Proposta di legge regionale n. 270 presentata il 20 giugno 2012
Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).

Art. 1 
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è inserita la seguente:
" e bis) albergo diffuso: albergo costituito da unità ricettive dislocate in uno o più stabili separati, caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile di vari servizi, tra i quali l'ufficio di ricevimento e la sala ad uso comune."
.
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. n. 14/1995)
1. 
Dopo l' articolo 6 della l.r. n. 14/1995 è inserito il seguente:
"
Art. 6 bis. (Finalità e requisiti dell'albergo diffuso)
1. La Regione Piemonte disciplina l'esercizio della tipologia alberghiera denominata
"
2. 
La tipologia alberghiera di cui al comma 1 può articolarsi in:
a) 
unità costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno con servizio autonomo di cucina e bagno privato;
b) 
unità minime costituite da singole camere con dotazione di bagno privato.
3. 
La tipologia alberghiera di cui al comma 1 può essere ubicata:
a) 
nei comuni montani e collinari;
b) 
nei centri abitati dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
c) 
nei centri storici aventi meno di 1.000 residenti e appartenenti a comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
4. 
Le unità ricettive non possono distare più di 3 chilometri dallo stabile in cui sono ubicati i servizi principali.
5. 
La tipologia alberghiera di cui al comma 1 è classificata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, secondo canoni autonomi rispetto a quelli previsti all'articolo 3, in base alle attrezzature ed ai servizi offerti.".