Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO GARIGLIO DAVIDE LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MOTTA ANGELA PENTENERO GIOVANNA PLACIDO ROBERTO RONZANI GIANNI WILMER TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
Ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto della Regione è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), al fine di contribuire alla elaborazione della programmazione economica ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale regionali.
2.
Il CREL, con sede presso Il Consiglio regionale, è organo permanente di confronto tra le parti sociali, nonchè di consultazione della Giunta e del Consiglio regionale sui problemi dell'economia e del lavoro in Piemonte.
Art. 2
(Nomina, composizione e durata)
1.
Il CREL, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dai seguenti membri:
a)
il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato;
b)
l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali in relazione alle deleghe di competenza;
c)
un esperto designato dalla Giunta regionale, scelto sulla base della presentazione di un curriculum attestante le specifiche competenze professionali in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
d)
un esperto designato dal Consiglio regionale, scelto tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
e)
tre rappresentanti designati rispettivamente, uno dal Politecnico di Torino, uno dall'Università degli studi di Torino, uno dall'Università del Piemonte Orientale;
f)
due rappresentanti designati da Unioncamere Piemonte;
g)
sei rappresentanti designati rispettivamente, due da Confindustria Piemonte, uno da Federapi Piemonte e tre dalle Confederazioni artigiane;
h)
sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale e firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali Del Lavoro (CCNL);
i)
due rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo, comparativamente più rappresentative a livello regionale;
j)
tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
k)
un rappresentante designato dall'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
l)
un rappresentante designato dalla Compagnia di San Paolo;
m)
due rappresentanti delle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
n)
un rappresentante del sistema creditizio locale designato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
o)
tre rappresentanti del Terzo settore designati dal Consiglio regionale.
2.
Il CREL dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è rinnovato entro centoventi giorni dalla prima seduta del medesimo. In mancanza di espresso provvedimento di rinnovo, i componenti rimangono in carica sino alla scadenza del suddetto termine.
Art. 3
(Attribuzioni del CREL)
1.
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 87 dello Statuto, il CREL è organo di consulenza, della Giunta e del Consiglio regionale, in materia di politica economica e finanziaria, bilancio e programmazione, sviluppo economico-sociale, mercato del lavoro e occupazione.
2.
Nell'ambito delle materie indicate al comma 1, il CREL di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale:
a)
esprime valutazioni e proposte sui più importanti atti di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
b)
esprime valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
c)
valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonché l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
d)
contribuisce, con valutazioni ed osservazioni, all'elaborazione della legislazione che riguarda indirizzi di politica economica e sociale.
3.
Il CREL inoltre:
a)
mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
b)
elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
Art. 4
(Organizzazione e funzionamento)
1.
L'elezione del Presidente, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CREL e le ipotesi di decadenza sono disciplinate da regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 5
(Incompatibilità e sostituzioni dei componenti)
1.
La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, di consigliere e assessore provinciale, di sindaco e di consigliere e assessore comunale, nonché di titolare di rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione.
2.
La sostituzione di uno o più componenti avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'ente o organismo interessato.
Art. 6
(Rimborsi)
1.
La partecipazione dei componenti alle sedute del CREL è gratuita.
2.
Ai componenti residenti in un comune diverso da quello sede del Consiglio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'
articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).
Art. 7
(Termini ed effetti dei pareri)
1.
Il CREL esprime il parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi di cui all'articolo 3 comma 2. Tale termine è prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni, decorsi i quali l'organo richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2.
Nel caso in cui il parere del CREL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.
3.
Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono i pareri sono inviati al CREL prima dell'adozione definitiva.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il biennio 2010-2011 stimato in 10.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 (Risorse finanziarie Spese per il Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 9
(Norma transitoria)
1.
In prima applicazione, il CREL è costituito entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
Art. 10
(Modifiche e abrogazioni)
1.
Nella rubrica dell'
articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) le parole "del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e" sono soppresse.
2.
Al
comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 43/1994 le parole "l'istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ed attraverso" sono soppresse.
3.
Il
comma 2 dell'articolo 20 della l.r. n. 43/1994 è abrogato.
4.
Gli articoli 21, 22 e 23
della l.r. n. 43/1994 sono abrogati.