Disegno di legge regionale n. 273 presentato il 02 luglio 2012
Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali).

Art. 1 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), come modificato dall' articolo 61 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "Detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000.", sono soppresse.
2. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 18/1994, le parole: "Finpiemonte S.p.A.", sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto gestore".
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 16 della l.r. 18/1994)
1. 
L' articolo 16 della l.r. 18/1994, è sostituito dal seguente:
"
Art. 16. (Finanziamenti a tasso agevolato)
1. La Giunta regionale può concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato con il concorso delle banche convenzionate.
2. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale, approva con propria deliberazione, il programma degli interventi.
3. La Giunta regionale stabilisce con il programma degli interventi:
a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento;
e) i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei finanziamenti agevolati.
4. La Giunta regionale può, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 2.
5. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo di rotazione. La gestione del fondo è affidata, con apposito contratto, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
"
Art. 3 
(Sostituzione dell' articolo 25 della l.r. 18/1994)
1. 
L' articolo 25 della l.r. 18/1994, è sostituito dal seguente:
"
Art. 25. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
a) per l'esercizio finanziario 2012 con i fondi stanziati nell'unità previsionale di base UPB DB19042;
b) per il biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
"