circoscrizioni elettorali;
b) 
ricusa i contrassegni presentati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d).
3. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2.
4. 
L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alle ore nove del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante.
5. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati di lista e agli uffici centrali circoscrizionali.
6. 
Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale, i delegati di lista possono presentare opposizione entro ventiquattro ore dalla comunicazione.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro i due giorni successivi e le relative decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 15 
(Esame e ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)
1. 
L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:
a) 
elimina le candidature presentate oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 1;
b) 
contesta il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), eliminando i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990;
c) 
elimina i candidati che non hanno compiuto o non compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni;
d) 
elimina le candidature che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), nonché quelle per le quali è venuto meno, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 13, il collegamento minimo con almeno un gruppo di liste ammesse in non meno di tre circoscrizioni elettorali;
e) 
ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);
2. 
La mancata ammissione di un candidato Presidente comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste collegati che lo hanno presentato.
3. 
I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
4. 
L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati e agli uffici centrali circoscrizionali.
5. 
Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide entro il giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 16 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 13, comma 5, e, se è stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende, inoltre, il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui agli articoli 14, commi 5 e 6, e 15, comma 5. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:
a) 
dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, è venuto meno il collegamento di cui all'articolo 11, comma 11, lettera a);
b) 
assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 11, comma 11, lettera b), appositamente convocati;
c) 
determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) 
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) 
procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste definitive dei candidati e i relativi contrassegni, conformante all'ordine conseguente al sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione;
f) 
invia alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio, per la stampa delle schede.
Art. 17 
(Scheda elettorale)
1. 
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. 
In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e il cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. 
La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
5. 
Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A della legge.
Art. 18 
(Modalità di votazione)
1. 
Ciascun elettore può votare, alternativamente:
a) 
per un candidato alla carica di Presidente;
b) 
per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegato;
c) 
per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta.
2. 
L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
3. 
Se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
4. 
Se l'elettore esprime il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido solo il voto per il candidato Presidente e nulli i voti alle liste. Se l'elettore esprime il proprio voto solo a favore di una lista, il voto si intende attribuito anche al candidato Presidente a essa collegato.
Art. 19 
(Norme speciali per gli elettori)
1. 
Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. 
Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. 
Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del d.P.R. 570/1960 e dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell' articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).
4. 
Alle elezioni regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
Art. 20 
(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)
1. 
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. 
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. 
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni di cui comma 1.
Art. 21 
(Elezione del Presidente della Regione)
1. 
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Art. 22 
(Clausola di sbarramento)
1. 
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che hanno ottenuto meno del 4 per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 2 per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Art. 23 
(Premio di maggioranza e garanzia delle minoranze)
1. 
Alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale sono assegnati almeno trenta seggi e almeno quindici seggi sono assegnati a tutte le altre coalizioni.
Art. 24 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
2. 
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. 
Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) 
determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) 
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
d) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
e) 
divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
f) 
comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
b) 
determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
c) 
esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non hanno ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 22 e, conseguentemente, i gruppi di liste a esse collegate;
d) 
stabilisce quale coalizione regionale ha la maggior cifra elettorale regionale. Ai sensi dell'articolo 21, il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta e a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
e) 
stabilisce quale coalizione regionale ha ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);
f) 
divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) 
sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione regionale. assegnando comunque almeno trenta seggi alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale e almeno quindici seggi a tutte le altre coalizioni, se tali quote non risultano già raggiunte o superate con le operazioni di cui al periodo precedente;
h) 
procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, e assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non hanno conseguito seggi a quoziente intero.
5. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale e assegna a ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
b) 
moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a) e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non ha conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
6. 
Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati a ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) 
dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Se a seguito delle predette operazioni non vengono ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) 
individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Se tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione sono stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
7. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente a ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).
8. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Titolo III. 
CONVALIDA DEGLI ELETTI
Art. 25 
(Convalida degli eletti)
1. 
Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida dell'elezione dei propri componenti, compreso il Presidente della Giunta.
2. 
La convalida avviene non prima di quindici giorni quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. 
In sede di convalida, il Consiglio regionale esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, se sussiste qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione dell'interessato provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. 
La deliberazione è depositata, il giorno successivo, nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione è stata annullata.
5. 
Il Consiglio regionale non può annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 26 
(Surrogazioni)
1. 
Ogni seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
2. 
Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 6, lettera b), e 3, lettera c).
Art. 27 
(Supplenza)
1. 
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4 bis, della legge 55/1990, introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 26.
2. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 26.
Titolo IV. 
NORME FINALI
Art. 28 
(Spese)
1. 
Competono alla Regione le spese relative alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, incluse le spettanze dei membri degli uffici elettorali.
2. 
Gli oneri connessi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque conseguenti all'applicazione della legge, ma non direttamente a carico dell'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e successivamente rimborsati dalla Regione sulla base di un comprovato rendiconto presentato entro il termine massimo di tre mesi dalla data delle elezioni.
Art. 29 
(Disposizioni finali)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. 
Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
Art. 30 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali).

Allegato A. 

 

Descrizione della scheda elettorale

 

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima e la terza parte contengono gli spazi necessari per riprodurre i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, disposti iniziando da sinistra, verticalmente e in misura omogenea e racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con accanto, a destra, il relativo contrassegno.

Quanto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e a eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.