Proposta di legge regionale n. 278 presentata il 12 luglio 2012
Riordino del sistema informativo regionale.

Capo I. 
GENERALITÀ
Art. 1 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione, ottemperando a quanto disposto dalla legislazione nazionale in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ( Decreto Legislativo 82 del 2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale") e tenendo conto delle funzioni legislative attribuite alle Regioni dall' articolo 117 della Costituzionenonché in ottemperanza ai principi fondamentali del proprio Statuto ed in coerenza con le normative comunitarie e nazionali nella materia, con la presente legge riordina il sistema informativo regionale (SIRe), così come definito ai sensi delle LL. RR. 48/1975 e 13/1978.
2. 
La Regione con la presente legge, coerentemente anche al ruolo attribuitole di recente dal D. Lgs. 82/2005 (art. 14) e nel rispetto delle competenze proprie dello Stato intende:
a) 
favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione e di condivisione nonché di massima diffusione dell'informatizzazione pubblica;
b) 
promuovere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di assicurare, di concerto con il sistema degli enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.
3. 
Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno diritto all'accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. 
La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni in una logica di perseguimento della maggiore efficienza del sistema degli Enti pubblici.
Art. 2 
(Sistema Informativo Regionale)
1. 
Il Sistema Informativo Regionale è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare dal complesso delle basi dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive della Regione, degli Enti e delle Agenzie Regionali, ivi compresi i soggetti del Sistema Sanitario Regionale, e, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle autonomie e delle competenze di ogni Ente, di tutti gli altri soggetti della PA piemontese.
2. 
L'adesione al Sistema Informativo Regionale si esplica tramite la partecipazione al suo soggetto attuatore.
3. 
Il Sistema Informativo Regionale:
a) 
è un sistema informativo dotato di una struttura unitaria dei servizi in rete e di flussi informativi ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità e integrazione, inteso come patrimonio comune di conoscenze, di relazioni e di integrità dei dati e delle infrastrutture;
b) 
è un sistema distribuito che riconosce la necessità del collegamento e della condivisione di dati e procedure tra tutti gli enti che ne fanno parte, rispetto alle procedure interne al singolo ente che concorrono a fare sistema con il resto della PA;
c) 
è implementato da enti diversi e autonomi per conciliare l'unicità del patrimonio/sistema informativo con la molteplicità e l'autonomia di scelta dei singoli enti, riconoscendo la complessità del sistema e l'importanza di una partecipazione attiva di tutti gli enti al sistema complessivo, alla sua progettazione, realizzazione e gestione;
d) 
valorizza il patrimonio informativo degli enti, garantendone l'integrità, la sicurezza informatica, la qualità in termini di tempestività e di affidabilità, aderenza, completezza, nonché il collegamento e l'interoperabilità per aumentarne il valore.
4. 
Il Sistema Informativo Regionale persegue i seguenti obiettivi:
a) 
lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
b) 
la semplificazione, con conseguente miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio;
c) 
la promozione del la partecipazione dei cittadini al processo democratico facilitando l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi;
d) 
lo sviluppo economico del territorio favorendo la competitività dei soggetti economici territoriali;
e) 
lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio, realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del territorio digitale;
f) 
la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative ICT da parte delle amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle funzioni istituzionali e nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese;
g) 
il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT, rendendo più efficienti i servizi erogati;
h) 
la competitività e la trasparenza del mercato, perseguendo il principio del pluralismo informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche;
i) 
il riuso del delle soluzioni organizzative e del software delle Pubbliche Amministrazioni.
Art. 3 
(Soggetto attuatore)
1. 
La realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 avverrà nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) , del Decreto Legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e del Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" nonché in linea con i principi già espressi nella Legge regionale 9/2009 "Norme in materia di pluralismo informatico" e della Legge 24/2011 in materia di "open data".
2. 
Il soggetto attuatore e gestore del Sistema Informativo Regionale è il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI Piemonte) di cui alla L. R. 48/1975. Il Consorzio provvede all'attuazione ed alla gestione del Sistema Informativo Regionale in ottemperanza ai principi della presente Legge e secondo le modalità descritte nella L. R. 13/1978.
3. 
A tal fine il CSI Piemonte, in qualità di ente di natura strumentale della pubblica amministrazione piemontese in materia di ICT, in coerenza con le finalità previste dal suo Statuto, esercita le seguenti funzioni:
a) 
supporto strategico per l'attuazione di politiche pubbliche volte allo sviluppo della società dell'Informazione favorendo l'utilizzo e la diffusione tra le Pubbliche Amministrazioni delle nuove tecnologie nonché il collegamento con i livelli di governo nazionali e comunitari tramite il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale di progetti nazionali e sovranazionali per: produrre e diffondere conoscenza; produrre innovazione attraverso la ricerca; favorire il processo di semplificazione nei rapporti con cittadini e imprese;
b) 
ruolo centrale nel campo della ricerca e dell'innovazione di processo, oltre che tecnologica, in forte collegamento col mondo accademico, gli altri soggetti pubblici nel settore e il comparto produttivo ICT piemontese;
c) 
funzione di system integrator, di organizzatore della domanda di hardware, software e servizi e di collegamento e intermediazione fra la PA piemontese ed il mercato;
d) 
promozione della realizzazione di nuove applicazioni informatiche capaci di soddisfare le esigenze di più amministrazioni, favorire la diffusione di modelli open source, il riuso delle applicazioni informatiche, in termini di miglioramento dell'efficienza operativa e di economicità dell'azione della pubblica amministrazione stessa;
e) 
realizzazione, gestione e manutenzione di una piattaforma telematica e tecnologica scalabile e integrata per la pubblica amministrazione regionale, che assicuri nel tempo modularità nella crescita, interoperabilità e convergenza tecnologica tale da favorire una gestione e conduzione sostenibile, ed efficiente a costi compatibili con il quadro di finanza pubblica regionale e nazionale.
