Proposta di legge regionale n. 272 presentata il 29 giugno 2012
Divieto di terzo mandato alla carica di Presidente della Giunta regionale in applicazione della Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione).

Art. 1 
(Divieto di terzo mandato)
1. 
In attuazione dell' articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione) non รจ immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale il Presidente uscente che abbia ricoperto il mandato per due volte consecutive mediante elezioni a suffragio universale e diretto.