Modifiche alla
legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO GARIGLIO DAVIDE LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA RONZANI GIANNI WILMER TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Modifica all'articolo 17 della legge regionale marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte))
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 (Consiglio regionale)
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
.
" 1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri."
Art. 2
(Modifica all'articolo 50 della legge regionale marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte))
1.
Il comma 5 dell'articolo 50 (Elezione del Presidente della Giunta regionale)
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
.
" 5. I componenti della Giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale in misura non superiore al venticinque per cento del totale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale."
Art. 3
(Modifica all'articolo 55 della legge regionale marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte))
1.
Il comma 1 dell'articolo 55 (Organizzazione della Giunta regionale)
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
.
" 1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente."