Divieto di terzo mandato alla carica di Presidente della Giunta regionale in applicazione
della Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'
articolo 122, primo comma, della Costituzione).
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA RONZANI GIANNI WILMER TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Divieto di terzo mandato)
1.
In attuazione dell'
articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'
articolo 122, primo comma, della Costituzione) non รจ immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale il Presidente uscente che abbia ricoperto il mandato per due volte consecutive mediante elezioni a suffragio universale e diretto.