Proposta di legge regionale n. 274 presentata il 04 luglio 2012
Disciplina delle forme associative in materia di Enti locali.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate fra Enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati.
2. 
La Regione eroga incentivi finanziari ed assicura il necessario supporto tecnico e giuridico alla progettazione ed al funzionamento delle forme associative.
3. 
La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni.
Capo II. 
ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
Art. 2 
(Associazioni intercomunali)
1. 
La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni.
2. 
Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
3. 
Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. 
Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:
a) 
gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
b) 
le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità d'esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
c) 
i rapporti finanziari tra gli Enti aderenti.
5. 
Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'Associazione.
Capo III. 
PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE
Art. 3 
(Contenuti del programma)
1. 
Il programma dì riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 10:
a) 
effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali. Costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni nonché delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;
b) 
individua le fusioni, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali;
c) 
specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali.
Art. 4 
(Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma)
1. 
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9.
2. 
Il programma di riordino territoriale è adottato con delibera della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1.
3. 
Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
4. 
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.
Capo IV. 
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE
Art. 5 
(Destinatari degli incentivi)
1. 
La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico e giuridico alle Unioni comunali , alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri Comuni.
Art. 6 
(Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali)
1. 
I Programmi ed i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli Enti locali.
Art. 7 
(Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associate)
1. 
Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione stessa.
2. 
Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali . Non è corrisposto alcun contributo alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione.
3. 
Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni , secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. 
Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che, comunque, implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione o nell'Associazione.
5. 
In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
6. 
I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, là dove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
7. 
La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
Art. 8 
(Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni)
1. 
Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo che:
a) 
il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) 
il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni ed abbia durata decennale.;
c) 
Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'articolo 7.
Art. 9 
(Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli Enti locali)
1. 
Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali.
2. 
Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali.
3. 
Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative fra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico e giuridico a piccoli Comuni e forme associative.
4. 
la partecipazione alle sedute ai componenti del Comitato non è dovuto alcun gettone di presenza.
Art. 10 
(Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra comunale)
1. 
Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica e giuridica per l'impostazione delle questioni istituzionali e per l'elaborazione dei relativi atti ed eroga agli Enti locali, che abbiano specificatamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
Capo V. 
AREA METROPOLITANA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 11 
(Area metropolitana)
1. 
Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Torino, delimitata ai sensi delle vigenti disposizioni, la Regione, previa intesa con gli Enti locali interessati, può definire nell'ambito del programma di riordino territoriale, interventi per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all' articolo 24 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. 
L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli Enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Art. 12 
(Altri livelli di gestione associata sovra comunale)
1. 
Le Unioni ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono, inoltre, essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo od istituzione di livello sovracomunale.
2. 
L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari istituiti ai sensi dell' articolo 21 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 13 
(Primo programma di riordino territoriale)
1. 
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione del programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 14 
(Norma finanziaria)
1. 
Le risorse finanziarie di cui alla presente legge sono contenute nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) che finanziano:
a) 
l' art. 24 della L.R. 28 febbraio 2000 n.16 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare";
b) 
l' articolo 10 della L.R. 29 giugno 2007 n.15 "Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte";
c) 
l' articolo 15 della L.R. 2 dicembre 1992 n.51 "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali";
d) 
l' articolo 34 della L.R. 21 marzo 1984 n.18 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici".
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001 n.7 ("Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n.2 ("Legge finanziaria per l'anno 2003").