4. 
La Regione promuove la revisione delle partecipazioni nelle altre strutture operanti nel settore dell'ICT, di concerto c on gli altri enti partecipanti, al fine, ove si configuri l'interesse, di trasferire tutte le attività attualmente affidate a tali strutture al CSI Piemonte in quanto soggetto attuatore e gestore del Sistema Informativo Regionale.
Capo II. 
RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE ATTUATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 4 
(Partecipazione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione CSI Piemonte)
1. 
L' articolo 2, comma 1, della legge regionale del 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione) è così modificato:
"
1. Oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino, possono partecipare al Consorzio:
a) Gli Enti e le Agenzie Regionali, inclusi i soggetti appartenenti al Sistema Sanitario Regionale del Piemonte;
b) gli Enti locali e territoriali nonché loro forme associative e/o consortili;
c) ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte;
d) altri Enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.
"
Art. 5 
(Obiettivi del Sistema Informativo Regionale)
1. 
L' articolo 3, comma 3, della l.r. 48/1975 è così modificato:
"
1. Compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale, secondo i seguenti principi, inseriti nel quadro della politica regionale di programmazione:
a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire attraverso la promozione dell'interoperabilità tecnica ed operativa dei consorziati;
b) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche in attuazione anche di quanto stabilito dalla L. R. 24/2011 in materia di open data;
c) rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali , nonché in materia di legittima titolarità dei dati e di tutela del diritto d'autore;
d) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di marchiatura elettronica e criptazione;
e) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
f) diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici nel rispetto della normativa vigente in materia e sua evoluzione;
g) diffusione di procedure telematiche relative all'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali;
h) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale, ai sensi della L. R. 8/2009, di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.
2. A tali fini il Consorzio opera garantendo agli enti e organizzazioni consorziati lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; facilita l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale.
3. La Regione, tramite il Consorzio, promuove lo sviluppo delle aziende locali del settore ICT favorendo l'accesso alla conoscenza da parte delle imprese, il riuso e la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate, l'aggregazione e l'incontro della domanda ICT della Pubblica Amministrazione e dell'offerta del sistema delle imprese piemontesi, favorendo la crescita del mercato locale ICT, consentendo l'utilizzo da parte anche di soggetti privati delle infrastrutture regionali sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.
"
Art. 6 
(Governance del CSI)
1. 
Dopo l' articolo 4 della l.r. 48/1975 è aggiunto il seguente:
"
Art. 4 bis.
1. Nel rispetto dell'autonomia statutaria del CSI Piemonte, la Regione promuove la definizione di una forma di governance del Consorzio tale da garantire una rappresentanza degli Enti consorziati proporzionata, in primis, ai servizi richiesti e all'apporto economico nonchè alla realizzazione del Sistema Informativo Regionale.
2. La Regione si impegna altresì a garantire un adeguato livello di rappresentanza agli Enti consorziati di minori dimensioni, al fine di assicurare l'equilibrata partecipazione degli stessi in ambito consortile.
"
Art. 7 
(Affidamenti e copertura finanziaria)
1. 
Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione) sono sostituiti dal seguente:
"
Art. 5.
1. La Regione e gli Enti e le Agenzie Regionali, inclusi i soggetti del Servizio Sanitario Regionale, affidano al CSI, nella sua qualità di ente strumentale, tutte le attività relative a progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale, nonché, ai sensi della L. R. 43/1977 e della legislazione concernente le strutture regionali, ogni attività di studio e di elaborazione nell'ambito di attività del Consorzio.
2. Gli Enti del Sistema Regionale assicurano la copertura finanziaria nelle seguenti misure:
a) per la totalità dei costi, per quanto concerne le attività, le elaborazioni e gli studi commissionati, affidati al Consorzio;
b) commisurata ai costi sostenuti in ordine ad altre elaborazioni e studi inerenti all'ambito di attività del Consorzio.
3. Gli organi del Consorzio possono rinunciare all'affidamento di cui al comma 1 soltanto con provvedimento motivato.
4. Per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale, il Consorzio fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni necessari alla realizzazione dei servizi stessi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri:
a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;
b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;
c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.
5. Il Consorzio, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per i soggetti del Sistema Informativo Regionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.
"
Art. 8 
(Promozione del sistema delle imprese ICT del Piemonte)
1. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 13/1978 è aggiunto il seguente:
"
Art. 9 bis.
1. La Regione, tramite il Consorzio, promuove lo sviluppo delle aziende del comparto ICT piemontese.
2. A tal fine il Consorzio opera secondo le seguenti linee guida:
a) diffusione della conoscenza tramite attività di formazione e di condivisione di buone pratiche;
b) Diffusione e sostegno al riuso di soluzioni tecnologiche avanzate e condivise, preferibilmente a codice sorgente aperto, che favoriscano l'accesso delle imprese ICT piemontesi al mercato;
c) nei limiti della legislazione vigente, impulso all'utilizzazione dei dati pubblici, secondo i principi degli
"