Modifiche alla
legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO GARIGLIO DAVIDE LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA RONZANI GIANNI WILMER TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Modifica all'
articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14)
1.
Dopo la
lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è inserita la seguente:
.
" e bis) albergo diffuso: albergo costituito da unità ricettive dislocate in uno o più stabili separati, caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile di vari servizi, tra i quali l'ufficio di ricevimento e la sala ad uso comune."
Art. 2
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella
l.r. n. 14/1995)
1.
Dopo l'
articolo 6 della l.r. n. 14/1995 è inserito il seguente:
"
"
Art. 6 bis. (Finalità e requisiti dell'albergo diffuso)
1. La Regione Piemonte disciplina l'esercizio della tipologia alberghiera denominata
2.
La tipologia alberghiera di cui al comma 1 può articolarsi in:
a)
unità costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno con servizio autonomo di cucina e bagno privato;
b)
unità minime costituite da singole camere con dotazione di bagno privato.
3.
La tipologia alberghiera di cui al comma 1 può essere ubicata:
a)
nei comuni montani e collinari;
b)
nei centri abitati dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
c)
nei centri storici aventi meno di 1.000 residenti e appartenenti a comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
4.
Le unità ricettive non possono distare più di 3 chilometri dallo stabile in cui sono ubicati i servizi principali.
5.
La tipologia alberghiera di cui al comma 1 è classificata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, secondo canoni autonomi rispetto a quelli previsti all'articolo 3, in base alle attrezzature ed ai servizi offerti.".