Proposta di legge regionale n. 27 presentata il 22 giugno 2010
Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto della Regione è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), al fine di contribuire alla elaborazione della programmazione economica ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale regionali.
2. 
Il CREL, con sede presso Il Consiglio regionale, è organo permanente di confronto tra le parti sociali, nonchè di consultazione della Giunta e del Consiglio regionale sui problemi dell'economia e del lavoro in Piemonte.
Art. 2 
(Nomina, composizione e durata)
1. 
Il CREL, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dai seguenti membri:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato;
b) 
l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali in relazione alle deleghe di competenza;
c) 
un esperto designato dalla Giunta regionale, scelto sulla base della presentazione di un curriculum attestante le specifiche competenze professionali in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
d) 
un esperto designato dal Consiglio regionale, scelto tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
e) 
tre rappresentanti designati rispettivamente, uno dal Politecnico di Torino, uno dall'Università degli studi di Torino, uno dall'Università del Piemonte Orientale;
f) 
due rappresentanti designati da Unioncamere Piemonte;
g) 
sei rappresentanti designati rispettivamente, due da Confindustria Piemonte, uno da Federapi Piemonte e tre dalle Confederazioni artigiane;
h) 
sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale e firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali Del Lavoro (CCNL);
i) 
due rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo, comparativamente più rappresentative a livello regionale;
j) 
tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
k) 
un rappresentante designato dall'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
l) 
un rappresentante designato dalla Compagnia di San Paolo;
m) 
due rappresentanti delle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
n) 
un rappresentante del sistema creditizio locale designato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
o) 
tre rappresentanti del Terzo settore designati dal Consiglio regionale.
2. 
Il CREL dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è rinnovato entro centoventi giorni dalla prima seduta del medesimo. In mancanza di espresso provvedimento di rinnovo, i componenti rimangono in carica sino alla scadenza del suddetto termine.
Art. 3 
(Attribuzioni del CREL)
1. 
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 87 dello Statuto, il CREL è organo di consulenza, della Giunta e del Consiglio regionale, in materia di politica economica e finanziaria, bilancio e programmazione, sviluppo economico-sociale, mercato del lavoro e occupazione.
2. 
Nell'ambito delle materie indicate al comma 1, il CREL di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale:
a) 
esprime valutazioni e proposte sui più importanti atti di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
b) 
esprime valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
c) 
valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonché l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
d) 
contribuisce, con valutazioni ed osservazioni, all'elaborazione della legislazione che riguarda indirizzi di politica economica e sociale.
3. 
Il CREL inoltre:
a) 
mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
b) 
elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
Art. 4 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
L'elezione del Presidente, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CREL e le ipotesi di decadenza sono disciplinate da regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 5 
(Incompatibilità e sostituzioni dei componenti)
1. 
La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, di consigliere e assessore provinciale, di sindaco e di consigliere e assessore comunale, nonché di titolare di rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione.
2. 
La sostituzione di uno o più componenti avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'ente o organismo interessato.
Art. 6 
(Rimborsi)
1. 
La partecipazione dei componenti alle sedute del CREL è gratuita.
2. 
Ai componenti residenti in un comune diverso da quello sede del Consiglio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).
Art. 7 
(Termini ed effetti dei pareri)
1. 
Il CREL esprime il parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi di cui all'articolo 3 comma 2. Tale termine è prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni, decorsi i quali l'organo richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. 
Nel caso in cui il parere del CREL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.
3. 
Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono i pareri sono inviati al CREL prima dell'adozione definitiva.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il biennio 2010-2011 stimato in 10.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 (Risorse finanziarie Spese per il Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 9 
(Norma transitoria)
1. 
In prima applicazione, il CREL è costituito entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
Art. 10 
(Modifiche e abrogazioni)
1. 
Nella rubrica dell' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) le parole "del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e" sono soppresse.
2. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 43/1994 le parole "l'istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ed attraverso" sono soppresse.
4. 
Gli articoli 21, 22 e 23 della l.r. n. 43/1994 sono abrogati.